Lexipedia

Decisione

60.2009.2

Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. patrocinatore d'ufficio

5 marzo 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il __________ (decreto d'accusa del 13.10.2008, DA __________);

che

il magistrato inquirente ha inoltre proposto la revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere da CHF 80.-- ciascuna per complessivi CHF 2'400.--, decretata nei

confronti del ricorrente in data 5.11.2007 (decreto d'accusa del 13.10.2008, DA

__________);

che

il ricorrente afferma che il giudice dell'istruzione e dell'arresto non avrebbe

considerato la proposta del procuratore pubblico di revocare il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla precedente condanna;

che

ciò nonostante non si può ritenere che nel caso di specie sarebbe necessaria la

presenza di un legale per tutelare i diritti di RI 1 ritenuto che da un'attenta

lettura dell'incarto non appare che gli interessi del ricorrente siano colpiti

in misura importante e non sembra nemmeno che la fattispecie, alla base del

decreto d'accusa, presenti particolari problemi di fatto che necessitino

approfondimenti specifici dal profilo giuridico, come rettamente rilevato dal giudice

dell'istruzione e dell'arresto nella decisione impugnata;

che,

in particolare, dal "verbale del conducente" del 16.04.2008,

allegato al rapporto di segnalazione del 18.5.2008 allestito dalla polizia

Considerandi

cantonale, risulta che il ricorrente è stato in grado di rispondere alle

domande poste dall'agente interrogante, non contestando peraltro i fatti imputatigli

(AI 1, "verbale del conducente" del __________ allegato al

rapporto di segnalazione del 18.05.2008, inc. MP __________);

che ciò posto e considerato inoltre che il

procuratore pubblico ha già comunicato di voler rinunciare a partecipare al

dibattimento (AI 5, scritto 15.12.2008 del GIAR, inc. GIAR __________), si deve

concludere che il ricorrente appare in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento

dell’opposizione al decreto d’accusa, segnatamente di fornire le spiegazioni in

relazione ai fatti accaduti e di contestare la condanna del procuratore

pubblico (come pure la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso

alla pena di 30 aliquote giornaliere decretata il __________ dal Ministero

pubblico), anche senza l’ausilio di un patrocinatore, non essendo impedito in

questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi;

che

quindi non si impone la designazione di un difensore d’ufficio, gli interessi

del ricorrente non essendo colpiti in misura importante ed il caso non

presentando difficoltà tali da rendere necessaria l’assistenza di un avvocato;

che,

se del caso, qualora il giudice di merito si accorga, nel corso del

dibattimento, che il qui ricorrente necessiti di un difensore, potrà in ogni

momento sospendere la procedura e richiedere la nomina di un patrocinatore

d’ufficio;

che ciò nonostante RI 1 può, se lo

desidera, avvalersi del patrocinio di un difensore di fiducia;

che

il ricorso va pertanto respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

100.-- (cento), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster