60.2009.230
Istanza di ispezione degli atti. terzo / rappresentante quale istante
6 luglio 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.230
Data decisione, Autorità:
06.07.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo / rappresentante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.230
Lugano
6 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/15.6.2009
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione
alla trasmissione, in copia, della querela, dei riscontri e delle conclusioni
rilevati dalla polizia riguardanti l’incarto penale NLP __________;
premesso che la richiesta datata 4.6.2009 è
giunta al Ministero pubblico l’8.6.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a
questa Camera con scritto 10/15.6.2009;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 7/8.5.2007 IS 1, in nome e per conto di __________ __________ e mediante l’apposito
formulario, ha sporto querela penale nei confronti di ignoti per le ipotesi di
reato di abuso di impianti di telecomunicazioni, minaccia e violazione di domicilio.
Il
procedimento penale è sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno
(con motivazione sommaria) 14.6.2007 emanato dall’allora procuratore pubblico
Luca Maghetti per ritiro della querela, poiché __________ __________ –
interrogata l’1.6.2007 dalla polizia – ha dichiarato che la querela è stata
presentata da IS 1, suo ex amico, e che non è intenzionata a proseguire con tale
procedimento (inc. NLP __________).
Considerandi
2.
Con la presente istanza – trasmessa dal
Ministero pubblico, per competenza, a questa Camera – IS 1 chiede di poter ottenere,
in copia, la querela e i riscontri e le conclusioni rilevati dalla polizia del
surriferito incarto penale, senza ulteriormente specificare i motivi a
fondamento della sua richiesta.
3.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.
Nella fattispecie in esame il qui istante non è stato
parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, in quanto aveva
presentato la querela 7/8.5.2007 quale rappresentante. Non è quindi dato un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a favore di IS 1 ad
ottenere copia degli atti del procedimento penale, peraltro arenatosi per
effetto di ritiro della querela da parte di __________ __________.
5.
L’istanza
è respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--
(duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, c/o __________, __________, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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