60.2009.206
Indennità per ingiusto procedimento. spese legali
25 novembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2009.206
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Indennità per ingiusto procedimento. spese legali
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.206
Lugano
25 novembre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/22.5.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 21.5.2008 del
giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), un’indennità a’
sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 2/3.6.2009 del
procuratore pubblico Andrea Pagani, che comunica di non avere particolari osservazioni
da formulare, rilevando parimenti che l’istanza può essere accolta;
richiamato altresì lo scritto 26.5/2.6.2009
della Pretura penale, che segnala di non avere osservazioni da formulare e si
rimette al prudente giudizio di questa Camera;
richiamato infine lo scritto 29.5/3.6.2009
della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che
presenterà il magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 14.11.2007 l’allora sostituto procuratore pubblico ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di lesioni
colpose "per avere, a __________ in data 22.09.2007,
afferrandolo per un braccio, tirandolo, facendogli perdere l’equilibrio con
conseguente caduta a terra, ove batté la testa, cagionato per imprevidenza
colpevole a __________ le lesioni attestate dal certificato medico agli atti,
allestito il 22.09.2007 dall’Ospedale Regionale di __________” (DA __________);
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 400.--, corrispondente
a 5 aliquote da CHF 80.-- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, alla multa di CHF 200.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di due giorni e al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, ha parimenti rinviato la
parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________);
che
con scritto 29/30.11.2007 IS 1 ha interposto formale opposizione al predetto
decreto di accusa;
che
il 21.5.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto il qui istante
dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 1'200.-- oltre interessi al 5% dal
20.5.2009 per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'200.--, di cui CHF 1’300.-- a
titolo di onorario (5.17 ore a circa CHF 250.--/ora), CHF 94.05 di spese e CHF 105.95
di IVA (doc. b annesso all’istanza 20/22.5.2009), dedotti CHF 300.-- ricevuti
dall’istante a titolo di anticipo;
che
la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai predetti
principi;
che
viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese e l’IVA, ammesse come indicate;
Considerandi
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 20.5.2009 della presente istanza, come postulato;
che
all’istante va di conseguenza rifuso l’importo di CHF 1'200.--, oltre
interessi, come postulato;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente
accolta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 21.5.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'200.-- oltre interessi al 5% dal 20.5.2009.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia
penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78,
82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art.
81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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