60.2009.198
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
30 giugno 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2009.198
Data decisione, Autorità:
30.06.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.198
Lugano
30 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.5.2009
presentata dalla
tendente ad ottenere,
nell’ambito delle misure di protezione della minorenne __________, la
trasmissione di eventuali incarti penali pendenti o conclusi riguardanti suo
padre;
richiamate le osservazioni 20.5.2009 –
completate il 22.5.2009 – del Ministero pubblico, di cui si dirà in seguito;
rilevato che PI 1 – interpellato da questa
Camera – non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
scritto 5/6.5.2009 – a valere quale istanza ex art. 27 CPP – la IS 1 (di
seguito IS 1), ha informato questa Camera di occuparsi della situazione di __________
(__________), postulando, nell’ambito delle misure di protezione della minorenne,
la trasmissione di eventuali incarti penali (pendenti o già conclusi) riguardanti
suo padre PI 1.
2. Con osservazioni 20.5.2009 – completate il
22.5.2009 – il Ministero pubblico ha fornito una lista dei procedimenti penali
riguardanti PI 1, rilevando parimenti che nell’ambito degli stessi la figlia __________
non figura quale parte lesa e non si è costituita parte civile, rimettendosi in
ogni modo al giudizio di questa Camera.
Come
esposto in entrata, PI 1 – interpellato – non ha presentato osservazioni in merito
alla richiesta della IS 1.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e
l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. 4.1.
Nella
fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge,
stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione
della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele
(LTut) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in
materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie
comunali. Trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 312
e 315 CC e 2 LTut, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente
in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni
personali con i genitori.
4.2.
L’interesse
giuridico legittimo dell’autorità istante prevale, di principio, anche sugli
interessi della parte coinvolta (in casu PI 1, il padre della minorenne __________):
in effetti, da un lato occorre tutelare gli interessi della minorenne, e
d’altro canto è necessario mettere a disposizione della IS 1 istante dati e
informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione della
ragazza e il rapporto con suo padre.
5. L’istanza
è accolta, tuttavia limitatamente all’incarto penale DA __________ – MP __________
sfociato nel decreto di accusa 3.5.2004, cresciuto in giudicato il 26.7.2004,
mediante il quale l’allora sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani ha
posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 1 siccome ritenuto colpevole
di incendio colposo giusta l’art. 222 cpv. 1 CP "per avere, presso il proprio domicilio a __________
in data __________, omesso per negligenza di sorvegliare con la dovuta
attenzione la figlia minorenne (__________), che gli era stata affidata per
l’esercizio del diritto di visita e che gettò dei mozziconi di sigaretta ancora
accesi nella pattumiera con la conseguenza che scoppiò un incendio che si propagò
all’interno dell’appartamento ubicato nell’immobile sito in __________ di
proprietà di __________, il quale subì dei danni di imprecisata ampiezza"
e lo ha condannato alla multa di CHF 300.--, riservate le disposizioni di cui
all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro gli
incendi, gli inquinamenti e i danni della natura, e al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese (DA __________).
Gli
altri procedimenti penali riguardanti il padre della minorenne, stante la
natura dei reati, non appaiono utili ai fini del giudizio della IS 1, non
avendo alcuna pertinenza con la richiesta.
Un
rappresentante della IS 1 istante potrà quindi esaminare presso il Ministero pubblico
l’incarto penale DA __________ – MP __________. Il rappresentante è, se del
caso, autorizzato a fotocopiare i documenti strettamente necessari ai fini
delle sue incombenze.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato che l’istante è
un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e
spese.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 27 CPP
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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