60.2009.216
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato
27 agosto 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2009.216
Data decisione, Autorità:
27.08.2009, CRP
Titolo:
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato
DECADENZA OPE LEGIS
DIRITTI DELLA PARTE CIVILE
art. 112 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.216
Lugano
27 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di decadenza
della cauzione presentata il 2/3.6.2009 dal
IS 1
chiedente la pronuncia della decadenza
della cauzione di CHF 10’000.-- prestata da __________, __________ (patr.
da: avv. __________, __________);
richiamate le osservazioni 9/10.6.2009 del
procuratore pubblico Arturo Garzoni, mediante le quali si associa alla
richiesta del presiedente;
richiamate le osservazioni 15/16.6.2009 della
PI 2 di __________, mediante le quali chiede l’assegnazione della cauzione alla
parte civile;
richiamato lo scritto 15/16.6.2009 del
patrocinatore di __________ mediante il quale chiede la non liberazione della
cauzione a favore dello Stato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. __________, in relazione al procedimento
penale aperto contro di lui per abuso di impianto per l’elaborazione di dati e
truffa, ha prestato una cauzione di CHF 10'000.-- in data 5.2.2009.
2. Benché
regolarmente citato, __________ non ha fatto atto di comparsa al dibattimento
pubblico celebrato il 9.3.2009. La
Corte ha pertanto deciso di
procedere nei suoi confronti secondo le forme contumaciali ai sensi degli art.
308 ss. CPP (sentenza del 9.3.2009, p. 6, inc. TPC __________).
La Corte
delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto __________ autore
colpevole di ripetuta truffa e l’ha condannato alla pena pecuniaria di CHF 2'700.--,
corrispondenti a 180 aliquote giornaliere di CHF 15.--, pena sospesa con un
periodo di prova di tre anni (punti 7.1 e 8 del dispositivo).
3. Con la presente istanza, il presidente
della Corte giudicante chiede di pronunciare la decadenza a favore dello Stato
della cauzione prestata da __________.
Come
esposto in entrata, nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico ha aderito
alla richiesta di decadenza.
La parte civile, PI 2, tramite il
proprio patrocinatore, chiede che gli vengano assegnati i fondi della cauzione,
con riferimento al punto 11 del dispositivo della sentenza del 9.3.2009.
__________
chiede di non liberare la cauzione a favore dello Stato, in quanto la somma sarebbe
stata prestata da una terza persona, sua convivente, che avrebbe a sua volta
contratto un prestito.
4. La cauzione è una misura sostitutiva
dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la
persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o
all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza
con l’esito del procedimento. La decisione che costata l’assenza colpevole da
una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già
da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello
Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 874, in particolare n. 2425, p. 566).
Secondo
l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali
interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si
sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della
libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si
verificano le condizioni elencate da questo capoverso.
5.
La parte civile ha
diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata
dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se è prevedibile
che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato
(art. 112 cpv. 2 CPP).
6. La
successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi
penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte
competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a
constatare che la cauzione è decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati
Fatti
i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene
poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già
sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).
In
questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale,
con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art.
112 cpv. 4 CPP).
Il
Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla
natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito
nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso
sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese
non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in
libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello
Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una
citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata
cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto
in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP).
Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della
cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato
nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento
dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi
coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad
un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della
cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche
modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a
statuire il Tribunale federale.
7.
Nella fattispecie,
l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte (sentenza
9.3.2009, p. 6 ), costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a
favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449).
8.
In relazione
all’opposizione di __________ alla decadenza a favore dello Stato, occorre
rilevare che dagli atti del procedimento penale emerge che i fondi della cauzione
di CHF 10'000.-- sarebbero stati raccolti dalla convivente, chiedendo la somma
in prestito a diversi familiari (lettera 1°.2.2009, __________). Il versamento
Considerandi
della cauzione di CHF 10’000.-- è avvenuto il 5.2.2009, mediante il conto
corrente postale (CCP) del Ministero pubblico a nome di __________ (allegato
all’AI 64 inc. MP __________). Come ricorda la dottrina (RUSCA / E. SALMINA /
C. VERDA, op. cit. n. 4 ad art. 112 CPP, p. 449), la decadenza interviene indipendentemente
dal fatto che sia prestata dall’accusato o da un terzo: quest’ultimo infatti
garantisce per l’accusato, con la conseguente assunzione di responsabilità economica.
9.
In sede di giudizio,
come già rilevato, la Corte ha condannato __________ a risarcire, in solido con
altri due coimputati, la parte civile PI 2, per l’importo di CHF 11'620.65
oltre interessi del 5% dal 6.1.2008 a titolo di risarcimento danni.
10.
L'art.
112.
cpv. 2 CPP prevede il diritto delle parti civili di chiedere che siano soddisfatte
con la cauzione anzitutto le sue pretese di risarcimento civile, a condizione
che la pretesa sia riconosciuta, che non sia coperta da nessuna assicurazione,
e che prevedibilmente non sarà risarcita dal condannato, e ciò in quanto la
parte civile può rifarsi sulla cauzione solo a titolo sussidiario. Riguardo
alla terza condizione, non occorre portare la dimostrazione dell'assenza di
beni del condannato: basta che la difficoltà nell'ottenere il risarcimento sia
giustificabile alla luce del principio della proporzionalità (M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 e 7 ad art. 112 CPP, p. 450 e 451).
11.
Nel
presente caso, la prima condizione è certamente data, avendo il presidente qui istante
riconosciuto le pretese della parte civile PI 2 (punto 11 del dispositivo della
sentenza 9.3.2009, p. 13). L’importo riconosciuto alla parte civile è superiore
all’importo della cauzione.
Non
risulta neppure che i danni subiti dalla parte civile in conseguenza degli
illeciti penali siano coperti da un’assicurazione e, visto anche
l’atteggiamento di __________ nei confronti della Corte, è più che probabile che
non risarcirà le parti lese, considerata altresì la sua situazione economica
descritta nel verbale del 29.1.2009 (verbale n. 13, p. 2-4).
Considerato
dunque il criterio di equità alla base dell'art. 112 cpv. 2 CPP, ricordato dal
Rapporto dell'8.11.1994 della Commissione speciale per l'esame del CPP (p. 44),
che impone di non essere eccessivamente restrittivi con le condizioni poste
dall’art. 112 cpv. 2 CPP alla parte civile, questa Camera attribuisce alla
parte civile l’importo della cauzione.
12.
L’importo
della cauzione (CHF 10'000.--) è attribuito per CHF 10’000.-- a favore della PI
2, __________.
Per
prudenza e per proporzionalità, questa Camera pone come condizione per il
riconoscimento della pretesa della parte civile PI 2 l’invio a questa Camera di
una dichiarazione della propria assicurazione di non copertura del danno.
13.
Vista
la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 112 CPP
e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza la cauzione di CHF 10'000.-- prestata da __________ è assegnata alla
parte civile PI 2, __________, alla condizione prevista al punto 12.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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