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Decisione

60.2009.216

Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato

27 agosto 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene

poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già

sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).

In

questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale,

con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art.

112 cpv. 4 CPP).

Il

Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla

natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito

nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso

sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese

non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in

libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello

Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una

citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata

cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto

in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP).

Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della

cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato

nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento

dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi

coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad

un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della

cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche

modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a

statuire il Tribunale federale.

7.

Nella fattispecie,

l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte (sentenza

9.3.2009, p. 6 ), costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a

favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di

procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449).

8.

In relazione

all’opposizione di __________ alla decadenza a favore dello Stato, occorre

rilevare che dagli atti del procedimento penale emerge che i fondi della cauzione

di CHF 10'000.-- sarebbero stati raccolti dalla convivente, chiedendo la somma

in prestito a diversi familiari (lettera 1°.2.2009, __________). Il versamento

Considerandi

della cauzione di CHF 10’000.-- è avvenuto il 5.2.2009, mediante il conto

corrente postale (CCP) del Ministero pubblico a nome di __________ (allegato

all’AI 64 inc. MP __________). Come ricorda la dottrina (RUSCA / E. SALMINA /

C. VERDA, op. cit. n. 4 ad art. 112 CPP, p. 449), la decadenza interviene indipendentemente

dal fatto che sia prestata dall’accusato o da un terzo: quest’ultimo infatti

garantisce per l’accusato, con la conseguente assunzione di responsabilità economica.

9.

In sede di giudizio,

come già rilevato, la Corte ha condannato __________ a risarcire, in solido con

altri due coimputati, la parte civile PI 2, per l’importo di CHF 11'620.65

oltre interessi del 5% dal 6.1.2008 a titolo di risarcimento danni.

10.

L'art.

112.

cpv. 2 CPP prevede il diritto delle parti civili di chiedere che siano soddisfatte

con la cauzione anzitutto le sue pretese di risarcimento civile, a condizione

che la pretesa sia riconosciuta, che non sia coperta da nessuna assicurazione,

e che prevedibilmente non sarà risarcita dal condannato, e ciò in quanto la

parte civile può rifarsi sulla cauzione solo a titolo sussidiario. Riguardo

alla terza condizione, non occorre portare la dimostrazione dell'assenza di

beni del condannato: basta che la difficoltà nell'ottenere il risarcimento sia

giustificabile alla luce del principio della proporzionalità (M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 e 7 ad art. 112 CPP, p. 450 e 451).

11.

Nel

presente caso, la prima condizione è certamente data, avendo il presidente qui istante

riconosciuto le pretese della parte civile PI 2 (punto 11 del dispositivo della

sentenza 9.3.2009, p. 13). L’importo riconosciuto alla parte civile è superiore

all’importo della cauzione.

Non

risulta neppure che i danni subiti dalla parte civile in conseguenza degli

illeciti penali siano coperti da un’assicurazione e, visto anche

l’atteggiamento di __________ nei confronti della Corte, è più che probabile che

non risarcirà le parti lese, considerata altresì la sua situazione economica

descritta nel verbale del 29.1.2009 (verbale n. 13, p. 2-4).

Considerato

dunque il criterio di equità alla base dell'art. 112 cpv. 2 CPP, ricordato dal

Rapporto dell'8.11.1994 della Commissione speciale per l'esame del CPP (p. 44),

che impone di non essere eccessivamente restrittivi con le condizioni poste

dall’art. 112 cpv. 2 CPP alla parte civile, questa Camera attribuisce alla

parte civile l’importo della cauzione.

12.

L’importo

della cauzione (CHF 10'000.--) è attribuito per CHF 10’000.-- a favore della PI

2, __________.

Per

prudenza e per proporzionalità, questa Camera pone come condizione per il

riconoscimento della pretesa della parte civile PI 2 l’invio a questa Camera di

una dichiarazione della propria assicurazione di non copertura del danno.

13.

Vista

la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 112 CPP

e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza la cauzione di CHF 10'000.-- prestata da __________ è assegnata alla

parte civile PI 2, __________, alla condizione prevista al punto 12.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedi

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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