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Decisione

60.2009.214

Ricorso contro la decisione della Sezione della circolazione inerente il divieto di condurre disposto dalla Corte di merito

30 giugno 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

giudizio 10.9.2008 la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 1 autore colpevole

di ripetuto furto aggravato, di ripetuta ricettazione aggravata, di ripetuto danneggiamento,

di ripetuta violazione di domicilio e di violazione della legge federale sulle

armi, gli accessori di armi e le munizioni. L’ha quindi condannato alla pena detentiva

di tre anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al pagamento

della tassa di giustizia e delle spese; ha ordinato, ex art. 67b CP, il ritiro

della licenza di condurre per la durata di due anni (inc. __________).

b. La

Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 30.12.2008, ha parzialmente

accolto il ricorso per cassazione 3.11.2008 di RI 1 prosciogliendolo da alcune

fattispecie e condannandolo alla pena detentiva di due anni e sei mesi, da dedursi

il carcere preventivo sofferto. La condanna a’ sensi dell’art. 67b CP non era

stata impugnata (inc. __________).

c. Con

scritto 31.3.2009 la Sezione della circolazione ha comunicato a RI 1 che aveva

preso atto della misura aggiuntiva sancita dall’autorità giudiziaria giusta

l’art. 67b CP [“(…) che dispone il ritiro della licenza di condurre veicoli

a motore per la durata di 2 anni, a partire dalla sua scarcerazione”] e che

tratteneva la licenza (trasmessa dal qui ricorrente in deposito il 18.9.2008) fino

a decorrenza di due anni dalla scarcerazione.

d. L’8.4.2009

l’avv. PR 1, in merito allo scritto 31.3.2009, ha contestato alla predetta

Sezione di avere modificato il dispositivo del giudizio della Corte di merito –

“è ordinato il ritiro della licenza di condurre per una durata di 2 anni”

– con l’aggiunta “a partire dalla sua scarcerazione”; ha chiesto di

rettificare la sua disposizione nel senso che la licenza sarebbe stata

restituita il 18.9.2010, ovvero due anni dopo averla consegnata in deposito.

Con

il medesimo scritto ha domandato di dare seguito alla sua richiesta entro cinque

giorni, per ragioni di salvaguardia del termine di ricorso, e di valutare se la

Sezione della circolazione fosse, effettivamente, l’autorità competente per

eseguire la decisione della Corte delle assise criminali (considerato che il

ritiro della licenza di condurre era stato ordinato da un’autorità penale in

applicazione dell’art. 67b CP).

e. Con

ulteriore scritto 30.4.2009 il legale, facendo riferimento ad un colloquio

telefonico successivo alla sua missiva 8.4.2009, ha chiesto alla Sezione della

circolazione di inviare conferma scritta del fatto che quest’ultima non si

reputava competente per l’esecuzione della misura giusta l’art. 67b CP decisa

dalla Corte delle assise criminali.

f. Il

18.5.2009, rispondendo all’avv. PR 1, la Sezione gli ha comunicato che,

contrariamente a quanto discusso telefonicamente in data 9.4.2009, era

competente per la messa in esecuzione del divieto di condurre pronunciato

dall’autorità penale, sulla base – in particolare – dell’art. 18 dell’ordinanza

sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM). Ha di conseguenza confermato

– “(…) in coerente sintonia con le motivazioni della sentenza del 10.09.2008

della Corte delle assise criminali (pto 8.1, paragrafo 3 e 4, pag. 70) e nella

logica della finalità della misura applicata, (…)” – la sua disposizione di

esecuzione di data 31.3.2009.

g. Con

gravame 29.5/2.6.2009 RI 1 domanda, in via principale, che le decisioni

31.3.2009 e 18.5.2009 siano dichiarate nulle (e che il ritiro della licenza di

condurre termini il 18.9.2010); in via subordinata, chiede che la decisione

18.5.2009 sia annullata (e che il ritiro della licenza di condurre si concluda

il 18.9.2010).

Il

ricorrente – che reputa competente questa Camera (art. 62 LOG / art. 7 della

legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti) e tempestiva

l’impugnativa – rileva che non intende contestare la competenza della Sezione

della circolazione, concretamente data. Censura, invece, l’inammissibile

interpretazione del dispositivo del giudizio 10.9.2008 della Corte delle assise

criminali. Il dispositivo menzionerebbe infatti unicamente che “è ordinato

il ritiro della licenza di condurre per una durata di 2 anni”. Quanto

indicato nello scritto 31.3.2009 – “a partire dalla sua scarcerazione” –

costituirebbe un complemento del dispositivo. Soltanto il dispositivo di una

sentenza avrebbe nondimeno forza esecutiva, non i suoi considerandi. Nella fattispecie

il dispositivo concernente il ritiro della licenza di condurre sarebbe chiaro e

non interpretabile: essa dovrebbe pertanto essere ritirata per la durata di due

anni dall’esecutività della sentenza. L’art. 18 cpv. 2 lit. a OCP-CPM non

conferirebbe alla Sezione il diritto di scegliere quando la misura deve essere

eseguita. Essa – sostituendo il suo giudizio a quello della Corte di merito – si

sarebbe arrogata competenze che non le spettavano: le decisioni sarebbero

nulle.

h. Delle

osservazioni del presidente della Corte delle assise criminali e della Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure si dirà, se necessario, in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

Il

10.9.2008

la Corte di merito ha condannato RI 1 alla pena detentiva di tre anni

e nove mesi ed ha ordinato il ritiro della licenza di condurre per due anni,

giusta l’art. 67b CP [“se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per

commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso,

il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli

art. 59-64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di

condurre per una durata da un mese a cinque anni” (BSK Strafrecht I – L.

ARQUINT / S. HEIMGARTNER, 2. ed., Basilea 2007, n. 4 ss. ad art. 67b CP)] (inc.

__________).

Per

quest’ultimo aspetto, la successiva decisione della Corte di cassazione e di revisione

penale non ha apportato modifiche.

La

Sezione della circolazione – con scritto 31.3.2009, confermato il 18.5.2009 –

ha comunicato al qui ricorrente che la licenza di condurre, trasmessale il

18.9

, sarebbe stata trattenuta e sarebbe stata restituita una volta

trascorsi due anni dall’avvenuta sua scarcerazione (doc. A/B, allegati

al ricorso 29.5/2.6.2009).

Il

ricorrente impugna in questa sede la decisione della Sezione della circolazione.

1.2

Riguardo

la competenza dell’autorità che ha statuito, l’ordinanza del 19.9.2006 sul

Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) [RS 311.01] prevede, al

suo art. 18 cpv. 1, che il giudice – cresciuta in giudicato la sentenza – comunichi

immediatamente il divieto di condurre disposto in virtù dell’art. 67b CP

all’autorità competente secondo l’art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza 23.8.2000 concernente

il registro delle autorizzazioni a condurre (RS 741.53), ovvero – nel Canton

Ticino – alla Sezione della circolazione (BSK Strafrecht I – L. ARQUINT / S.

HEIMGARTNER, op. cit., n. 34 ad art. 67b CP).

La

Sezione della circolazione è pertanto autorità competente in materia di

esecuzione della misura del divieto di condurre ordinato dalla Corte di merito in

applicazione dell’art. 67b CP. Fa di conseguenza le veci, in questa specifica

materia, della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, che non è

l’unica autorità competente in materia di esecuzione delle pene e delle misure.

Quest’ultima è infatti, nel settore dell’esecuzione delle pene e delle misure,

“l’autorità competente” o “l’autorità di esecuzione” a norma del

diritto federale, salvo disposizione contraria della legge o del presente

regolamento (art. 5 cpv. 1 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle

misure per gli adulti). Caso che si realizza nella presente fattispecie.

1.3

Riguardo

la competenza di questa Camera, giusta l’art. 7 della legge sull’esecuzione

delle pene e delle misure per gli adulti le decisioni in materia di esecuzione

delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili – nel termine di dieci

giorni – alla Camera dei ricorsi penali (art. 62 cpv. 3 LOG).

Questa

Camera – posto come la decisione impugnata riguardi l’esecuzione del divieto

di condurre a’ sensi dell’art. 67b CP, ovvero di una misura [“spezialpräventive

Sicherungsmassnahme” (BSK Strafrecht I – L. ARQUINT / S. HEIMGARTNER, op.

cit., n. 5 ad art. 67b CP)] prevista dal Codice penale – è quindi autorità di

ricorso contro le risoluzioni della Sezione della circolazione.

Il

carattere penale del provvedimento giusta l’art. 67b CP [norma che ha

sostituito l’art. 16 cpv. 3 lit. f vLCStr, che disciplinava –

amministrativamente – il ritiro della licenza di condurre (cfr., sulla genesi

dell’art. 67b CP, BSK Strafrecht I – L. ARQUINT / S. HEIMGARTNER, op. cit., n.

11/12 ad art. 67b CP)] giustifica peraltro che sia un’autorità penale, e non

amministrativa, a pronunciarsi – almeno a livello di ricorso – sull’esecuzione

della misura.

2.

2.1.

Il

ricorrente postula, come detto in precedenza, di dichiarare nulle le decisioni

31.3.2009

e 18.5.2009 rispettivamente di annullare la decisione 18.5.2009 della

Sezione della circolazione.

2.2

RI

1.

ha presentato ricorso nel termine di dieci giorni (art. 7 della legge

sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti) dall’intimazione

dello scritto 18.5.2009 della Sezione della circolazione (doc. A, allegato al

ricorso 29.5/2.6.2009), con il quale ha confermato la disposizione di

esecuzione 31.3.2009.

La

prima decisione del 31.3.2009 non è stata precedentemente impugnata.

2.3

2.3.1

La

nullità di una decisione – per esempio in difetto di competenza funzionale/materiale

dell’autorità giudicante – deve essere constatata d’ufficio dall’autorità in

ogni tempo (cfr., in merito alla nullità di decisioni, sentenza TF 6B_744/2008

del 23.1.2009).

Il

gravame 29.5/2.6.2009 – per quanto inerente la nullità delle decisioni

31.3.2009

e 18.5.2009 – è pertanto senz’altro ricevibile.

2.3.2

Per

un eventuale annullamento, occorre rilevare che l’avv. PR 1 l’8.4.2009 – ovvero

ancora nei termini di ricorso – ha interpellato la Sezione della circolazione

chiedendole di rettificare quanto disposto il 31.3.2009 e di dare seguito al

suo scritto entro cinque giorni, “(…) per ragioni di salvaguardia del

termine di ricorso nel caso in cui decidiate di mantenere la vostra pregressa

decisione” (scritto 8.4.2009, p. 2, doc. E, allegato al ricorso

29.

/2.6.2009). Il legale – e pertanto RI 1 – era di conseguenza perfettamente consapevole

della decorrenza del termine per impugnare la decisione 31.3.2009 della

Sezione.

Dagli

atti presentati dal ricorrente (in particolare doc. A allegato al ricorso) si

evince tuttavia che il patrocinatore ha avuto un colloquio telefonico con il

capo ufficio dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione __________

in data 9.4.2009, ovvero prima della scadenza del termine di ricorso, in merito

– tra l’altro – al fatto che la Sezione non si considerava competente per

l’esecuzione della misura giusta l’art. 67b CP (doc. A/F, allegati al ricorso

29.

/2.6.2009).

In

queste circostanze, l’avv. PR 1 – e per lui il qui ricorrente – poteva

ritenere, in buona fede e secondo il principio dell’affidamento, che la Sezione

della circolazione non fosse autorità competente e, quindi, che la decisione

31.3.2009

non potesse esplicare alcun effetto giuridico.

Il

18.5.2009

la Sezione – alla quale il 30.4.2009 il legale aveva domandato di inviargli

conferma scritta del fatto che non si reputasse autorità competente per

l’esecuzione della misura ex art. 67b CP – ha comunicato all’avv. PR 1 che “(…)

dopo attento esame della questione le possiamo confermare che contrariamente a

quanto discusso in occasione del nostro colloquio telefonico del 09.04.2009, in

base alla normativa vigente la competenza della messa in esecuzione del divieto

di condurre veicoli a motore pronunciato dall’autorità penale in applicazione

dell’art. 67b CPS è demandata al nostro ufficio (art. 18 OCP-CPM, 4 cpv. 1 Ordinanza

concernente il registro delle autorizzazioni a condurre, 22 LCStr)” (doc.

A, allegato al ricorso 29.5/2.6.2009).

RI

1, definita la situazione giuridica inerente la competenza della Sezione, ha pertanto

impugnato la decisione 18.5.2009, che – sebbene confermi la disposizione di

esecuzione 31.3.2009 e quindi sia, in effetti, una sorta di sua copia – deve

essere reputata atto impugnabile in ragione delle informazioni imprecise che la

Sezione della circolazione ha dato in precedenza al legale.

Il

gravame 29.5/2.6.2009 – introdotto nel termine di dieci giorni dall’intimazione

della decisione 18.5.2009 – è quindi tempestivo anche per quanto riguarda

l’annullabilità di questa disposizione.

3.

3.1.

Il

31.3.2009

la Sezione della circolazione ha comunicato a RI 1 che aveva preso

atto della misura aggiuntiva sancita dall’autorità giudiziaria ex art. 67b CP “(…)

che dispone il ritiro della licenza di condurre veicoli a motore per la durata

di 2 anni, a partire dalla sua scarcerazione”, decisione confermata il

18.5.2009

“(…) in coerente sintonia con le motivazioni della sentenza del

10.09.2008

della Corte delle assise criminali (pto 8.1, paragrafo 3 e 4, pag.

70) e nella logica della finalità della misura applicata, (…)” (doc. A/B,

allegati al ricorso 29.5/2.6.2009).

3.2

Il

ricorrente rileva che il dispositivo del giudizio 10.9.2008 della Corte delle

assise criminali indica che “è ordinato il ritiro della licenza di condurre

per una durata di 2 anni”, termine che decorrerebbe dall’esecutività della

sentenza di merito (i cui considerandi non avrebbero forza di cosa giudicata e

quindi sarebbero irrilevanti per stabilire il senso del dispositivo, inequivocabile).

3.3

L’art.

67b CP non regolamenta la modalità temporale dell’esecuzione del divieto di

condurre. Ciò a differenza dell’interdizione dell’esercizio di una professione ex

art. 67 CP, disciplinata all’art. 67a cpv. 1 CP nel seguente modo: “l’interdizione

dell’esercizio di una professione ha effetto dal giorno in cui la sentenza

passa in giudicato. La durata dell’esecuzione di una pena detentiva o di una

misura privativa della libertà (art. 59-61 e 64) non è computata nella durata

dell’interdizione”.

3.4

Sull’inizio

dell’esecuzione del divieto di condurre la dottrina non è unanime.

G. STRATENWERTH (Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.

ed., Berna 2006, § 13 n. 37) propone di applicare – per analogia – l’art. 67a cpv.

1.

CP: la misura sarebbe infatti priva di significato qualora fosse esecutiva mentre

l’interessato è privato della libertà.

S.

TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD (StGB

PK, Zurigo / S. Gallo 2008, n. 5 ad art. 67b CP) e L. ARQUINT / S. HEIMGARTNER

(BSK Strafrecht I, op. cit., n. 38 ad art. 67b CP) propongono di adottare – in

presenza di condanna ad una pena privativa di libertà ed alla misura del

divieto di condurre – i principi esposti dal Tribunale federale nella sentenza

pubblicata in DTF 116 Ib 146, e quindi di far decorrere l’esecuzione della

misura dalla crescita in giudicato della sentenza.

3.5

Chiamato

a pronunciarsi sulla questione a sapere se la revoca della licenza di circolazione

(disposta giusta l’art. 16 cpv. 3 lit. f vLCStr) dovesse divenire effettiva al

momento della scarcerazione del ricorrente (in espiazione di una pena privativa

della libertà), il Tribunale federale ha ritenuto che l’esecuzione della revoca

dovesse iniziare non appena cresciuta in giudicato la decisione con cui la stessa

era ordinata: questo anche se l’interessato doveva ancora scontare una pena

privativa della libertà.

Ha

reputato che la revoca a scopo di ammonimento – “Warnungsentzug” – di

cui all’art. 16 cpv. 3 lit. f vLCStr, sebbene simile ad una sanzione penale, non

fosse una pena accessoria, ma una misura amministrativa con carattere

preventivo ed educativo. Si prefiggeva, in generale, di educare l’interessato a

maggiore responsabilità e cura e quindi di trattenerlo dal commettere nuove

infrazioni della circolazione.

Ha

aggiunto che le pene privative della libertà si prefiggevano, parimenti, la

risocializzazione dell’autore in quanto esercitavano un’azione educativa e

preparavano il ritorno alla vita libera. Uno dei compiti più importanti del

diritto penale era di facilitare per quanto possibile la reintegrazione

dell’autore dopo l’espiazione della pena.

La

revoca a scopo di ammonimento, affinché potesse pienamente avere effetto preventivo

e educativo, doveva essere eseguita il più velocemente possibile, e questo

anche nell’ipotesi in cui l’interessato doveva scontare una pena privativa

della libertà (che poteva assumere la funzione della revoca).

Ha

ritenuto che ordinare il deposito della licenza di condurre dopo la

scarcerazione non fosse giustificato né dallo scopo della risocializzazione del

sistema sanzionatorio né dalle molteplici forme dell’esecuzione della pena (DTF

116.

Ib 146).

4.

4.1.

Il

divieto di condurre, previsto nell’avamprogetto, scartato nel progetto di revisione

a seguito della procedura di consultazione, è stato inserito all’art. 67b CP dal

Parlamento, in particolare su impulso del Consiglio degli Stati.

La

nuova norma non disciplina l’inizio dell’esecuzione della misura del divieto di

condurre nel caso in cui l’interessato debba anche scontare una pena privativa

della libertà.

Dai

lavori preparatori si deve escludere che tale omissione costituisca un silenzio

qualificato.

4.2

Tra

le soluzioni possibili (inizio dalla crescita in giudicato della decisione che

dispone il divieto oppure dal momento della scarcerazione), occorre stabilire

quale meglio risponda allo scopo perseguito dalla specifica norma, e più in

generale meglio si inserisca nel sistema di pene e misure previste dal CP.

4.3

L’art.

67b CP, inserito nella sezione 2 (Delle altre misure), è una misura il cui

scopo è di evitare la recidiva e di proteggere la sicurezza pubblica. Non ha quale scopo quello di sanzionare l’autore del

reato o garantire la sicurezza stradale: per determinare la durata del divieto,

solo è determinante la pericolosità dell’autore (C. MIZEL, Nature et mise en

oeuvre des nouvelles déchéances pénales et administratives du droit de

conduire, in RPS n. 125 2007 p. 72 ss. e 75).

I

lavori preparatori, in particolare la discussione nel Consiglio degli Stati,

dimostrano chiaramente lo scopo di prevenzione della misura, in particolare con

riferimento a situazioni simili a quella del qui ricorrente. Tra i reati di cui

la misura vuole evitare la commissione, per ben due volte è citato il furto, e

più in generale si fa riferimento ai reati contro il patrimonio (Bollettino

ufficiale del parlamento 1999, CS, p. 1128).

Nel

presente caso è pacifico che la misura sia stata ordinata dalla Corte di prima

istanza per motivi preventivi, per evitare o rendere più difficile la

commissione di nuovi furti da parte del ricorrente (sentenza 10.9.2008, p. 70, inc.

__________).

4.4

Partendo

da queste premesse, un divieto di condurre la cui durata si sovrapponesse a

quella di una pena privativa della libertà non avrebbe portata pratica, risultando

inutile rispetto allo scopo perseguito, e svuotato di significato. In questo

senso si è espresso chiaramente G. STRATENWERTH (op. cit., § 13 n. 37; G.

STRATENWERTH / W. WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna

2007, n. 5 ad art. 67b CP).

Un

divieto di condurre efficace a partire alla scarcerazione inciderebbe sulla

situazione del ricorrente, mettendo in atto lo scopo indicato e perseguito dall’art.

67b CP.

4.5

Nel

caso del ricorrente, se il divieto iniziasse a decorrere dalla crescita in

giudicato della sentenza e dall’avvenuto deposito della licenza (il 18.9.2008),

scadrebbe il 18.9.2010. I 2/3 della pena sono intervenuti il 29.6.2009. Il

termine della pena è previsto per il 29.4.2010.

In

questa ipotesi il divieto di condurre sarebbe effettivo solo per cinque mesi

dopo la definitiva scarcerazione.

Se

consideriamo i 2/3 della pena sarebbe effettivo per un anno e tre mesi.

Se

considerassimo la pena inizialmente inflitta dalla Corte delle assise criminali

(contestualmente al divieto di condurre) di 3 anni e 9 mesi, la pena privativa

di libertà totale scadrebbe il 29.7.2011, dieci mesi dopo il venir meno del

divieto di condurre.

4.6

Tra

le due soluzioni prospettate (inizio con la crescita in giudicato della

sentenza o inizio alla scarcerazione) non vi è dubbio che, sia in generale, sia

nel caso concreto del qui ricorrente, la seconda sarebbe più efficace e

permetterebbe di meglio perseguire lo scopo della misura.

Non

a caso, per una misura analoga, ossia l’interdizione dell’esercizio di una professione,

l’art. 67a cpv. 1 CP prevede espressamente che la durata dell’esecuzione di una

pena detentiva o di una misura privativa della libertà non è computata nella

durata dell’interdizione.

All’inizio

dell’esecuzione della misura dal momento della scarcerazione si oppongono però due

argomenti: la giurisprudenza del TF pubblicata in DTF 116 Ib 146 per un verso,

il silenzio dell’art. 67b CP per altro verso.

4.7

Nella

sua decisione del 27.4.1990, in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 lit. b vLCStr,

l’Alta Corte ha contrapposto allo scopo preventivo della misura lo scopo di

risocializzazione dell’espiazione della pena per il condannato (cfr. punto 3.5.

della presente decisione).

Per

questa Camera, concettualmente, la corretta preoccupazione relativa alla risocializzazione

va presa in considerazione, ma al momento di decidere o meno il divieto di

condurre da parte della Corte di prime cure: non dovrebbe incidere sulla determinazione

dell’inizio dell’applicazione della misura.

Se

la preoccupazione di risocializzazione determina l’inizio dell’esecuzione della

misura, si ottiene il risultato paradossale che un condannato ad una pena

sospesa condizionalmente espii integralmente un divieto di condurre, mentre che

un condannato ad una pena da espiare di una certa durata (vista la soglia aumentata

della condizionale) la espii meno o affatto, benché il primo abbia (almeno

teoricamente) una prognosi più favorevole rispetto al secondo. La misura incide

più pesantemente sulla persona più facilmente risocializzabile.

Anche

tenendo presente l’aspetto di risocializzazione del condannato, confrontando il

presente caso con quello giudicato dal TF in DTF 116 Ib 146, emerge come le situazioni

delle due persone interessate siano differenti, quasi agli antipodi.

L’allora

condannato, non si sa se incensurato o meno, era di professione taxista, di

modo che il divieto di condurre incideva in modo pesante e preminente sulle sue

future possibilità di reinserimento professionale, data anche la sua età.

Nel

caso del qui ricorrente siamo in presenza di un plurirecidivo specifico, come risulta

dall’estratto del casellario giudiziale agli atti del procedimento penale (estratto

del 29.1.2008).

Dallo

stesso risultano iscritte le seguenti condanne: 2 anni e 6 mesi di detenzione inflitti

in data 5.5.1992 dalla Corte delle assise correzionali di __________; 2 anni e

8.

mesi di detenzione inflitti il 17.5.1995 dalla Corte delle assise

correzionali di __________; 3 anni e 10 mesi di reclusione inflitti il

15.10.1997

dal Kreisgericht IV __________/__________; 18 mesi di detenzione

inflitti il 12.4.2002 dal Strafgericht del Cantone di __________; 2 anni di

detenzione inflitti il 21.3.2003 dalla Corte delle assise correzionali di __________;

7.

mesi di detenzione inflitti il 21.10.2005 dalla Corte delle assise correzionali

di __________. A queste condanne (e soprassedendo ad una sentenza della Pretura

penale del 23.5.2007), si aggiunge il giudizio del 30.12.2008 della Corte di cassazione

e di revisione penale di 2 anni e 6 mesi.

Per

l'accusato, nato il __________, si tratta di una pesante situazione di recidiva

specifica, in particolare in ambito della commissione di furti. Il mancato uso

dell’autovettura non ha, per un verso, un’incidenza negativa particolare sulle

sue prospettive di reinserimento: gioca un ruolo importante preventivo,

rispetto al pericolo di recidiva, innegabile sulla base dei suoi precedenti.

Nel caso concreto del ricorrente appare di meridiana evidenza come debbano

prevalere le preoccupazioni di prevenzione rispetto a quelle di risocializzazione.

Anche

operando una ponderazione degli interessi della prevenzione (perseguita dalla

misura) con quelli della risocializzazione (perseguita in generale dal sistema espiativo),

nel presente caso s’impone, a non averne dubbio, la necessità di evitare il

pericolo di recidiva.

4.8

Il

silenzio dell’art. 67b CP in punto al momento dell’esecuzione del divieto di

condurre non può essere colmato dall’art. 18 cpv. 2 lit. a OCP-CPM, in virtù del

quale l’autorità competente (giusta l’art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza del 23.8.2000

concernente il registro delle autorizzazioni a condurre) “determina la data

d’entrata in vigore del divieto di condurre”. Questa norma sancisce una

competenza esecutiva e non opera una delega di competenze dal giudice all’autorità

amministrativa (in questo senso, C. MIZEL, op. cit., p. 76).

4.9

Rimane

da esaminare se il silenzio dell’art. 67b CP, qualificabile quale lacuna e non

quale silenzio qualificato, possa essere colmato per via interpretativa ed estensiva,

applicando l’art. 67a cpv. 1 CP a titolo analogetico (come auspicato da G.

STRATENWERTH, punto 3.4. della presente decisione).

In

questo ambito occorre tenere presenti gli specifici limiti posti

all’interpretazione estensiva in ambito penale, con riferimento all’art. 1 CP.

Un’interpretazione

estensiva, per via analogetica a sfavore di un condannato, è possibile in

diritto penale, ma limitatamente. Una simile interpretazione, che si discosta

dal testo legale ed è sfavorevole al condannato, è ammessa se giustificata dal

senso della disposizione, come conseguenza dei valori a suo fondamento e dello

scopo perseguito. L’interpretazione estensiva deve imporsi in modo pressante,

nel senso che senza la stessa l’applicazione della legge non possa

corrispondere alla reale volontà del legislatore (M. DUPUIS / B. GELLER / G.

MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET, Code pénal I, Basilea 2008, n. 31 ad art. 1

CP, p. 242/243).

4.10

Nel

presente caso, questa Camera propenderebbe volentieri per un’interpretazione estensiva

dell’art. 67b CP, applicando per analogia l’art. 67a cpv. 1 CP, in quanto

questa soluzione meglio rispetta i motivi a fondamento e lo scopo perseguito

dalla norma, come voluta dal Parlamento.

L’esistenza

di una sentenza del TF, riferita a una precedente norma della vLCStr (ma dal

contenuto sostanzialmente simile all’art. 67b CP), quale decisione di principio

(che ha modificato la precedente giurisprudenza), non permette però di sostenere

che la soluzione qui propugnata s’imponga pressantemente, come richiesto dalla

giurisprudenza relativa all’interpretazione estensiva delle norme penali.

Di

modo che, in ossequio al principio di legalità, alla separazione dei poteri,

un’interpretazione estensiva sarebbe contraria all’art. 1 CP (in questo senso: S.

TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op. cit., n. 5 ad art. 67b CP).

Questa

Camera non può che auspicare che il legislatore federale intervenga e completi

la disposizione dell’art. 67b CP, con un espresso rinvio all’art. 67a cpv. 1 CP

per l’applicazione temporale della misura.

5.

Le

decisioni 31.3.2009 e 18.5.2009 sono annullate. L’incarto è rinviato alla

Sezione della circolazione per le sue incombenze.

6.

Il

ricorso è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Le ripetibili a

favore del ricorrente sono poste a carico dello Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 67b CP, 62 LOG, 7 della legge sull’esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti ed

ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le

decisioni 31.3.2009 e 18.5.2009 della Sezione della circolazione inerenti il

divieto di condurre disposto dalla Corte delle assise criminali il 10.9.2008

[inf. __________] sono annullate.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese; lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF

500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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