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Decisione

60.2009.209

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

8 marzo 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il patrocinatore ha – come detto – emesso un’unica nota professionale per la

difesa legale dei coniugi __________, con indicate complessivamente 13 ore di

onorario, CHF 98 .-- di spese e CHF 2.60 di IVA (7,6% su CHF 34.-- di spese);

che nell’istanza viene

indicato che “il dispendio di tempo complessivo è stato utilizzato per i 4/5

a favore di entrambi i patrocinati e per circa 1/5 a favore della sola moglie”,

motivo per cui la valutazione dell’onorario addebitabile all’istante viene lasciata

al giudizio di questa Camera (v. istanza 22/25.5.2009, p. 2);

che da un esame dell’incarto penale

la posizione dell’istante appariva - già di primo acchito - più favorevole

rispetto a quella del marito;

che, quindi, non appare

giustificato dividere per due il dispendio orario esposto dal patrocinatore ai

coniugi __________, ma - al contrario - è ragionevole riconoscere l’onorario

addebitabile a IS 1 nella proporzione di 1/5;

che il dispendio orario

ritenuto per l’istante è quindi pari a 1/5 di 13 ore, ossia 2 ore e 36 minuti;

che la tariffa ritenuta nella

fattispecie è quella indicata ai predetti principi, e meglio CHF 250.-- orari;

che viene pertanto riconosciuto

un onorario pari a 156 minuti a CHF 250.--/ora, come sopra indicato, per

complessivi CHF 650.--;

che

a detta somma vanno aggiunte le spese, ammesse nella stessa proporzione di cui

sopra, per la somma di CHF 19.60;

che

Considerandi

l’IVA è ammessa unicamente sulle spese, così come richiesto dall’istante, e

ammonta quindi a CHF 1.50;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 22.5.2009 della presente istanza;

che protesta le ripetibili di questa sede;

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla

formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di

cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado

di accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto ammesso – tenuto conto della tariffa oraria di CHF 250.-- applicata

– l’importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che, alla luce delle suddette

considerazioni, alla qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 921.10,

di cui CHF 671.10 per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede, oltre

interessi del 5% su CHF 671.10 dal 22.5.2009;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente

accolta.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 21.4.2009 del giudice supplente della Pretura penale Sonia Giamboni

Tommasini (inc. ____________________), rifonderà a IS 1, ____________________, __________,

a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 921.10,

oltre interessi del 5% su CHF 671.10 dal 22.5.2009.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia

penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78,

82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art.

81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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