Lexipedia

Decisione

60.2009.235

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale

2 luglio 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

sentenza 11.3.2009 RI 1 (__________) – in detenzione preventiva dal 24.9.2008 –

è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________ per i

reati d’infrazione alla LStup, complicità in infrazione alla LStup, ripetuta

guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla LStup, alla pena

detentiva di tredici mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC __________).

Per quanto attiene ai suoi precedenti

penali, egli ha subito una condanna in __________ nel 2005 (sentenza 11.3.2009,

p. 3, inc. TPC __________).

b. In data 6.4.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha concesso

ad RI 1 un primo congedo (svoltosi correttamente). Il 9.4.2009 è stato trasferito in Sezione aperta (avendo

tra l’altro assunto un comportamento sempre corretto durante l’espiazione della

pena; decisione 30.3.2009 della SEPEM, inc. __________) e il 28.5.2009 gli è

stato concesso il regime del lavoro esterno, avendo trovato un’occupazione come

cameriere presso il __________ __________ a __________ dal 18.5.2009 (decisione

28.5.2009, inc. SEPEM __________).

L’espiazione

dei 2/3 della pena da parte di RI 1 è intervenuta il 13.6.2009, mentre la fine

della stessa è prevista per il 23.10.2009.

c. In

data 9.6.2009 – a seguito dell’istanza presentata il 20.5.2009 e dopo essere

stato sentito il 4.6.2009 (verbale di audizione 4.6.2009, inc. Giap __________)

– il giudice dell’applicazione della pena ha concesso la liberazione

condizionale di RI 1 dal 23.7.2009, a condizione che continui la sua attuale

attività lavorativa e che non commetta nuove infrazioni o reati, sottoponendolo

parimenti all’assistenza riabilitativa, per un periodo di prova di un anno

(fino al 23.7.2010) [con l’avvertimento che se durante questo periodo dovesse

commettere un crimine o un delitto o sottrarsi all’assistenza riabilitativa, il

giudice potrà ordinare il ripristino dell’esecuzione mediante l’espiazione del

residuo della pena (tre mesi di detenzione)], all’obbligo di mantenere la sua attività

professionale presso il __________ __________, __________, e di sottoporsi alla

cura medico-psicologica da organizzare di comune accordo con l’Ufficio di

patronato (quale norma di condotta), stabilendo infine che la liberazione sarà

definitiva in caso di buona condotta durante il periodo di prova (inc. Giap __________).

Delle sue puntuali motivazioni si dirà, nella misura del necessario, in seguito.

d. Con

il presente tempestivo ricorso RI 1 chiede l’annullamento della surriferita decisione

e che il dispositivo no. 1 sia modificato nel seguente modo:

"1. RI 1 è liberato

condizionalmente con effetto immediato a condizione che continui l’attuale

attività lavorativa e non commetta nuove infrazioni o reati, nonché si

sottoponga a controlli settimanali delle urine per tre mesi dopo la sua liberazione" (ricorso 16/17.6.2009, p. 1).

Il ricorrente contesta in particolare che

non gli sia stata concessa la liberazione condizionale il 13.6.2009 (alla scadenza

dei 2/3 della pena), poiché il giudice dell’applicazione della pena ha ritenuto

che la sua prognosi "(…) è contraddistinta da una notevole insicurezza.

La sua problematica tossicomanica è tale da mettere in discussione il grado di

fiducia che si può nutrire nei suoi confronti" (ricorso 16/17.6.2009,

p. 1). Lamenta che lo stesso giudice non abbia circostanziato la surriferita

argomentazione, rilevando parimenti che "(…) il mese e 10 giorni aggiunti al termine

del 13 giugno 2009 non sono motivati e la decisione impugnata non permette

minimamente di capire come (…) sia giunto alla convinzione che questo periodo

supplementare possa in qualche modo giovare alla società o al ricorrente"

e che sarebbe "(…) dunque impossibile argomentare il presente ricorso,

se non contestando in maniera generica tale calcolo empirico di cui non sono

state comunicate le variabili (…)" (ricorso 16/17.6.2009, p. 1). Il fatto poi che egli si

sottopone, di sua volontà, a regolari controlli di urine (dimostrando in tal

modo la sua cessata dipendenza da sostanze stupefacenti; cfr. copia prelievo

del 7.5.2009, doc. B annesso al ricorso 16/17.6.2009) e che nei prossimi tre

mesi dovrà sottoporsi a controlli settimanali per riottenere la licenza di

condurre, sarebbero a sua mente dei modi più economici per soddisfare le sue esigenze

(tutela della sua salute per evitare il rischio di una ricaduta nella dipendenza

dalla cocaina) e quelle della società (rischio di recidiva). Adduce infine di

accettare altre misure di controllo che siano economicamente più contenute rispetto a quelle ordinate dal

giudice dell’applicazione della pena.

e. Come

esposto in entrata, il giudice dell’applicazione della pena e la SEPEM chiedono

di confermare la decisione impugnata. Delle osservazioni 19/22.6.2009 della

SEPEM si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Il

giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. j CPP,

secondo cui è competente ad adottare le decisioni riguardanti la liberazione

condizionale da una pena detentiva – ha emanato una decisione nella procedura

avviata con istanza 20.5.2009 da RI 1 con cui aveva postulato la concessione

della liberazione condizionale (decisione 9.6.2009, inc. Giap __________).

1.2

Giusta

l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice

dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla

conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi

previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.

La

tempestività del presente gravame 16/17.6.2009 e la legittimazione di RI 1

quale destinatario della decisione impugnata sono pacifiche e peraltro

incontestate.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 86 cpv. 1 CP "quando il detenuto ha scontato i due terzi

della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera

condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo

giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti" (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea

2007, n. 1 ss. ad art. 86 CP).

"L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto

possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla

direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito. Se non concede la

liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione almeno

una volta all’anno" (art. 86 cpv. 2/3 CP) [BSK Strafrecht I –

A. BAECHTOLD, op. cit., n. 20 ss. ad art. 86 CP].

2.2

Dal

punto di vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1/2 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del

23.3.1999

(FF 1999 p. 1667 ss., p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP

c’è stata una modifica: se prima la liberazione era concessa "se si può presumere che il detenuto avrebbe tenuto una

buona condotta in libertà", con la nuova disposizione la liberazione

va concessa se "non si debba presumere che commetterà nuovi

crimini o delitti". Per V. MAIRE (La nouvelle partie générale

du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa dall’esigenza di una

prognosi favorevole a quella di una prognosi non sfavorevole, ciò che è rilevante

nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

2.3

La

liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un

atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di

rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d’esecuzione della pena, ossia

della quarta ed ultima fase del regime progressivo d’espiazione della condanna

(DTF 101 Ib 452 cons. 1). Come tale essa costituisce la regola da cui conviene

scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace.

Ove l’autorità vi si scosti, è tenuta a indicare i motivi che giustificano la

sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p.

534).

Interpretando

l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio centrale

per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le difficoltà che la

sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la formulazione di

una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante l'esecuzione della pena

concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è stata relativizzata

(Messaggio, FF 1999 p. 1801). La liberazione condizionale deve fondarsi su una

valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato,

della sua personalità, così come del suo comportamento da un lato in generale e

dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base

della condanna (DTF 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo, di fronte a pene

privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità

dell’agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui

la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente

accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole

alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV

193.

cons. 4).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l’importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante

per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze

nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3). Per quanto riguarda la condotta tenuta

durante l'esecuzione della pena solo comportamenti che hanno gravemente

ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l’assenza di

emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione

condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel

contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons.

1a, con rif.).

3.

3.1.

Nella decisione impugnata, dopo aver

ricostruito i fatti e ripreso i principi che stanno alla base della concessione

della liberazione condizionale di cui all’art. 86 CP, il giudice

dell’applicazione della pena ha stabilito che la stessa può essere concessa ad RI

1.

soltanto dal 23.7.2009.

Il

giudice dell’applicazione della pena ha al proposito precisato che, essendo

stato il percorso del ricorrente positivo durante l’esecuzione della pena, gli

è stato concesso, poco tempo fa (ndr: con decisione del 28.5.2009, in concreto

già a far tempo dal 18.5.2009, cfr. punto b della presente decisione), il

beneficio del regime di lavoro esterno, evidenziando nondimeno che le sue fragilità

personali sarebbero rimaste intatte ["(…). In

primo luogo egli non riconosce pienamente la propria dipendenza da stupefacenti,

che tende invece a banalizzare. Non si deve infatti dimenticare che il reato

commesso era strettamente connesso a questa sua tossicodipendenza, che lo porta

regolarmente a frequentare ambienti criminogeni. D’altro canto egli ha alle

spalle un’adolescenza non facile, che ha trascorso con i nonni e in istituto,

come ben emerge dal rapporto dell’Ufficio di Patronato. Oggi si trova con

alcuni debiti a carico ed anche senza la licenza di circolazione. V’è comunque

da segnalare a suo favore la sua assidua ricerca di un posto di lavoro, che ha

dato esito positivo. Egli confida inoltre in maniera importante sul nuovo

legame affettivo nel frattempo maturato con una persona residente in Ticino e

che svolge una regolare attività lavorativa. A tale proposito si deve rilevare

come la sua permanenza in Ticino sia tutt’altro che sicura, proprio perché ha

commesso reati poco dopo aver ottenuto il permesso B. Questa situazione

giuridica provoca un’ulteriore insicurezza. Comunque, in caso di liberazione

condizionale, egli si è detto disposto a sottoporsi ad un trattamento

ambulatoriale di carattere medico psicologico e anche ad assistenza

riabilititativa. Si tratta quindi di approntare una rete sociale in grado di sostenere

il richiedente, che denota una chiara fragilità sociale" (decisione 9.6.2008, consid. 5, p.

3/4, inc. Giap __________)].

Questa

circostanza è stata peraltro ammessa dallo stesso ricorrente nel corso della

sua audizione tenutasi il 4.6.2009 dinanzi al giudice dell’applicazione della

pena ["Sono comunque disponibile, come indicato anche dal mio operatore

sociale, a sottopormi ad un trattamento ambulatoriale per meglio sopportare ed

affrontare le mie fragilità personali. (…)" (verbale di audizione

4.6

, AI 3, inc. Giap __________; cfr. anche preavviso per la liberazione

condizionale 12.5.2009 dell’Ufficio di patronato ad "Breve descrizione

della problematica individuale", AI 6, inc. Giap __________)].

Lo

stesso giudice ha poi ritenuto che la prognosi di RI 1 sarebbe contraddistinta

da una notevole insicurezza, poiché i suoi problemi legati alla tossicomania

potrebbero mettere in discussione il grado di fiducia riposta nei suoi

confronti.

Ciò

posto e ritenuto inoltre che RI 1 ha dichiarato di essere disponibile a

sottoporsi all’assistenza riabilitativa e ad un trattamento ambulatoriale (ndr:

cfr., nel dettaglio, verbale di audizione 4.6.2009, AI 3, inc. Giap __________),

il giudice dell’applicazione della pena è giunto alla conclusione che "(…)

il rischio di nuovi reati sia da considerarsi sopportabile per la società e la

prognosi quindi non negativa, purché sia approntato un chiaro progetto che

permetta un adeguato contenimento e controllo del richiedente",

rilevando nondimeno che "(…) prima di procedere alla liberazione

condizionale è necessario che egli trascorra ancora un periodo in regime di

lavoro esterno, proprio per vagliare la sua capacità di vivere senza commettere

reati e il suo reale impegno lavorativo. Per questo motivo una liberazione

condizionale può entrare in linea di conto unicamente a far tempo dal 23.7.2009"

(decisione 9.6.2008, consid. 6, p. 4, inc. Giap __________).

3.2

Il giudice dell’applicazione della pena –

in ossequio al diritto di essere sentito [che impone all’autorità di

menzionare, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni

di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità

di impugnazione presso un’istanza superiore, che – da parte sua – deve poter

esercitare il controllo sullo stesso (cfr., sull’obbligo di motivazione,

decisione TF 6B_153/2009 del 3.4.2009; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale

suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea /

Ginevra 2004, n. 214 s./260/576)] e in ossequio alla giurisprudenza del

Tribunale federale (DTF 124 IV 193 consid. 4d e rif., secondo cui la

liberazione condizionale costituisce la regola, da cui ci si può discostare solo

per valide ragioni) – ha dunque chiaramente indicato i motivi alla base della

sua decisione di concedere al qui ricorrente la liberazione condizionale a far

tempo dal 23.7.2009 anziché dal 13.6.2009, scostandosi dalla regola della liberazione

condizionale raggiunti i 2/3 della pena per una quarantina di giorni.

Il

giudice ha eseguito una valutazione complessiva della situazione di RI 1 come esatto

dalla giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 2.3. della presente decisione),

prendendo tra l’altro anche in considerazione il preavviso 12.5.2009

dell’Ufficio di patronato e il preavviso 22.5.2009 della SEPEM (cfr., nel dettaglio,

AI 6, inc. Giap __________), la sua disponibilità di sottoporsi ad un

trattamento ambulatoriale ("per

meglio sopportare ed affrontare le mie fragilità personali") e all’assistenza riabilitativa (verbale di udienza

4.6

, inc. Giap __________).

Ciò

posto e considerato inoltre che al qui ricorrente è stato concesso il regime

del lavoro esterno con decisione 28.5.2009 della SEPEM a far tempo dal

18.5.2008

come cameriere presso

il __________, __________

(decisione 28.5.2009 della SEPEM, inc. 151.2009.06), a giudizio di questa

Camera la decisione del giudice dell’applicazione della pena di fare

trascorrere ad RI 1 una quarantina di giorni (fino al 23.7.2009) – che è

effettivamente un lasso di tempo congruo e non sproporzionato per "vagliare la sua capacità di

viverne senza commettere reati e il suo reale impegno lavorativo"

(decisione 9.6.2009, p. 4, inc. SEPEM __________) – in regime di lavoro esterno per valutare il suo

impegno lavorativo (il mantenimento dell’attività lavorativa) ed il suo

comportamento (la non commissione di nuove infrazioni e/ o reati) prima di

concedergli la liberazione condizionale, appare una scelta logica, fondata e

proporzionale, basata sul principio del regime progressivo nell’espiazione

della pena, in quanto un periodo di lavoro esterno di meno di un mese sarebbe

stato troppo breve per una valutazione corretta dei progressi del ricorrente.

3.3

Per

quanto attiene alla tesi del ricorrente secondo cui esisterebbe un modo più economico

per soddisfare le sue esigenze e quelle della società in relazione alle misure

cui è stato sottoposto (ricorso 16/17.6.2009,

p. 3), va osservato che non è compito di questa Camera, quale autorità di

ricorso che del resto non ha i mezzi per eseguire una valutazione di tale

portata, di doversi esprimere sulle modalità di esecuzione della decisione (quali

ad esempio le norme di condotta e l’assistenza riabilitativa) e sulla loro economicità.

4.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di RI 1, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 339/340/341 CPP

ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________, __________, __________, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster