60.2009.222
Ricorso in materia di sequestro. ricevibilità. tempestività
22 giugno 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.222
Data decisione, Autorità:
22.06.2009, CRP
Titolo:
Ricorso in materia di sequestro. ricevibilità. tempestività
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2009.222
Lugano
22 giugno
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 8/9.6.2009
presentato da
IS 1
contro
la decisione 7.5.2009 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli (inc. __________) che ha respinto un
reclamo contro un ordine di sequestro emanato nel contesto del procedimento penale
di cui all’incarto MP __________;
Considerandi
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che con decisione
7.5.2009
il giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. Giar __________) ha
respinto, per quanto ricevibile, un reclamo presentato dal qui ricorrente
contro un ordine di sequestro emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti
Perucchi nel quadro del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;
che la
decisione impugnata è stata inviata per raccomandata il giorno medesimo
dell’emanazione (copia della busta con il numero della raccomandata allegata al
ricorso 8/9.6.2009), ed è pervenuta all’ufficio postale il giorno seguente
(ricerca postale);
che a seguito
di un “ordine di trattenere la corrispondenza” dato alle poste dal qui
ricorrente in data 29.4.2009, la sua corrispondenza è stata trattenuta fino al
2.6
, come peraltro ammesso nel ricorso e documentato con l’ordine scritto
impartito alle poste allegato al gravame;
che la giurisprudenza
ha avuto modo di precisare (come ricordato peraltro dal giudice dell’istruzione
e dell’arresto nella decisione impugnata, punto 7, p. 3) che l’ordine di posta da
trattenere non permette di interrompere i termini di ricorso (al di là degli usuali
sette giorni di giacenza delle raccomandate), e che ciò vale a maggior ragione
per chi sa dell’esistenza di una procedura che lo concerne;
che il
termine di dieci giorni di ricorso dell'art. 285 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere
al più tardi il 15.5.2009 (giorno di scadenza del termine di giacenza di sette
giorni), ed è venuto a scadere il 25.5.2009;
che l'istanza
è stata spedita l’8.6.2009 ed è pervenuta a questa Camera il giorno successivo
(cfr. timbri sulla busta agli atti);
che quindi il
gravame è manifestamente tardivo, ciò che esclude l’esame del merito;
che la situazione
di fatto chiara e la manifesta tardività del ricorso esclude di interpellare il
ricorrente ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;
che la
tardività del ricorso non priva il ricorrente della possibilità di chiedere
nuovamente una decisione di dissequestro al procuratore pubblico;
che il
gravame, in quanto tardivo, è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 284 e ss. CPP, sulle
spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è
irricevibile in quanto tardivo.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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