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Decisione

60.2009.221

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

9 luglio 2010Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i reati ipotizzati al momento dell’arresto – ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti – si

possono reputare relativamente gravi, ma non infamanti;

che

il certificato medico del marzo 2009 (dr. med. __________, __________) attesta

che l’istante “nel periodo di grave tormento dovuto alla carcerazione,

subita nel periodo luglio – dicembre 1992, è stato travolto da una importante

depressione caratterizzata da indolenza e tratti abbandonici e non gli

importava più granché della sua vita” (doc. E, allegato all’istanza

5/8.6.2009);

che

detto certificato riferisce quindi soltanto di uno stato depressivo durante la

carcerazione preventiva: non riporta ulteriori conseguenze alla di lui salute,

come pretende IS 1 [“Lo stato di grande sofferenza che ha sopportato e

sopporta tuttora l’istante trova conferma nel certificato medico (…)”

(istanza 5/8.6.2009, p. 9)];

che

è nell’ordine generale delle cose che, nel corso di una privazione della

libertà, possa subentrare una depressione, di cui tuttavia tiene già conto l’importo

base assegnato;

che,

inoltre, il 28.7.1992 è stato disposto il suo trasferimento, a partire dal

30.7.1992, presso il PCT “La Stampa” (AI 57), per cui i giorni trascorsi

presso le carceri pretoriali sono stati limitati;

che,

come esposto con riferimento al danno materiale, non si può manifestamente

reputare che l’arresto ed il seguente procedimento penale [“Dall’estate 1992

(…)” (istanza 5/8.6.2009, p. 10)] gli abbiano cagionato “(…) un vero e

proprio tracollo della vita professionale (…)” (istanza 5/8.6.2009, p. 10),

come preteso;

che

non comprova che gli affetti familiari abbiano sofferto in maniera

straordinaria, ovvero oltre quanto si possa considerare normale quando una persona

è oggetto di procedimento penale;

che

Considerandi

la violazione del principio di celerità è stata sanzionata con la non

considerazione della colpa di IS 1 nell’apertura del procedimento penale, colpa

che avrebbe giustificato una riduzione dell’indennità e quindi anche del torto

morale;

che,

in queste circostanze, in difetto di ragioni atte ad aumentare o diminuire la

somma base, si riconosce, a

titolo di torto morale, l’importo complessivo di CHF 24'450.--, oltre interessi, cifra che tiene conto degli inconvenienti legati ad un

procedimento penale (interrogatori, ecc.) e della soddisfazione personale già

derivabile dal fatto che il procedimento penale è stato abbandonato per

prescrizione dell’azione penale;

che,

a titolo di ripetibili, domanda l’importo di CHF 5'000.--;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento

dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 1’000.--, comprendente

onorario, spese ed IVA;

che

ad IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo

complessivo di CHF 57'185.05, di cui CHF 31'735.05, oltre interessi, per spese

legali (CHF 30'093.25 per il patrocinio dell’avv. __________ e CHF 1'641.80 per

il patrocinio dell’avv. PR 1), CHF 24'450.--,

oltre interessi, per torto

morale e CHF 1’000.-- per ripetibili;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 10'000.-- (per tenere conto del carattere abusivo

della richiesta di danno materiale) e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 10’050.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 8'000.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 3.7.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico

Monica Galliker (ABB __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a

titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 57'185.05, oltre

interessi del 5% su CHF 31'735.05 dal 5.6.2009 e su CHF 24'450.-- dal 25.7.2008.

2. La

tassa di giustizia di CHF 10’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 10’050.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione

di CHF 8'000.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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