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Decisione

60.2009.222

Ricorso in materia di sequestro. ricevibilità. tempestività

22 giugno 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.222

Data decisione, Autorità:

22.06.2009, CRP

Titolo:

Ricorso in materia di sequestro. ricevibilità. tempestività

RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI

SEQUESTRO

art. 161 CPP-TI

art. 284 cpv. 1 let. a CPP-TI

Incarto n.

60.2009.222

Lugano

22 giugno

2009/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 8/9.6.2009

presentato da

IS 1

contro

la decisione 7.5.2009 del giudice

dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli (inc. __________) che ha respinto un

reclamo contro un ordine di sequestro emanato nel contesto del procedimento penale

di cui all’incarto MP __________;

Considerandi

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto

che con decisione

7.5.2009

il giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. Giar __________) ha

respinto, per quanto ricevibile, un reclamo presentato dal qui ricorrente

contro un ordine di sequestro emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti

Perucchi nel quadro del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;

che la

decisione impugnata è stata inviata per raccomandata il giorno medesimo

dell’emanazione (copia della busta con il numero della raccomandata allegata al

ricorso 8/9.6.2009), ed è pervenuta all’ufficio postale il giorno seguente

(ricerca postale);

che a seguito

di un “ordine di trattenere la corrispondenza” dato alle poste dal qui

ricorrente in data 29.4.2009, la sua corrispondenza è stata trattenuta fino al

2.6

, come peraltro ammesso nel ricorso e documentato con l’ordine scritto

impartito alle poste allegato al gravame;

che la giurisprudenza

ha avuto modo di precisare (come ricordato peraltro dal giudice dell’istruzione

e dell’arresto nella decisione impugnata, punto 7, p. 3) che l’ordine di posta da

trattenere non permette di interrompere i termini di ricorso (al di là degli usuali

sette giorni di giacenza delle raccomandate), e che ciò vale a maggior ragione

per chi sa dell’esistenza di una procedura che lo concerne;

che il

termine di dieci giorni di ricorso dell'art. 285 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere

al più tardi il 15.5.2009 (giorno di scadenza del termine di giacenza di sette

giorni), ed è venuto a scadere il 25.5.2009;

che l'istanza

è stata spedita l’8.6.2009 ed è pervenuta a questa Camera il giorno successivo

(cfr. timbri sulla busta agli atti);

che quindi il

gravame è manifestamente tardivo, ciò che esclude l’esame del merito;

che la situazione

di fatto chiara e la manifesta tardività del ricorso esclude di interpellare il

ricorrente ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;

che la

tardività del ricorso non priva il ricorrente della possibilità di chiedere

nuovamente una decisione di dissequestro al procuratore pubblico;

che il

gravame, in quanto tardivo, è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 284 e ss. CPP, sulle

spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è

irricevibile in quanto tardivo.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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