60.2009.235
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale
2 luglio 2009Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.235
Data decisione, Autorità:
02.07.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale
LIBERAZIONE CONDIZIONALE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339j cpv. 1 CPP-TI
art. 341 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 86 CPS
Incarto n.
60.2009.235
Lugano
2 luglio 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso
16/17.6.2009 presentato da
RI 1 patr. da: PR
1
contro
la decisione 9.6.2009 del giudice dell’applicazione
della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di liberazione condizionale
(inc. Giap __________);
richiamate le osservazioni 19.6.2009 del
giudice dell’applicazione della pena, che conferma la decisione impugnata con
le relative motivazioni;
richiamate altresì le osservazioni
19/22.6.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (di
seguito SEPEM), che conclude ritenendo che la decisione impugnata debba essere
confermata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza 11.3.2009 RI 1 (__________) – in detenzione preventiva dal 24.9.2008 –
è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________ per i
reati d’infrazione alla LStup, complicità in infrazione alla LStup, ripetuta
guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla LStup, alla pena
detentiva di tredici mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC __________).
Per quanto attiene ai suoi precedenti
penali, egli ha subito una condanna in __________ nel 2005 (sentenza 11.3.2009,
p. 3, inc. TPC __________).
b. In data 6.4.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha concesso
ad RI 1 un primo congedo (svoltosi correttamente). Il 9.4.2009 è stato trasferito in Sezione aperta (avendo
tra l’altro assunto un comportamento sempre corretto durante l’espiazione della
pena; decisione 30.3.2009 della SEPEM, inc. __________) e il 28.5.2009 gli è
stato concesso il regime del lavoro esterno, avendo trovato un’occupazione come
cameriere presso il __________ __________ a __________ dal 18.5.2009 (decisione
28.5.2009, inc. SEPEM __________).
L’espiazione
dei 2/3 della pena da parte di RI 1 è intervenuta il 13.6.2009, mentre la fine
della stessa è prevista per il 23.10.2009.
c. In
data 9.6.2009 – a seguito dell’istanza presentata il 20.5.2009 e dopo essere
stato sentito il 4.6.2009 (verbale di audizione 4.6.2009, inc. Giap __________)
– il giudice dell’applicazione della pena ha concesso la liberazione
condizionale di RI 1 dal 23.7.2009, a condizione che continui la sua attuale
attività lavorativa e che non commetta nuove infrazioni o reati, sottoponendolo
parimenti all’assistenza riabilitativa, per un periodo di prova di un anno
(fino al 23.7.2010) [con l’avvertimento che se durante questo periodo dovesse
commettere un crimine o un delitto o sottrarsi all’assistenza riabilitativa, il
giudice potrà ordinare il ripristino dell’esecuzione mediante l’espiazione del
residuo della pena (tre mesi di detenzione)], all’obbligo di mantenere la sua attività
professionale presso il __________ __________, __________, e di sottoporsi alla
cura medico-psicologica da organizzare di comune accordo con l’Ufficio di
patronato (quale norma di condotta), stabilendo infine che la liberazione sarà
definitiva in caso di buona condotta durante il periodo di prova (inc. Giap __________).
Delle sue puntuali motivazioni si dirà, nella misura del necessario, in seguito.
d. Con
il presente tempestivo ricorso RI 1 chiede l’annullamento della surriferita decisione
e che il dispositivo no. 1 sia modificato nel seguente modo:
"1. RI 1 è liberato
condizionalmente con effetto immediato a condizione che continui l’attuale
attività lavorativa e non commetta nuove infrazioni o reati, nonché si
sottoponga a controlli settimanali delle urine per tre mesi dopo la sua liberazione" (ricorso 16/17.6.2009, p. 1).
Il ricorrente contesta in particolare che
non gli sia stata concessa la liberazione condizionale il 13.6.2009 (alla scadenza
dei 2/3 della pena), poiché il giudice dell’applicazione della pena ha ritenuto
che la sua prognosi "(…) è contraddistinta da una notevole insicurezza.
La sua problematica tossicomanica è tale da mettere in discussione il grado di
fiducia che si può nutrire nei suoi confronti" (ricorso 16/17.6.2009,
p. 1). Lamenta che lo stesso giudice non abbia circostanziato la surriferita
argomentazione, rilevando parimenti che "(…) il mese e 10 giorni aggiunti al termine
del 13 giugno 2009 non sono motivati e la decisione impugnata non permette
minimamente di capire come (…) sia giunto alla convinzione che questo periodo
supplementare possa in qualche modo giovare alla società o al ricorrente"
e che sarebbe "(…) dunque impossibile argomentare il presente ricorso,
se non contestando in maniera generica tale calcolo empirico di cui non sono
state comunicate le variabili (…)" (ricorso 16/17.6.2009, p. 1). Il fatto poi che egli si
sottopone, di sua volontà, a regolari controlli di urine (dimostrando in tal
modo la sua cessata dipendenza da sostanze stupefacenti; cfr. copia prelievo
del 7.5.2009, doc. B annesso al ricorso 16/17.6.2009) e che nei prossimi tre
mesi dovrà sottoporsi a controlli settimanali per riottenere la licenza di
condurre, sarebbero a sua mente dei modi più economici per soddisfare le sue esigenze
(tutela della sua salute per evitare il rischio di una ricaduta nella dipendenza
dalla cocaina) e quelle della società (rischio di recidiva). Adduce infine di
accettare altre misure di controllo che siano economicamente più contenute rispetto a quelle ordinate dal
giudice dell’applicazione della pena.
e. Come
esposto in entrata, il giudice dell’applicazione della pena e la SEPEM chiedono
di confermare la decisione impugnata. Delle osservazioni 19/22.6.2009 della
SEPEM si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Il
giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. j CPP,
secondo cui è competente ad adottare le decisioni riguardanti la liberazione
condizionale da una pena detentiva – ha emanato una decisione nella procedura
avviata con istanza 20.5.2009 da RI 1 con cui aveva postulato la concessione
della liberazione condizionale (decisione 9.6.2009, inc. Giap __________).
1.2
Giusta
l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice
dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla
conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi
previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.
La
tempestività del presente gravame 16/17.6.2009 e la legittimazione di RI 1
quale destinatario della decisione impugnata sono pacifiche e peraltro
incontestate.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 86 cpv. 1 CP "quando il detenuto ha scontato i due terzi
della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera
condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo
giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti" (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea
2007, n. 1 ss. ad art. 86 CP).
"L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto
possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla
direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito. Se non concede la
liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione almeno
una volta all’anno" (art. 86 cpv. 2/3 CP) [BSK Strafrecht I –
A. BAECHTOLD, op. cit., n. 20 ss. ad art. 86 CP].
2.2
Dal
punto di vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1/2 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del
23.3.1999
(FF 1999 p. 1667 ss., p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP
c’è stata una modifica: se prima la liberazione era concessa "se si può presumere che il detenuto avrebbe tenuto una
buona condotta in libertà", con la nuova disposizione la liberazione
va concessa se "non si debba presumere che commetterà nuovi
crimini o delitti". Per V. MAIRE (La nouvelle partie générale
du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa dall’esigenza di una
prognosi favorevole a quella di una prognosi non sfavorevole, ciò che è rilevante
nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.
2.3
La
liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un
atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di
rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d’esecuzione della pena, ossia
della quarta ed ultima fase del regime progressivo d’espiazione della condanna
(DTF 101 Ib 452 cons. 1). Come tale essa costituisce la regola da cui conviene
scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace.
Ove l’autorità vi si scosti, è tenuta a indicare i motivi che giustificano la
sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p.
534).
Interpretando
l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio centrale
per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le difficoltà che la
sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la formulazione di
una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante l'esecuzione della pena
concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è stata relativizzata
(Messaggio, FF 1999 p. 1801). La liberazione condizionale deve fondarsi su una
valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato,
della sua personalità, così come del suo comportamento da un lato in generale e
dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base
della condanna (DTF 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo, di fronte a pene
privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità
dell’agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui
la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente
accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole
alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV
193.
cons. 4).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l’importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3). Per quanto riguarda la condotta tenuta
durante l'esecuzione della pena solo comportamenti che hanno gravemente
ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l’assenza di
emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione
condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel
contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons.
1a, con rif.).
3.
3.1.
Nella decisione impugnata, dopo aver
ricostruito i fatti e ripreso i principi che stanno alla base della concessione
della liberazione condizionale di cui all’art. 86 CP, il giudice
dell’applicazione della pena ha stabilito che la stessa può essere concessa ad RI
1.
soltanto dal 23.7.2009.
Il
giudice dell’applicazione della pena ha al proposito precisato che, essendo
stato il percorso del ricorrente positivo durante l’esecuzione della pena, gli
è stato concesso, poco tempo fa (ndr: con decisione del 28.5.2009, in concreto
già a far tempo dal 18.5.2009, cfr. punto b della presente decisione), il
beneficio del regime di lavoro esterno, evidenziando nondimeno che le sue fragilità
personali sarebbero rimaste intatte ["(…). In
primo luogo egli non riconosce pienamente la propria dipendenza da stupefacenti,
che tende invece a banalizzare. Non si deve infatti dimenticare che il reato
commesso era strettamente connesso a questa sua tossicodipendenza, che lo porta
regolarmente a frequentare ambienti criminogeni. D’altro canto egli ha alle
spalle un’adolescenza non facile, che ha trascorso con i nonni e in istituto,
come ben emerge dal rapporto dell’Ufficio di Patronato. Oggi si trova con
alcuni debiti a carico ed anche senza la licenza di circolazione. V’è comunque
da segnalare a suo favore la sua assidua ricerca di un posto di lavoro, che ha
dato esito positivo. Egli confida inoltre in maniera importante sul nuovo
legame affettivo nel frattempo maturato con una persona residente in Ticino e
che svolge una regolare attività lavorativa. A tale proposito si deve rilevare
come la sua permanenza in Ticino sia tutt’altro che sicura, proprio perché ha
commesso reati poco dopo aver ottenuto il permesso B. Questa situazione
giuridica provoca un’ulteriore insicurezza. Comunque, in caso di liberazione
condizionale, egli si è detto disposto a sottoporsi ad un trattamento
ambulatoriale di carattere medico psicologico e anche ad assistenza
riabilititativa. Si tratta quindi di approntare una rete sociale in grado di sostenere
il richiedente, che denota una chiara fragilità sociale" (decisione 9.6.2008, consid. 5, p.
3/4, inc. Giap __________)].
Questa
circostanza è stata peraltro ammessa dallo stesso ricorrente nel corso della
sua audizione tenutasi il 4.6.2009 dinanzi al giudice dell’applicazione della
pena ["Sono comunque disponibile, come indicato anche dal mio operatore
sociale, a sottopormi ad un trattamento ambulatoriale per meglio sopportare ed
affrontare le mie fragilità personali. (…)" (verbale di audizione
4.6
, AI 3, inc. Giap __________; cfr. anche preavviso per la liberazione
condizionale 12.5.2009 dell’Ufficio di patronato ad "Breve descrizione
della problematica individuale", AI 6, inc. Giap __________)].
Lo
stesso giudice ha poi ritenuto che la prognosi di RI 1 sarebbe contraddistinta
da una notevole insicurezza, poiché i suoi problemi legati alla tossicomania
potrebbero mettere in discussione il grado di fiducia riposta nei suoi
confronti.
Ciò
posto e ritenuto inoltre che RI 1 ha dichiarato di essere disponibile a
sottoporsi all’assistenza riabilitativa e ad un trattamento ambulatoriale (ndr:
cfr., nel dettaglio, verbale di audizione 4.6.2009, AI 3, inc. Giap __________),
il giudice dell’applicazione della pena è giunto alla conclusione che "(…)
il rischio di nuovi reati sia da considerarsi sopportabile per la società e la
prognosi quindi non negativa, purché sia approntato un chiaro progetto che
permetta un adeguato contenimento e controllo del richiedente",
rilevando nondimeno che "(…) prima di procedere alla liberazione
condizionale è necessario che egli trascorra ancora un periodo in regime di
lavoro esterno, proprio per vagliare la sua capacità di vivere senza commettere
reati e il suo reale impegno lavorativo. Per questo motivo una liberazione
condizionale può entrare in linea di conto unicamente a far tempo dal 23.7.2009"
(decisione 9.6.2008, consid. 6, p. 4, inc. Giap __________).
3.2
Il giudice dell’applicazione della pena –
in ossequio al diritto di essere sentito [che impone all’autorità di
menzionare, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni
di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità
di impugnazione presso un’istanza superiore, che – da parte sua – deve poter
esercitare il controllo sullo stesso (cfr., sull’obbligo di motivazione,
decisione TF 6B_153/2009 del 3.4.2009; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea /
Ginevra 2004, n. 214 s./260/576)] e in ossequio alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 124 IV 193 consid. 4d e rif., secondo cui la
liberazione condizionale costituisce la regola, da cui ci si può discostare solo
per valide ragioni) – ha dunque chiaramente indicato i motivi alla base della
sua decisione di concedere al qui ricorrente la liberazione condizionale a far
tempo dal 23.7.2009 anziché dal 13.6.2009, scostandosi dalla regola della liberazione
condizionale raggiunti i 2/3 della pena per una quarantina di giorni.
Il
giudice ha eseguito una valutazione complessiva della situazione di RI 1 come esatto
dalla giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 2.3. della presente decisione),
prendendo tra l’altro anche in considerazione il preavviso 12.5.2009
dell’Ufficio di patronato e il preavviso 22.5.2009 della SEPEM (cfr., nel dettaglio,
AI 6, inc. Giap __________), la sua disponibilità di sottoporsi ad un
trattamento ambulatoriale ("per
meglio sopportare ed affrontare le mie fragilità personali") e all’assistenza riabilitativa (verbale di udienza
4.6
, inc. Giap __________).
Ciò
posto e considerato inoltre che al qui ricorrente è stato concesso il regime
del lavoro esterno con decisione 28.5.2009 della SEPEM a far tempo dal
18.5.2008
come cameriere presso
il __________, __________
(decisione 28.5.2009 della SEPEM, inc. 151.2009.06), a giudizio di questa
Camera la decisione del giudice dell’applicazione della pena di fare
trascorrere ad RI 1 una quarantina di giorni (fino al 23.7.2009) – che è
effettivamente un lasso di tempo congruo e non sproporzionato per "vagliare la sua capacità di
viverne senza commettere reati e il suo reale impegno lavorativo"
(decisione 9.6.2009, p. 4, inc. SEPEM __________) – in regime di lavoro esterno per valutare il suo
impegno lavorativo (il mantenimento dell’attività lavorativa) ed il suo
comportamento (la non commissione di nuove infrazioni e/ o reati) prima di
concedergli la liberazione condizionale, appare una scelta logica, fondata e
proporzionale, basata sul principio del regime progressivo nell’espiazione
della pena, in quanto un periodo di lavoro esterno di meno di un mese sarebbe
stato troppo breve per una valutazione corretta dei progressi del ricorrente.
3.3
Per
quanto attiene alla tesi del ricorrente secondo cui esisterebbe un modo più economico
per soddisfare le sue esigenze e quelle della società in relazione alle misure
cui è stato sottoposto (ricorso 16/17.6.2009,
p. 3), va osservato che non è compito di questa Camera, quale autorità di
ricorso che del resto non ha i mezzi per eseguire una valutazione di tale
portata, di doversi esprimere sulle modalità di esecuzione della decisione (quali
ad esempio le norme di condotta e l’assistenza riabilitativa) e sulla loro economicità.
4.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di RI 1, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 339/340/341 CPP
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________, __________, __________, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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