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Decisione

60.2009.212

Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante

30 giugno 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

I

genitori della minorenne (PI 2 e __________), dal canto loro, affermano di essere mortificati per

tutto ciò che riguarda la loro figlia, contestando parimenti "tutte le insinuazioni e le menzogne",

non potendo "(…), come genitori premurosi, accettare così tanta

cattiveria", restando in ogni caso a disposizione per ulteriori

delucidazioni, senza comunque opporsi alla richiesta (osservazioni 6/8.6.2009).

4. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce

che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e

l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

5. 5.1.

Nella

fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge,

stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione

Considerandi

della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

(LTut) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in

materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie

comunali. Trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 312

e 315 CC e 2 LTut, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente

in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni

personali con i genitori.

5.2

L’interesse giuridico legittimo

dell’autorità istante prevale anche sugli interessi della parte coinvolta (PI 2,

il padre della minorenne): in effetti, da un lato occorre tutelare gli

interessi della minorenne, e d’altro canto è necessario mettere a disposizione

della IS 1 istante dati e informazioni utili e pertinenti, considerato anche l’esito

del procedimento di cui all’incarto penale NLP __________, per valutare al meglio la situazione famigliare rispettivamente

i rapporti esistenti tra il padre e la figlia, essendo del resto data una

chiara connessione tra entrambi i procedimenti.

6.

L’istanza

è accolta alle seguenti condizioni: un rappresentante della IS 1 istante potrà

esaminare presso il Ministero pubblico l’incarto MP __________. Il rappresentante

è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti strettamente necessari ai

fini delle sue incombenze.

7.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato che l’istante è

un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l'art. 27 CPP

ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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