60.2009.221
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
9 luglio 2010Italiano41 min
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Numero d'incarto:
60.2009.221
Data decisione, Autorità:
09.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.221
Lugano
9 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/8.6.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
3.7.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico Monica Galliker (ABB __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 24/25.6.2009 della
Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni
che avrebbe presentato il Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato
l’entità delle spese legali – e 25.6.2009 del procuratore pubblico Andrea Maria
Balerna – che ha domandato di negare o quantomeno di ridurre l’indennità richiesta
–;
preso atto che, su domanda 8.6.2009 di
questa Camera, il 9/10.6.2009 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e/o
le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da
compagnie di assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
fin dal 1985 sono state presentate a carico di IS 1 diverse denunce penali, sfociate
in istruttoria;
che,
a seguito di un’ulteriore denuncia, IS 1 è stato arrestato il 15.7.1992 in forza
dell’ordine di arresto 13.7.1992 dell’allora procuratore pubblico Carla Del
Ponte per titolo di ripetuta truffa e di ripetuta falsità in documenti in
relazione ai fatti denunciati da __________ (consigliere di amministrazione
della società __________, __________);
che
con decisione 14.12.1992 la Camera dei ricorsi penali ha concesso all’istante
la libertà provvisoria ad alcune condizioni (AI 116);
che
l’accusato è stato scarcerato il 24.12.1992 (AI 125);
che
con atto di accusa 14.2.1996 l’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler
ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali
di __________ siccome accusato di truffa per mestiere ripetuta e continuata, di
appropriazione indebita ripetuta, di falsità in documenti ripetuta, di soppressione
di documenti e di infrazione alla legge tributaria (ACC __________);
che
il 28.5.2001 si è aperto il processo a carico dell’accusato;
che
l’allora procuratore pubblico Claudia Solcà ha presentato istanza di sospensione
del dibattimento affinché potesse provvedere all’emanazione di un nuovo atto di
accusa in sostituzione dell’atto di accusa 14.2.1996 (ACC __________), lacunoso
in ordine ai fatti costitutivi della truffa e manchevole in più punti;
che
il presidente della Corte, giudice Manuela Minotti Perucchi, ha accolto la
predetta istanza di sospensione ed ha ordinato al magistrato inquirente di
presentare, entro quattro mesi, un nuovo atto di accusa (AI 222);
che
l’allora procuratore pubblico non ha dato seguito all’incombenza né nel termine
assegnato né successivamente;
che
con decisione 3.7.2008, dopo diversi solleciti, l’allora procuratore pubblico Monica
Galliker, che nel mese di novembre 2004 aveva ripreso l’incarto in sostituzione
dell’allora procuratore pubblico Claudia Solcà (AI 239), ha decretato
l’abbandono del procedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale
(ABB __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 259'944.--, di cui CHF 58'082.--, oltre
interessi, per spese di patrocinio, CHF 139'812.--, oltre interessi, per danno
materiale, CHF 57'050.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 5'000.-- per
spese di patrocinio inerenti l’istanza stessa;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
come esposto, il procedimento penale promosso a carico di IS 1 è stato abbandonato
il 3.7.2008 per intervenuta prescrizione dell’azione penale (ABB __________);
che
il predetto motivo di proscioglimento non osta alla concessione di un’indennità
per ingiusto procedimento (decisione 3.10.2007 di questa Camera in re S.N.,
inc. 60.2007.134; cfr. anche decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002): il qui
istante può pertanto – di principio – invocare gli art. 317 ss. CPP;
che
il procuratore pubblico chiede di negare o quantomeno di ridurre considerevolmente
le pretese risarcitorie dell’istante;
che
l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa
dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);
che
questa norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione
dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il
risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze,
per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il
danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per
sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato
lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al
comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006
in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006
in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006
in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in re F.F., inc. 60.2005.424);
che
il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da
causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III
113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa
l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto,
costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002
del 22.7.2002);
che
il rifiuto o la riduzione dell’indennità
sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato
l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una
regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli
(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti
illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti
e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto
federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per
determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione
dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
anche il Codice di diritto processuale
penale federale prevede, all’art. 430, la possibilità di non accordare un
indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato
in modo illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha
ostacolato lo svolgimento [“Siffatto comportamento esclude in generale
qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte
dello Stato” (messaggio 21.12.2005, in FF 2006 p. 989 ss., p. 1232)];
che
deve esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte,
e l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte;
che
la condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario
delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile
tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale;
che,
per contro, il rinvio manifestamente ingiustificato davanti ad un tribunale comporta
l’interruzione del nesso causale fra la condotta dell’accusato e le ulteriori
fasi del processo [P. CORBOZ / F. BAUMANN, L’indemnisation des personnes poursuivies
à tort (art. 242 ss. CPP), in RFJ 2007, p. 400 e giurisprudenza citata];
che
IS 1 ha parzialmente ammesso i fatti imputatigli (cfr. verbale di
interrogatorio 15.7.1992, p. 4/5/9; verbale di notifica di arresto 15.7.1992), fatti
che – dal profilo obbligatorio – possono essere reputati violazioni di rapporti
contrattuali regolati dal CO;
che
l’apertura del procedimento penale è quindi stata, almeno in parte,
direttamente cagionata dalla di lui condotta, ciò che senz’altro giustificherebbe
una riduzione dell’indennità;
che
nondimeno il principio di celerità giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1
CEDU impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non
appena l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non
lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita
(decisione TF 6B_39/2010 del 10.6.2010);
che,
nel caso in esame, nel corso del procedimento penale – che ha visto avvicendarsi
quattro magistrati inquirenti (Carla Del Ponte, Fabrizio Eggenschwiler, Claudia
Solcà, Monica Galliker) – ci sono stati lunghissimi momenti di inattività, segnatamente
dopo l’emanazione dell’atto di accusa in data 14.2.1996, giunto a processo [dopo
numerosi rinvii d’ufficio: AI 206 (citazione 14.4.1998), 208 (citazione 25.8.1998),
212 (citazione 1.2.1999), 213 (citazione 12.7.1999), 214 (citazione
13.12.1999), 215 (citazione 10.7.2000) e su richiesta dell’accusato: AI 217 (dibattimento
rinviato il 15.2.2001 a data da stabilire, AI 220)] soltanto il 28.5.2001,
dibattimento immediatamente interrotto con ordine al procuratore pubblico di
presentare entro quattro mesi un nuovo atto di accusa, in sostituzione di
quello precedente, carente, incombenza a cui mai l’allora magistrato inquirente
Claudia Solcà rispettivamente l’allora procuratore pubblico Monica Galliker (che
– come detto – nel novembre 2004 aveva assunto i procedimenti penali della
collega, AI 239) hanno dato seguito;
che
il procedimento penale si è invero fermato il giorno del dibattimento;
che
appare manifesto che il periodo trascorso tra l’arresto del qui istante, il
15.7.1992, e l’abbandono del procedimento penale, il 3.7.2008 (ABB __________),
è stato eccessivamente lungo;
che, in concreto, in considerazione delle gravi
inadempienze delle diverse autorità giudiziarie, si deve quindi senz’altro
ammettere la violazione del principio di celerità;
che
l’eventuale riduzione parziale dell’indennità può economicamente essere equivalente
al risarcimento per manifesta violazione del principio di celerità;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando
3.3.2)];
che
IS 1 postula la rifusione degli oneri legali di CHF 45'000.-- inerenti il
patrocinio dell’avv. __________, di CHF 10'082.-- inerenti il patrocinio dell’avv.
__________ (doc. C) [“(…) i quali hanno seguito il procedimento penale dal
momento dell’arresto sino alla scarcerazione e in seguito sino al pubblico
dibattimento, poi sospeso” (istanza 5/8.6.2009, p. 6)] e di CHF 3'000.-- inerenti
il patrocinio dell’avv. PR 1 (doc. D), il tutto oltre interessi;
che
dagli atti si evince che l’avv. __________ ha assistito il qui istante fin
dall’arresto, avvenuto il 15.7.1992;
che
di seguito IS 1 è stato patrocinato, in collegio di difesa, anche dall’avv. __________
[agosto 1992 – gennaio 1996] (AI 106);
che
il fatto che l’accusato abbia fatto capo a due legali è / era, di per sé,
perfettamente legittimo: giusta gli art. 56 cpv. 1 CPP e 61 vCPP l’accusato può
/ poteva avvalersi dell’opera di più difensori;
che
questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate
possano e debbano pure essere risarcite;
che,
di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori,
sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le
spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an
unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,
Diss., Zurigo 1998, p. 106);
che
appare giustificato riconoscere oneri legali per un ulteriore patrocinatore
unicamente laddove – secondo una regolare, ordinata e ragionevole conduzione
del mandato – si impone un collegio di difesa in ragione della particolare
difficoltà del caso [decisione 9.4.2010 di questa Camera in re S.P. (inc.
60.2005.1)];
che
la giurisprudenza in merito è restrittiva, come ritenuto da questa Camera e dal
Tribunale federale [X., deferito davanti alla Corte delle
assise criminali per titolo di ripetuti atti sessuali con fanciulli e di ripetuti
atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere a
danno di una bimba di tre anni, aveva chiesto un’indennità per ingiusto procedimento
in seguito alla sua assoluzione da ogni imputazione. Nel corso del procedimento
penale, durante il quale era stato in detenzione preventiva fino al
dibattimento, era stato assistito da due legali, la cui nota professionale
ammontava a CHF 69'577.20. Questa Camera – nel riconoscere solo parzialmente la
pretesa – aveva evidenziato, tra l’altro, che la causa – anche se complessa –
poteva essere seguita e gestita da un solo legale: non si poteva infatti
ritenere che essa vertesse su più problematiche nettamente distinte tra loro,
per trattare le quali fosse assolutamente necessario l’intervento di più legali.
Non risultava inoltre, dalle tavole processuali, che i due patrocinatori avessero
ricoperto ruoli tra loro del tutto distinti e complementari. Ha quindi reputato
che, per la tassazione della nota di onorario, si dovesse tenere conto
dell’operato di un solo legale (decisione 24.9.2002 in re X., inc. CRP
60.2001.208). Il Tribunale federale ha confermato la sentenza non ritenendo
arbitraria la conclusione di questa Camera (decisione 1P.571/2002 del
30.1.2003)];
che
malgrado la copiosa documentazione assunta agli atti il caso non palesava particolari
difficoltà per la difesa: le diverse fattispecie sono infatti state esaminate
in modo chiaro dal perito __________, che l’allora procuratore pubblico Fabrizio
Eggenschwiler aveva incaricato della ricostruzione tecnico contabile (AI 60/167/174/177/180/181/182/183/192);
che
il qui istante era peraltro parzialmente reo confesso;
che,
inoltre, per stesso suo dire, dopo la sua scarcerazione (24.12.1992) l’attività
istruttoria si è ridotta al minimo e dopo il rinvio dell’atto di accusa per
emendamento (28.5.2001) nulla è più stato intrapreso (istanza 5/8.6.2009, p. 2
s.);
che
– per quanto concerne il collegio di difesa – nel computo delle spese legali questa
Camera considererà quindi l’operato di un solo patrocinatore, ovvero dell’avv. __________,
sul quale si è concentrata l’attività di assistenza legale: gli oneri dipendenti
dalla scelta di un collegio di difesa – scelta legittima, ma non indispensabile
– restano a carico del qui istante;
che
l’istante – in relazione alla difesa dell’avv. __________ – non ha presentato
la di lui nota professionale, ma soltanto lo scritto 18.12.2008 del legale al suo indirizzo: “mi
riferisco al mandato che lei ebbe a conferirmi nel 1992 in merito alla sua difesa nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti
dall’allora Procura Pubblica, ora Ministero Pubblico, ora terminato per
intervenuta prescrizione di tutti i reati ipotizzati a suo carico, e come da
sua richiesta le posso confermare di avere ricevuto, a titolo di onorari e
spese per le prestazioni professionali da me effettuate dal suo arresto nel
1992, un importo complessivo di CHF 45'000.-- (quarantacinquemila)” [doc.
C, allegato all’istanza 5/8.6.2009];
che
questa Camera, per procedere
alla verifica della conformità della richiesta per oneri legali ai criteri
della TOA, in vigore fino al 31.12.2007, e quindi all’esame dell’adeguatezza
delle prestazioni effettuate dalla difesa, si fonda anzitutto sulla nota
professionale dettagliata – ovvero indicante la tariffa oraria applicata, il dispendio
orario e le spese per ogni singola operazione –, sulla base della quale
confronta le prestazioni esposte con gli atti dell’incarto penale controllando
se quanto indicato come effettuato sia sostenibile con riguardo – segnatamente
– alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche;
che
non tutte le operazioni riportate sono di conseguenza necessariamente indennizzate
giusta l’art. 317 CPP;
che
la necessità di una specifica si evince peraltro dai lavori preparatori agli
art. 317 ss. CPP: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si
deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in
base alla documentazione prodotta dall’accusato prosciolto” (N. SALVIONI, Codice
di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506), dove per documentazione
– con riferimento alle spese di patrocinio – si esige la presentazione di una
nota professionale dettagliata (in analogia a quanto prevede – esplicitamente –
l’art. 7 cpv. 1 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria, che prescrive che il patrocinatore presenti all’autorità di
concessione la nota professionale dettagliata entro tre mesi dal termine della
procedura per cui è stato concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria con
l’ammissione al gratuito patrocinio);
che
l’onere della prova – in merito alle spese legali limitato, come detto, alla
produzione della predetta nota – non comporta del resto difficoltà particolari:
il patrocinatore, in ragione del suo obbligo di rendiconto nei confronti del
cliente, deve infatti tenere le registrazioni necessarie per stabilire in ogni
momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti
che ne derivano e, a richiesta, deve presentare in ogni momento al mandante la
distinta delle spese, degli incassi e degli onorari; deve inoltre conservare i
giustificativi per almeno dieci anni (art. 15 della Legge sull’avvocatura del
16.9.2002 / art. 11 della Legge sull’avvocatura del 15.3.1983) [cfr. anche
l’art. 24 cpv. 2 del Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del
Cantone Ticino e l’art. 9 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili];
che
la non presentazione della specifica costringerebbe del resto questa Camera ad
ipotizzare, secondo il caso, le prestazioni effettuate, la tariffa applicata,
il dispendio orario e le spese, ciò che – se la fattispecie è complessa e/o se
l’incarto penale è copioso – potrebbe rivelarsi arduo e, magari, anche
arbitrario;
che
la necessità di esibire una nota dettagliata tutela invero l’istante stesso;
che
l’esigenza di presentare una nota dettagliata è stata confermata giurisprudenzialmente
da questa Camera e dall’Alta Corte;
che
questa Camera – in un caso in cui X. aveva chiesto l’assegnazione di un’equa
indennità stabilita secondo il prudente giudizio in considerazione che la
maggior parte degli atti erano stati compiuti dal defunto avv. Z. e che non
disponeva più della documentazione necessaria a comprovarla – aveva reputato
che: “Come rilevato, anche se
la responsabilità dello Stato ex art. 317 CPP è di natura causale, l'istante
deve sostanziare le sue pretese di indennità. Appositamente per permettere di
raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta
quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta
entro un anno (cfr. N. SALVIONI, CPP-TI, 1999, ad art. 320 pag. 508). Orbene,
l'istante afferma di non essere più in grado di trovare la documentazione
relativa agli onorari corrisposti all'avv. (…) (cfr. istanza cons. 5, p. 4).
Questa non è una ragione sufficiente per giustificare il mancato assolvimento
dell'onere della prova, che avrebbe potuto essere evaso del resto senza
particolari difficoltà contattando segnatamente gli eredi del defunto avvocato,
il professionista che possibilmente ha rilevato il suo studio legale,
procedendo a una ricostruzione dei pagamenti effettuati o altro ancora. Indipendentemente
dalla durata di una procedura, si deve poter esigere da una parte coinvolta in
un procedimento, a maggior ragione se assistita da un legale, che abbia a
conservare la documentazione necessaria per poter se del caso formulare pretese
risarcitorie. L'istante del resto nemmeno fa valere e tantomeno documenta
pretese di onorario riferibili all'assistenza offerta dall'attuale patrocinatore.
Le spese di patrocinio sono documentabili e pertanto per il loro risarcimento
non si può semplicemente rinviare all'art. 42 cpv. 2 CO, che trova applicazione
solo quando un preciso calcolo sulla base di dati reali non sia possibile,
oppure non possa essere preteso (STF 105 II 89; BSK OR I - A. K. SCHNYDER, n.
10 e 11 ad art. 42 CO). L’art. 42 cpv. 2 CO tende, difatti, soltanto ad agevolare
la prova e non a liberare la parte lesa dall’onere probatorio (STF 122 III
221). Il fatto che il predetto articolo non elimini l’incombenza spettante a
quest’ultima di sostanziare la propria pretesa è altresì evidenziato dalla
dottrina (STF 122 III 221 e riferimenti). Il principio attitatorio non è quindi
soppresso dall’art. 42 cpv. 2 CO (K. OFTINGER/ E. STARK, Schweizerisches
Haftpflichtrecht - Allgemeiner Teil, vol. I, 5. ed., Zurigo 1995, § 6 n. 33 p.
260)” (decisione 4.9.2003, p.
7 s., inc. CRP 60.2002.332);
che
il Tribunale federale ha tutelato questo giudizio ritenendo non arbitraria la
conclusione di questa Camera [Esso
si è anzitutto chinato sull’art. 42 cpv. 2 CO (il danno di cui non può essere
provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto
riguardo all’ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal
danneggiato), invocato da X. Ha ritenuto che questa disposizione tendesse a
facilitare la prova del danno quando esso o la sua entità non potessero essere
dimostrati; non apriva tuttavia la possibilità per il danneggiato di chiedere
al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento
discrezionale. L’istante doveva indicare e dimostrare, nella misura del
possibile ed in quanto potesse essere da lui ragionevolmente preteso, tutte le
circostanze che fondavano il danno e che potevano permettere o facilitare la
sua determinazione. Ha aggiunto che la sola possibilità che un danno si fosse
effettivamente realizzato e che raggiungesse l’entità prospettata non era
sufficiente, tale conclusione dovendo piuttosto imporsi in modo convincente e
pressoché certo agli occhi del giudice. Siccome il pregiudizio subito doveva essere
determinato concretamente, esso doveva essere di principio fondato su accertamenti
effettivi, concreti e provati, che potevano essere sostituiti da valori
sperimentali soltanto quando essi risultassero impossibili o necessitassero di
un dispendio sproporzionato ed irragionevole. Il Tribunale federale, con
riferimento al caso concreto, ha osservato che X. aveva genericamente sostenuto
di non disporre della documentazione riguardante le spese della difesa; si era
limitato a rilevare che la maggior parte degli atti erano stati eseguiti dai
suoi patrocinatori più di dieci anni prima. Ha aggiunto che X. non aveva
indicato nulla riguardo all’attività dei legali e non si era confrontato con le
diverse fasi della procedura penale, accennando alle operazioni che sarebbero
state necessarie e fornendo al giudice perlomeno delle indicazioni che
potessero facilitare la determinazione degli oneri della difesa. Il fatto che,
visto il lungo tempo trascorso ed il decesso del primo difensore, la raccolta
di tutta la documentazione potesse risultare difficoltosa non dispensava X. dal
fare il possibile per ricostruire, sulla base degli atti del procedimento
penale, almeno una parte delle operazioni svolte ed esporre gli indizi che
avrebbero permesso ai giudici di perlomeno stimare il dispendio causato dalla
procedura. La circostanza che, per la fissazione del tempo necessario alla
trattazione della pratica non fosse decisivo l’impiego temporale effettivo, ma
il dispendio medio che un avvocato avrebbe profuso, secondo la normale
esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga, non esonerava
X. dall’obbligo di fornire ai giudici concrete indicazioni sulle operazioni
svolte dal legale al fine di permettere un apprezzamento effettivo del
dispendio lavorativo. Infine, l’Alta Corte ha evidenziato che nella procedura
di indennità il principio inquisitorio, parimenti invocato da X., trovava
un’applicazione limitata, considerato che l’onere della prova spettava
all’istante e che la domanda d’indennità doveva essere documentata e fondata su
fatti precisi. Il principio non dispensava la parte dal suo obbligo di collaborare
all’accertamento dei fatti, segnatamente dall’onere di provare quanto fosse in
sua facoltà (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, considerando 3)];
che con giudizio 22.2.2006 in re F.F. (inc.
CRP 60.2003.218) questa Camera – in modifica dei suddetti principi – ha nondimeno
ritenuto che, anche in assenza di una lista dettagliata del dispendio orario,
le spese legali potessero essere riconosciute per quanto ricostruibili
dall’incarto penale agli atti;
che
questa giurisprudenza – riconoscimento di spese legali in difetto di nota dettagliata
per quanto ricostruibili dall’incarto – è stata applicata in casi in cui
l’importo richiesto era contenuto e la ricostruzione delle operazioni non
comportava difficoltà particolari [decisioni 9.9.2008 in re X. (inc. CRP
60.2007.341) e 20.5.2008 in re Y. (inc. CRP 60.2007.400)];
che
questa Camera ha adottato questi criteri per evitare di dover interpellare
l’istante, e per lui il suo legale, quando – in presenza di una domanda
contenuta – la ricostruzione delle operazioni è semplice; ha tuttavia
trascurato la sua precedente giurisprudenza, confermata dal Tribunale federale
con giudizio 1P.602/2003 del 23.2.2004, in capo all’onere della prova che
spetta all’istante;
che
con giudizio 9.4.2010 in re S.P. (inc. 60.2005.1) questa Camera – per ripristinare
la sicurezza del diritto, pregiudicata dalla sua giurisprudenza non lineare –
ha precisato i principi applicabili alla richiesta di rifusione delle spese
legali;
che
l’istante deve presentare una nota professionale dettagliata: essa deve
indicare la tariffa oraria applicata, il dispendio orario (in minuti) e le
spese per ogni singola operazione effettuata;
che
questo onere non comporta per il patrocinatore alcuna difficoltà in ragione
dell’obbligo professionale di tenere le registrazioni necessarie per stabilire
in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei
crediti che ne derivano (art. 15 cpv. 1 LAvv del 16.9.2002 / art. 11 cpv. 1
LAvv del 15.3.1983);
che
qualora sussista l’impossibilità di produrre la nota professionale dettagliata
con, cumulativamente, le indicazioni di tariffa oraria applicata, dispendio
orario (in minuti) e spese per ogni singola operazione, questa Camera procede
all’esame della pretesa sulla sola base degli atti se, cumulativamente,
l’istante produce nondimeno una nota con la menzione delle prestazioni effettuate
spiegando compiutamente le ragioni dell’incompleta specifica, la domanda è
contenuta e la ricostruzione delle operazioni è semplice;
che,
in difetto di una di queste condizioni, questa Camera respinge la richiesta in
base alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha confermato l’esigenza
di produrre una specifica in ragione dell’onere della prova spettante all’istante
medesimo (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, considerando 3);
che nella fattispecie l’istanza di
indennità è stata presentata il 5/8.6.2009, ossia prima della sentenza 9.4.2010
in re S.P. (inc. 60.2005.1), peraltro non pubblicata;
che,
in queste circostanze, si impone di riconoscere le spese legali anche in
difetto di nota professionale, per quanto ricostruibili dall’incarto;
che
l’eventuale impossibilità di individuare ogni specifica prestazione deve essere
patita dall’istante medesimo, che – pur comprendendo il tempo trascorso
dall’assunzione del mandato – doveva perlomeno tentare di descrivere gli atti
effettuati dal suo legale (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che
si deve anzitutto stabilire la tariffa oraria da applicare al caso di specie;
che
il mandato di difesa è stato conferito all’avv. __________ nel 1992 (doc. C, allegato all’istanza 5/8.6.2009);
che
il caso, come indicato, benché concernesse diverse fattispecie, con assunzione
agli atti di ampia documentazione (fatto, questo, di cui si terrà conto nel
calcolo del dispendio orario), non presentava particolari difficoltà, per cui
si giustifica applicare le usuali tariffe orarie, a dipendenza dell’anno in cui
le operazioni sono state effettuate (CHF 200.-- per gli anni 1992-1995; CHF
220.-- per gli anni 1996-2000; CHF 250.-- per gli anni dal 2001);
che,
per quanto concerne il computo delle spese, esse sono calcolate secondo i
principi giusta l’art. 3 TOA [Oltre
agli onorari l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese
vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi
cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici
pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno,
pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici
(posta, telefono, ecc.). Inoltre l’avvocato ha diritto al rimborso degli
importi seguenti: a) fino a CHF 50.-- per la formazione e archiviazione
dell’incarto; b) CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per
l’incarto, e fino a CHF 2.-- per ogni copia, qualunque sia il metodo di
riproduzione; c) CHF 1.--/km per le trasferte con la propria automobile]: se date, esse saranno indicate tra [ ]
dopo l’onorario ( );
che
l’avv. __________ ha presentato l’istanza di libertà provvisoria 14.10.1992 (AI
86) (90 min) [CHF 40.--], il reclamo 6.11.1992 (AI 96) (150 min) [CHF 149.--], le
controsservazioni 18.11.1992 (AI 107) (60 min) [CHF 77.--], l’istanza di
complemento di inchiesta 17.11.1995 (AI 198) (150 min) [CHF 40.--], ha
assistito agli interrogatori del cliente e di terzi in data 18.5.1992 (90 min),
17.6.1992 (120 min), 28.7.1992 (60 min), 28.8.1992 (120 min), 3.9.1992 (180
min), 30.9.1992 (90 min), 23.10.1992 (180 min), 6.11.1992 (180 min), 10.11.1992
(180 min), 12.11.1992 (240 min), 23.11.1992 (180 min), 24.12.1992 (60 min), 27.10.1993
(180 min), 17.11.1993 (240 min), ha esaminato gli atti e si è preparato per il
dibattimento (3310 min, pari a 55 ore e 10 min), ha partecipato al dibattimento
(75 min) [apertosi alle ore 9.25 e chiusosi alle ore 9.45 (AI 222)], ha avuto
colloqui (di persona / telefonici) con il cliente (1260 min, pari a 21 ore), ha
avuto colloqui (di persona / telefonici) con terzi (260 min, pari a 4 ore e 20
min), ha redatto diversi scritti all’indirizzo del Ministero pubblico – (AI 95)
(20 min) [CHF 11.--], (AI 124) (45 min) [CHF 15.--], (AI 149) (15 min) [CHF
15.--], (AI 154) (15 min) [CHF 11.--], (AI 161) (10 min) [CHF 10.--], (AI 162)
(10 min) [CHF 10.--], (AI 168) (10 min) [CHF 10.--], (AI 197) (10 min) [CHF
10.--], (AI 217) (10 min) [CHF 5.--] – e (verosimilmente) all’indirizzo del
cliente e di terzi – (180 min) [CHF 170.--] –;
che
devono essere ammesse spese per apertura incarto [CHF 50.--], telefoniche [CHF
80.--], per fotocopie [CHF 250.--];
che,
a titolo di onorario, viene riconosciuto l’importo di CHF 28'085.80, di cui CHF
14'016.65 inerenti gli anni 1992-1994 (a CHF 200.--/ora, senza IVA) [4205 min,
pari a 70 ore e 5 min, di cui 2400 min per AI 86, 96, 107 e per interrogatori,
900 min per esame atti, 600 min per colloqui con il cliente, 120 min per colloqui
con terzi, 125 min per scritti (AI 95, 124, 149, 154, 161, 162, 168) e 60 min
per scritti a cliente ed a terzi], CHF 2'766.65 inerenti l’anno 1995 (a CHF 200.--/ora,
con IVA al 6.5%) [830 min, pari a 13 ore e 50 min, di cui 150 min per AI 198,
10 min per AI 197, 480 min per esame atti, 100 min per colloqui con cliente, 50
min per colloqui con terzi, 40 min per scritti a cliente ed a terzi], CHF 660.--
inerenti gli anni 1996-1998 (a CHF 220.--/ora, con IVA al 6.5%) [180 min, pari
a 3 ore, di cui 100 min per esame atti, 30 min per colloqui con cliente, 20 min
per colloqui con terzi, 30 min per scritti a cliente ed a terzi], CHF 330.-- inerenti
gli anni 1999-2000 (a CHF 220.--/ora, con al IVA al 7.5%) [90 min, pari a 1 ora
e 30 min, di cui 30 min per esame atti, 30 min per colloqui con cliente, 10 min
per colloqui con terzi, 20 min per scritti a cliente ed a terzi] e CHF 10'312.50
inerenti l’anno 2001 (a CHF 250.--/ora, con IVA al 7.6%) [2475 min, pari a 41
ore e 15 min, di cui 10 min per AI 217, 1800 min per esame degli atti e preparazione
del dibattimento, 75 min per dibattimento, 500 min per colloqui con cliente, 60
min per colloqui con terzi, 30 min per scritti al cliente ed a terzi];
che
le spese, calcolate forzatamente in modo approssimativo, ammontano a CHF 953.--
[CHF 618.-- per gli anni 1992-1994 (senza IVA) (AI 86, 95, 96, 107, 124, 149,
154, 161, 162, 168, CHF 348.--; apertura incarto, CHF 50.--; scritti al cliente
ed a terzi, CHF 70.--; spese telefoniche, CHF 30.--, fotocopie, CHF 120.--);
CHF 200.-- per gli anni 1995-1998 (IVA al 6.5.%) (AI 197, 198, CHF 50.--; scritti
al cliente ed a terzi, CHF 50.--; spese telefoniche, CHF 30.--; fotocopie, CHF
70.--); CHF 60.-- per gli anni 1999-2000 (IVA al 7.5%) (scritti al cliente ed a
terzi, CHF 20.--; spese telefoniche, CHF 10.--; fotocopie, CHF 30.--), CHF 75.--
per l’anno 2001 (IVA al 7.6%) (AI 217, CHF 5.--, scritti al cliente e a terzi,
CHF 30.--; spese telefoniche, CHF 10.--; fotocopie, CHF 30.--);
che
l’IVA assomma a CHF 1'054.45 [CHF 235.75 inerenti CHF 3'426.65 di onorario e
CHF 200.-- di spese (anni 1995-1998: IVA al 6.5%); CHF 29.25 inerenti CHF 330.--
di onorario e CHF 60.-- di spese (anni 1999-2000: IVA al 7.5%); CHF 789.45
inerenti CHF 10'312.50 di onorario e CHF 75.-- di spese (anno 2001: IVA al
7.6%)];
che,
con riferimento al patrocinio dell’avv. __________, all’istante va rifusa la somma
di CHF 30'093.25, di cui CHF 28'085.80 per onorario, CHF 953.-- per spese e CHF
1'054.45 per IVA;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 5.6.2009 della presente istanza;
che
l’avv. PR 1 ha assunto il mandato nel mese di maggio 2008 (AI 243), dopo le
note vicende riguardanti l’avv. __________ e dopo che dal 2001 nulla era più
intervenuto: si giustifica di conseguenza rifondere gli oneri legali inerenti
il suo patrocinio;
che
il legale si è sostanzialmente limitato a sollecitare l’emanazione di un
decreto di abbandono per intervenuta prescrizione dell’azione penale (AI 243, 244,
245, 246, 247);
che,
in ragione del motivo per cui era stato chiesto l’abbandono del procedimento
penale, manifestamente dato, erano sufficienti i predetti scritti al magistrato
inquirente (inutili, quindi, i colloqui e gli incontri con il procuratore
pubblico, indicati nel doc. D, allegato all’istanza 5/8.6.2009);
che
a titolo di onorario va rifuso l’importo di CHF 1'395.85, ovvero 335 min, pari
a 5 ore e 35 min, a CHF 250.--/ora, di cui 35 min per gli scritti al procuratore
pubblico (AI 243, 244, 245, 246, 247), 120 min per i colloqui con il cliente e
180 min per l’esame degli atti;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 130.-- (di cui CHF 50.-- per
apertura incarto, CHF 70.-- per scritti e CHF 10.-- per telefonate al cliente),
e l’IVA, pari a CHF 115.95;
che,
in merito al patrocinio dell’avv. PR 1, all’istante va rifuso l’importo di CHF
1'641.80, oltre interessi – come in precedenza – dal 5.6.2009;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che l’accusato prosciolto che postula il
risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il
nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p.
506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece
parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla
documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante postula, a titolo di perdita di
guadagno, la somma di CHF 139'812.--, oltre interessi;
che,
a suo dire, le accuse prospettategli avrebbero gravemente minato la sua credibilità
in ambito lavorativo;
che
durante la carcerazione preventiva sarebbe stato licenziato da __________, per
la quale sarebbe stato attivo dal 1986, con un salario medio annuo di CHF
51'000.--;
che
dalla scarcerazione sino al mese di giugno 1995 non avrebbe beneficiato dello
stipendio indicato o di altra entrata (fatta eccezione per alcune indennità di
disoccupazione), per cui non sarebbe stato in grado di provvedere al
mantenimento suo e della sua famiglia;
che
si giustificherebbe pertanto il risarcimento della perdita di guadagno, “(…)
il cui nesso causale con l’apertura dei procedimenti penali nei suoi confronti
è manifesto, (…)” (istanza 5/8.6.2009, p. 13);
che,
interrogato il 15.7.1992, giorno del suo arresto, ha dichiarato – tra l’altro –
che “svolgo attività di commerciante e devo dire che sino a qualche mese fa
io facevo parte della direzione della ditta __________ con sede a __________ in
via __________. Da un mese a questa parte sono in trattativa che (recte:
con) la società __________ con sede a __________ per entrare come agente
commerciale. (…) Vorrei dare alcuni particolari sulla fallita società __________;
fu fondata nel 1983 da me con altri due soci __________ residenti uno in __________
e l’altro in __________. In questi anni devo dire che abbiamo cambiato diverse
maestranze o meglio personale impiegato nei vari lavori all’interno della
ditta. Anche mio fratello __________ ha lavorato come direttore in __________ e
lasciò tale impiego circa un anno e mezzo prima. Tale ditta ha chiuso circa nel
gennaio 92 con un fallimento. E’ giusto dire che io ho svolto le mie mansioni
dirigenziali dal 1985 sino al giorno della citata chiusura” (verbale di
interrogatorio 15.7.1992, p. 1);
che
l’estratto del registro di commercio conferma che la società in questione è stata
sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto 13.12.1991 della
Pretura del distretto di __________ (AI 191);
che,
in queste circostanze, in ragione delle dichiarazioni medesime dell’istante, è
manifesto che il danno invocato – perdita di guadagno pari a CHF 139'182.-- da
ricondurre al licenziamento intervenuto nel corso della detenzione preventiva
[“Durante la carcerazione preventiva IS 1 è stato licenziato dalla società __________,
(…)” (istanza 5/8.6.2009, p. 13)] – è inesistente: per suo dire, infatti,
al momento del suo arresto non lavorava più per detta società, chiusa in
seguito a fallimento;
che
il doc. F allegato all’istanza 5/8.6.2009 – estratto conto individuale
dell’Istituto delle assicurazioni sociali – indica del resto che era “persona
senza attività lucrativa” fin dal mese di gennaio 1992;
che
è invero abusivo postulare una perdita di guadagno palesemente infondata in considerazione
del suo stesso dire, ciò di cui si terrà evidentemente conto nel calcolo della
tassa di giustizia;
che
l’indennità prevista dall’art.
317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.
60.2001.111);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante domanda CHF 57'050.-- (CHF 350.--/giorno per i 163 giorni di carcerazione),
oltre interessi, per torto morale;
che
IS 1 è stato arrestato il 15.7.1992 con le accuse di ripetuta truffa e di
ripetuta falsità in documenti;
che
con decisione 14.12.1992 la Camera dei ricorsi penali ha concesso all’istante la
libertà provvisoria ad alcune condizioni (AI 116);
che
l’accusato è stato scarcerato il 24.12.1992 (AI 125);
che
la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di 163 giorni;
che per detti 163 giorni di carcerazione va anzitutto
riconosciuto un importo base di CHF 24'450.-- (CHF 150.--/giorno, somma che
questa Camera ammette per carcerazioni da due a cinque mesi), oltre interessi
dal 25.7.2008, come postulato (data posteriore alla scarcerazione, da cui – se
così richiesti – vengono riconosciuti gli interessi);
che
si deve ora esaminare se questo importo debba essere aumentato o diminuito;
che
il procedimento penale promosso a suo carico gli avrebbe incontestabilmente
causato delle lesioni particolarmente gravi della personalità siccome accusato
di reati gravi, che avrebbero gettato discredito sui di lui privatamente e
professionalmente e sui suoi familiari;
che
avrebbe trascorso un lungo periodo in detenzione (in buona parte presso le carceri
pretoriali in condizioni notoriamente precarie) malgrado le scarse e fragili
prove raccolte;
che
il suo stato di grande sofferenza, che avrebbe sopportato e che sopporterebbe
tuttora, sarebbe confermato dal certificato medico del dr. med. __________;
che
l’ammontare dell’indennità dovrebbe tenere conto che è stato oggetto di un lungo
ed inconcludente procedimento penale terminato con un decreto di abbandono
emanato ad oltre 16 anni dal suo arresto, anni che avrebbe vissuto
nell’angoscia;
che
ci sarebbe stato un vero e proprio tracollo della vita professionale e negli
affetti familiari che avrebbero accentuato il suo grave travaglio morale;
che
Fatti
i reati ipotizzati al momento dell’arresto – ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti – si
possono reputare relativamente gravi, ma non infamanti;
che
il certificato medico del marzo 2009 (dr. med. __________, __________) attesta
che l’istante “nel periodo di grave tormento dovuto alla carcerazione,
subita nel periodo luglio – dicembre 1992, è stato travolto da una importante
depressione caratterizzata da indolenza e tratti abbandonici e non gli
importava più granché della sua vita” (doc. E, allegato all’istanza
5/8.6.2009);
che
detto certificato riferisce quindi soltanto di uno stato depressivo durante la
carcerazione preventiva: non riporta ulteriori conseguenze alla di lui salute,
come pretende IS 1 [“Lo stato di grande sofferenza che ha sopportato e
sopporta tuttora l’istante trova conferma nel certificato medico (…)”
(istanza 5/8.6.2009, p. 9)];
che
è nell’ordine generale delle cose che, nel corso di una privazione della
libertà, possa subentrare una depressione, di cui tuttavia tiene già conto l’importo
base assegnato;
che,
inoltre, il 28.7.1992 è stato disposto il suo trasferimento, a partire dal
30.7.1992, presso il PCT “La Stampa” (AI 57), per cui i giorni trascorsi
presso le carceri pretoriali sono stati limitati;
che,
come esposto con riferimento al danno materiale, non si può manifestamente
reputare che l’arresto ed il seguente procedimento penale [“Dall’estate 1992
(…)” (istanza 5/8.6.2009, p. 10)] gli abbiano cagionato “(…) un vero e
proprio tracollo della vita professionale (…)” (istanza 5/8.6.2009, p. 10),
come preteso;
che
non comprova che gli affetti familiari abbiano sofferto in maniera
straordinaria, ovvero oltre quanto si possa considerare normale quando una persona
è oggetto di procedimento penale;
che
Considerandi
la violazione del principio di celerità è stata sanzionata con la non
considerazione della colpa di IS 1 nell’apertura del procedimento penale, colpa
che avrebbe giustificato una riduzione dell’indennità e quindi anche del torto
morale;
che,
in queste circostanze, in difetto di ragioni atte ad aumentare o diminuire la
somma base, si riconosce, a
titolo di torto morale, l’importo complessivo di CHF 24'450.--, oltre interessi, cifra che tiene conto degli inconvenienti legati ad un
procedimento penale (interrogatori, ecc.) e della soddisfazione personale già
derivabile dal fatto che il procedimento penale è stato abbandonato per
prescrizione dell’azione penale;
che,
a titolo di ripetibili, domanda l’importo di CHF 5'000.--;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento
dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 1’000.--, comprendente
onorario, spese ed IVA;
che
ad IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo
complessivo di CHF 57'185.05, di cui CHF 31'735.05, oltre interessi, per spese
legali (CHF 30'093.25 per il patrocinio dell’avv. __________ e CHF 1'641.80 per
il patrocinio dell’avv. PR 1), CHF 24'450.--,
oltre interessi, per torto
morale e CHF 1’000.-- per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 10'000.-- (per tenere conto del carattere abusivo
della richiesta di danno materiale) e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 10’050.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 8'000.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 3.7.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico
Monica Galliker (ABB __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a
titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 57'185.05, oltre
interessi del 5% su CHF 31'735.05 dal 5.6.2009 e su CHF 24'450.-- dal 25.7.2008.
2. La
tassa di giustizia di CHF 10’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 10’050.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione
di CHF 8'000.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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