60.2009.226
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato
27 novembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2009.226
Data decisione, Autorità:
27.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato
DECADENZA OPE LEGIS
ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA
art. 112 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.226
Lugano
27 novembre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/10.6.2009
presentata dal
chiedente la pronuncia
della decadenza a favore dello Stato della cauzione di CHF 5’000.-- prestata
da __________;
richiamate le osservazioni 15.6.2009 del
procuratore pubblico Moreno Capella mediante le quali postula l’accoglimento
della richiesta;
ritenuto che __________, interpellato, non
ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. __________, in relazione al
procedimento penale aperto contro di lui per violazione della LStup (inc. MP __________),
ha prestato una cauzione di CHF 5'000.-- (allegato 1 all’istanza).
2. Benché
regolarmente citato, __________ non ha fatto atto di comparsa al dibattimento
pubblico celebrato il 26.5.2009. La Corte ha pertanto deciso di procedere nei
suoi confronti secondo le forme contumaciali ai sensi degli art. 308 ss. CPP
(sentenza del 26.5.2009, p. 2, inc. __________).
La Corte delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto __________ autore colpevole di
infrazione aggravata alla LStup e l’ha condannato alla pena detentiva di 13
mesi, sospesa con un periodo di prova di due anni (punti 2.1. e 3. del dispositivo).
3. Con la presente istanza, il
presidente della Corte giudicante chiede di pronunciare la decadenza a favore
dello Stato della cauzione prestata da __________.
Come
esposto in entrata, nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico ha aderito
alla richiesta di decadenza.
__________,
interpellato, non ha presentato osservazioni all’istanza.
4. La cauzione è una misura sostitutiva
dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la
persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o
all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza
con l’esito del procedimento. La decisione che costata l’assenza colpevole da
una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già
da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello
Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 874, in particolare n. 2425, p. 566).
Secondo
l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali
interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si
sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della
libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si
verificano le condizioni elencate da questo capoverso.
5. La
successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi
penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte
competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a
constatare che la cauzione è decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati
Fatti
i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene
poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già
sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).
In
questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale,
con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art.
112 cpv. 4 CPP).
Il
Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla
natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito
nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso
sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese
non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in
libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello
Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una
citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata
Considerandi
cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto
in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP).
Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della
cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato
nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento
dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi
coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad
un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della
cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche
modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a
statuire il Tribunale federale.
6.
Nella fattispecie, l'ingiustificata assenza dal
processo, ritenuta tale dalla Corte (sentenza 26.5.2009, p. 2), costituisce
condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA /
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449).
7.
Di
conseguenza l’istanza è accolta, con dichiarazione di decadenza a favore dello
Stato della cauzione fino a concorrenza di CHF 5’000.--, oltre agli eventuali
interessi.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 112 CPP
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
§ Di
conseguenza la cauzione di CHF 5’000.-- prestata da __________, __________, è
dichiarata decaduta a favore dello Stato.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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