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Decisione

60.2009.242

Istanza di ispezione degli atti. polizia comunale quale istante

22 settembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

5. PI

3 si oppone adducendo il proprio buon comportamento dopo i fatti (per oltre tre

anni), la collaborazione in sede penale, la sua partecipazione marginale (nella

forma della complicità) e la parità di trattamento. Tutti argomenti pertinenti

il merito (ovvero l’eventuale valutazione della buona reputazione o meno), ma

che non assurgono a interessi prevalenti rispetto a quello del Comune istante.

Inoltre, e con riferimento ad altra censura sollevata nelle osservazioni, non è

Considerandi

necessario che sia prevista dall’Ordinanza municipale un’espressa base legale

per poter richiedere informazioni rilevanti e pertinenti, quali quelle postulate

nel presente caso.

6.

L’istanza

è accolta. Copia della sentenza 8.6.2009 della Pretura penale (inc. __________)

sarà trasmessa al Comune, per il tramite della Polizia istante, dopo la

crescita in giudicato della presente decisione.

7.

Considerati

lo scopo e la finalità della richiesta, si rinuncia a prelevare la tassa di giustizia

e le spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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