60.2009.209
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
8 marzo 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2009.209
Data decisione, Autorità:
08.03.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.209
Lugano
8 marzo 2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 22/25.5.2009 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 21.4.2009 del
giudice supplente della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini (inc. ____________________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 28/29.5.2009 del
procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica di rimettersi al
giudizio di questa Camera;
richiamato altresì lo scritto 22/23.6.2009
della Pretura penale, che segnala di non avere osservazioni da formulare e si
rimette al prudente giudizio di questa Camera;
richiamato infine lo scritto 3/5.6.2009
della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà
il magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 31.1.2008 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di ripetuta falsità in
documenti "per avere, a __________ e __________, nel
periodo 2006-2007, al fine di nuocere al patrimonio altrui rispettivamente di
procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, agendo parzialmente in
correità con il marito __________, formato, ovvero fatto formare, documenti
falsi nonché abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano
autentico per formare un documento suppositizio, facendone altresì uso a scopo
d’inganno di tali documenti, (…)” (DA __________);
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 3’600.--, corrispondente
a 45 aliquote da CHF 80.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, alla multa di CHF 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di tre giorni ed al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (DA __________);
che
con scritto 7/8.2.2008 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha
interposto formale opposizione al predetto decreto di accusa;
che
il 21.4.2009 il giudice supplente della Pretura penale ha prosciolto la qui istante
dall’imputazione (inc. __________);
che con medesimo giudizio il
giudice supplente della Pretura penale ha dichiarato __________ autore
colpevole di ripetuta falsità in documenti (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, le spese di patrocinio - per la cui quantificazione si
rimette al giudizio di questa Camera, ritenuto che il legale ha patrocinato
anche il marito dell’istante nel medesimo procedimento emettendo quindi un’unica
nota d’onorario - oltre interessi al 5% dalla data della nota stessa;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008,
disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
Fatti
il patrocinatore ha – come detto – emesso un’unica nota professionale per la
difesa legale dei coniugi __________, con indicate complessivamente 13 ore di
onorario, CHF 98 .-- di spese e CHF 2.60 di IVA (7,6% su CHF 34.-- di spese);
che nell’istanza viene
indicato che “il dispendio di tempo complessivo è stato utilizzato per i 4/5
a favore di entrambi i patrocinati e per circa 1/5 a favore della sola moglie”,
motivo per cui la valutazione dell’onorario addebitabile all’istante viene lasciata
al giudizio di questa Camera (v. istanza 22/25.5.2009, p. 2);
che da un esame dell’incarto penale
la posizione dell’istante appariva - già di primo acchito - più favorevole
rispetto a quella del marito;
che, quindi, non appare
giustificato dividere per due il dispendio orario esposto dal patrocinatore ai
coniugi __________, ma - al contrario - è ragionevole riconoscere l’onorario
addebitabile a IS 1 nella proporzione di 1/5;
che il dispendio orario
ritenuto per l’istante è quindi pari a 1/5 di 13 ore, ossia 2 ore e 36 minuti;
che la tariffa ritenuta nella
fattispecie è quella indicata ai predetti principi, e meglio CHF 250.-- orari;
che viene pertanto riconosciuto
un onorario pari a 156 minuti a CHF 250.--/ora, come sopra indicato, per
complessivi CHF 650.--;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, ammesse nella stessa proporzione di cui
sopra, per la somma di CHF 19.60;
che
Considerandi
l’IVA è ammessa unicamente sulle spese, così come richiesto dall’istante, e
ammonta quindi a CHF 1.50;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 22.5.2009 della presente istanza;
che protesta le ripetibili di questa sede;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla
formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di
cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado
di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto ammesso – tenuto conto della tariffa oraria di CHF 250.-- applicata
– l’importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, alla luce delle suddette
considerazioni, alla qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 921.10,
di cui CHF 671.10 per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede, oltre
interessi del 5% su CHF 671.10 dal 22.5.2009;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente
accolta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 21.4.2009 del giudice supplente della Pretura penale Sonia Giamboni
Tommasini (inc. ____________________), rifonderà a IS 1, ____________________, __________,
a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 921.10,
oltre interessi del 5% su CHF 671.10 dal 22.5.2009.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia
penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78,
82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art.
81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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