60.2009.241
Istanza di ispezione degli atti. Polizia cantonale - Servizio autorizzazioni quale istante. decisione di principio (LArm)
20 luglio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2009.241
Data decisione, Autorità:
20.07.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Polizia cantonale - Servizio autorizzazioni quale istante. decisione di principio (LArm)
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.241
Lugano
20 luglio 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele
Guffi, assente)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/19.6.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
accedere agli atti inerenti a due procedimenti penali sfociati in un decreto
di non luogo a procedere e in un decreto d’accusa in relazione ad una domanda
di permesso per l’acquisto di tre armi da fuoco in base alla LArm - decisione
di principio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un intervento della polizia (su richiesta telefonica) presso
l’abitazione dei coniugi __________ e __________, il Ministero pubblico ha
aperto d’ufficio un procedimento penale nei confronti del marito per l’ipotesi
di reato di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia, e nei confronti della
moglie per le ipotesi di reato di lesioni semplici e vie di fatto, sfociato nel
decreto di non luogo a procedere 12.12.2007 emanato dall’allora procuratore
pubblico Marco Villa in applicazione dell’art. 55a CP [avendo entrambi i
coniugi postulato la sospensione provvisoria del procedimento penale e non
avendo revocato il loro consenso entro sei mesi dalla sospensione (NLP __________
- inc. MP __________ e __________].
Nell’ambito
di un altro procedimento penale, in data 27.2.2008 l’allora procuratore
pubblico Marco Villa ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________
siccome ritenuto colpevole di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP "per avere, a __________ in data __________,
intenzionalmente danneggiato la porta principale d’entrata e le lamelle della
finestra del bagno dell’abitazione di __________ (danno non quantificato dalla
parte civile)" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di
CHF 300.-- (corrispondente a tre aliquote giornaliere da CHF 100.-- cadauna),
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF
300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la
parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________
- inc. MP __________).
2. A
seguito della domanda presentata da __________ per ottenere un permesso per
l’acquisto di tre armi da fuoco in base alla LArm e a seguito delle
informazioni assunte presso il Comando della polizia cantonale, l’autorità qui
istante chiede di poter accedere agli atti dei surriferiti incarti penali.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1°.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell'ispezione".
4. 4.1.
La revisione della Legge sulle armi (LArm,
RS 514.54), approvata dal Parlamento federale il 22.6.2007 ed entrata in vigore
il 12.12.2008, è una conseguenza degli Accordi di Schengen e Dublino e agevola
la lotta agli abusi in materia di armi. La revisione stabilisce quali oggetti
sono considerati armi e definisce le procedure di acquisizione e le condizioni
per il porto d’armi. Disciplina inoltre l’introduzione sul territorio svizzero
e l’esportazione di armi fissando parimenti le condizioni che gli armaioli
devono soddisfare per poter fabbricare le armi e commerciarle [cfr. per i
dettagli Messaggio concernente la modifica della Legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) dell’11.1.2006].
4.2.
Per quanto concerne il Canton Ticino, il Consiglio di
Stato con il messaggio no. 6103 del 19.8.2008 ha proposto la revisione della
Legge di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e
le munizioni (LCLArm) del 31.1.2000, a seguito dell’entrata in vigore il
12.12.2008 della nuova LArm e della relativa ordinanza.
La Commissione della legislazione, mediante il rapporto no. 6103 R dell’1.4.2009 sul messaggio 19.8.2008
concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge
federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), ha
invitato il Gran Consiglio a entrare in materia sul messaggio del Consiglio di
Stato no. 6103 e ad approvare l’annesso disegno di Legge cantonale sulle armi
con le modifiche proposte al titolo e all’art. 7 cpv. 1.
La legge cantonale di applicazione della
Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) è
stata approvata dal Parlamento il 20.4.2009.
Il
1°.7.2009 sono entrati in vigore LCLArm
del 20.4.2009 e il relativo regolamento (RLCLArm) del 23.6.2009 [cfr. BU
34/2009 e www.ti.ch – variazioni apportate agli
atti pubblicati nella Raccolta Leggi TI; per quanto concerne le principali
modifiche di merito introdotte rispetto al testo abrogato cfr. rapporto no. 6103 R dell’1.4.2009 della Commissione
della legislazione sul messaggio 19.8.2008 concernente la revisione totale
della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori
e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm)].
La Polizia cantonale è stata designata quale autorità
competente per l’applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi in
sostituzione dell’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione (art. 1 cpv. 1 RLCLArm del 23.6.2009).
L’art.
8 cpv. 1 LCLArm del 20.4.2009 – secondo cui le autorità amministrative, le autorità
giudiziarie cantonali e i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano
gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni
che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della
LArm e della LCLArm – corrisponde all’art. 13 cpv. 1 vLCLArm.
4.3.
A
seguito delle modifiche legislative surriferite questa Camera ritiene dunque di
dover emanare una decisione di principio, essendo questa la terza istanza ex
art. 27 CPP presentata dalla Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, in
materia della LArm. La prima concerneva una domanda di restituzione di armi da
fuoco e munizioni (cfr., al proposito, decisione 8.6.2009, inc. 60.2009.193),
mentre la seconda riguardava una domanda di rilascio della Carta europea d’arma
da fuoco (cfr., al proposito, decisione 15.6.2009, inc. 60.2009.196).
La fattispecie in esame è invece relativa ad
una domanda di permesso per l’acquisto di tre armi da fuoco in applicazione
degli art. 8 ss. LArm e 15 ss. OArm.
Il
permesso di acquisto di armi è rilasciato dall’autorità competente del Cantone
di domicilio o, per le persone domiciliate all’estero, dall’autorità competente
del Cantone in cui l’arma è acquistata (art. 9 cpv. 1 LArm). In Ticino è
competente la Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, in applicazione della
predetta disposizione e dell’art. 1 cpv.
1 RLCLArm del 23.6.2009.
4.4.
Questa
Camera riconosce, di principio, alla Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni
– quale autorità di polizia competente nell’applicazione
delle normative cantonali e federali sulle armi (art. 1 cpv. 1 RLCLArm del
23.6.2009) – un interesse giuridico legittimo ad accedere agli atti di
procedimenti penali relativi a richiedenti giusta la LArm, la OArm, la LCLArm e il RLCLArm,
senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura ex art. 27 CPP. Questa
decisione di principio vale in particolare per le domande di rilascio di un permesso
d’acquisto di armi o di parti essenziali di armi (art. 8 ss. LArm e art. 15 ss.
OArm), per le domande di rilascio della Carta europea d’arma da fuoco per l’esportazione
temporanea di armi da fuoco in uno Stato di Schengen (art. 25 b LArm e art. 46 OArm),
per le domande di permesso di porto
d’armi (art. 27 LArm e art. 48 OArm) nonché per
le domande di restituzione di armi da
fuoco e munizioni. In altre situazioni e in caso di dubbio si può presentare a
questa Camera un’istanza ai sensi dell’art. 27 CPP.
5. Nel
caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante, la sua facoltà
d’indagine d’ufficio, la finalità per cui è chiesta la compulsazione dell’incarto
penale in questione, e considerati inoltre il tenore dell’art. 8 LCLArm e la
presente decisione di principio – si deve ammettere l’esistenza di un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
Di
conseguenza, questa Camera autorizza il capo del Servizio autorizzazioni della
Polizia cantonale, __________, ad esaminare l’incarto penale MP __________ (DA __________)
e gli incarti penali MP __________ e __________ (NLP __________) presso il
Ministero pubblico, senza estrarre copia.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato l’art. 8 LCLArm, non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LArm, la OArm, la
LCLArm, il RLCLArm ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per
Considerandi
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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