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Decisione

60.2009.233

Istanza di ispezione degli atti. Consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario quale istante

20 luglio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i bilanci, violando in tal modo il dovere impostogli dalla legge ed impedendo così

di rilevare la situazione patrimoniale della società, ritenuto che la documentazione

contabile rinvenuta e/o prodotta è ampiamente incompleta", e lo ha

condannato alla pena pecuniaria di CHF 3'000.-- (corrispondente a trenta

aliquote da CHF 100.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni, alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di

giustizia e delle spese (DA __________ – inc. MP __________).

Il

citato decreto è cresciuto in giudicato il 14.5.2009 a seguito della

comunicazione 13/14.5.2009 di ritiro dell’opposizione presentata il

15/16.10.2008 da PI 2, per il tramite del suo patrocinatore.

2. Con

la presente istanza il IS 1, richiamando l’art. 21 LFid (secondo cui le

autorità giudiziarie e amministrative informano il Consiglio di Stato riguardo

alle circostanze rilevanti per la concessione o la revoca dell’autorizzazione,

trasmettendo gli atti relativi. Informano, in particolare, riguardo alle

decisioni di condanna per infrazioni di carattere penale o amministrativo

pronunciate a carico di un fiduciario in Svizzera o all’estero) e l’art. 12

cpv. 2 RLFid [secondo cui il Consiglio esplica la sua funzione mediante

ispezioni annuali presso gli studi di fiduciari (art. 14-15 della Legge) e richiedendo

informazioni presso uffici giudiziari e amministrativi], chiede di poter consultare

il surriferito incarto penale relativo alla persona di PI 2, poiché la condanna

di un fiduciario per reati intenzionali a pene privative della libertà oppure a

pene pecuniarie da parte di autorità giudiziarie costituisce motivo di apertura

del procedimento disciplinare oppure di revoca in applicazione degli art. 18 e

20 LFid.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108),

stabilisce che "oltre ai casi previsti dal presente codice,

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4. La

legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) ha

istituito il Consiglio di vigilanza affinché vigili sull’attività dei fiduciari

autorizzati e punisca la violazione dei doveri con misure disciplinari (art. 16

cpv. 1 LFid, Messaggio CdS n. 2697 dell’8.3.1983, p. 538).

Il

Consiglio di vigilanza esplica la sua funzione mediante ispezioni annuali

presso gli studi fiduciari (art. 14/15 LFid) e richiedendo informazioni presso

uffici giudiziari e amministrativi (art. 12 cpv. 2 RFid).

Considerandi

Tra

le varie competenze del Consiglio di vigilanza è previsto il procedimento disciplinare,

che è avviato d’ufficio o su segnalazione; esso è retto dalla legge di procedura

per le cause amministrative (art. 18 cpv. 1 LFid).

Nei

procedimenti disciplinari, ma anche nei procedimenti di sospensione o di revoca,

il Consiglio di vigilanza ha un potere d’inchiesta che si estende a tutti i

mezzi consentiti dalla procedura penale (art. 12 cpv. 4 RFid). Il Consiglio di

vigilanza può adottare diverse misure disciplinari (cfr., nel dettaglio, l’art.

17.

LFid), e comunica al Dipartimento le decisioni concernenti le misure disciplinari

(art. 12 cpv. 5 RLFid). La sua decisione è impugnabile al Tribunale cantonale

amministrativo (art. 18 cpv. 3 LFid; cfr. anche art. 15 RFid).

Tra

i doveri generali imposti dalla LFid ai fiduciari, in parte derivati anche

dalle condizioni di autorizzazione, vi sono l’obbligo di agire in modo

coscienzioso, il dimostrarsi degno di considerazione e la garanzia di un’attività

irreprensibile.

Nell’ipotesi

in cui l’interessato non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il

rilascio dell’autorizzazione, il diritto di esercitare la professione è

revocato dal Consiglio di Stato su preavviso del Consiglio di vigilanza (art.

20.

cpv. 1 LFid). Le norme riguardanti il procedimento disciplinare si applicano

per analogia (art. 20 cpv. 2 LFid).

Non

è considerato godere di ottima reputazione, rispettivamente garantire

un’attività irreprensibile in particolare colui che sia stato condannato in

Svizzera, negli ultimi cinque anni, per reati intenzionali o per atti contrari

alla dignità professionale a pene detentive o a pene pecuniarie da autorità

giudiziarie (art. 8 cpv. 2 lit. b LFid).

5.

In

quanto autorità di vigilanza e di sanzione disciplinare, non in generale, ma in

concreto, ovvero in relazione con fattispecie penali che vedono in un qualche

modo coinvolto (non necessariamente accusato) un fiduciario, il Consiglio di

vigilanza ha certamente un interesse giuridico legittimo a conoscere gli atti

necessari e pertinenti per valutare possibili violazioni dei doveri professionali,

per eventualmente sanzionarli disciplinarmente, o per proporre la revoca

dell’autorizzazione se vengono meno le necessarie condizioni.

6.

Nel

caso in esame – alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti i motivi addotti

nell’istanza e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti di cui

all’incarto penale MP __________ – è certamente adempiuto un interesse

giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP dell’autorità istante, che

prevale sui diritti personali di PI 2. In effetti, è utile alla predetta

autorità poter disporre degli atti dell’incarto penale richiesto ai fini delle

sue incombenze, dovendo valutare l’apertura di un procedimento disciplinare a

carico di PI 2 a seguito dell’emanazione del decreto di accusa 30.9.2008 (____________________), nel frattempo cresciuto in giudicato.

Considerato

che PI 2 e il magistrato inquirente non si sono opposti alla richiesta,

l’incarto penale MP __________ viene trasmesso all’autorità istante unitamente

alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero

pubblico al termine delle proprie incombenze.

7.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerata la natura

dell’istanza, non si prevelano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la

LFid, il RFid ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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