60.2009.242
Istanza di ispezione degli atti. polizia comunale quale istante
22 settembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.242
Data decisione, Autorità:
22.09.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. polizia comunale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.242
Lugano
22 settembre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/19.6.2009
presentata dalla
IS 1
tendente
ad ottenere informazioni riguardo alla condanna di
un tassista in sede penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con
scritto 18.6.2009;
richiamate le osservazioni 15/16.7.2009 del
procuratore pubblico Clarissa Torricelli, mediante le quali preavvisa
favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 15/16.7.2009
della persona interessata, mediante le quali si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
conclusione di un procedimento penale (inc. MP __________) il procuratore pubblico
ha emanato un decreto d’accusa (DA __________) a carico di PI 3, che svolge
l’attività di tassista a __________. A seguito di tempestiva opposizione,
l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale, che ha emanato una sentenza di
condanna in data 8.6.2009 (inc. __________).
2. Considerata
l’attività di tassista svolta dalla persona condannata, la Polizia comunale della
città di __________ chiede informazioni alle autorità penali, nell’ottica della
valutazione di eventuali ripercussioni a livello amministrativo, in relazione
all’autorizzazione. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la
richiesta, mentre la persona interessa si è opposta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. In
virtù dell’Ordinanza municipale sul servizio taxi del 26.8.1987 della Città di __________,
la concessione dell’autorizzazione alle persone fisiche è rilasciata a diverse
condizioni, tre le quali figura anche la buona reputazione (art. 7 lit. d
dell’Ordinanza).
Nella
valutazione della buona reputazione rientra anche l’esame di eventuali condanne
penali, come per analogia avviene nella Legge sull’esercizio delle professioni
di fiduciario (art. 8).
Per
questo motivo, è di principio dato un interesse giuridico legittimo a favore
del Comune che rilascia l’autorizzazione a conoscere eventuali condanne per
fatti in un qualche modo connessi con lo svolgimento del servizio taxi.
Fatti
5. PI
3 si oppone adducendo il proprio buon comportamento dopo i fatti (per oltre tre
anni), la collaborazione in sede penale, la sua partecipazione marginale (nella
forma della complicità) e la parità di trattamento. Tutti argomenti pertinenti
il merito (ovvero l’eventuale valutazione della buona reputazione o meno), ma
che non assurgono a interessi prevalenti rispetto a quello del Comune istante.
Inoltre, e con riferimento ad altra censura sollevata nelle osservazioni, non è
Considerandi
necessario che sia prevista dall’Ordinanza municipale un’espressa base legale
per poter richiedere informazioni rilevanti e pertinenti, quali quelle postulate
nel presente caso.
6.
L’istanza
è accolta. Copia della sentenza 8.6.2009 della Pretura penale (inc. __________)
sarà trasmessa al Comune, per il tramite della Polizia istante, dopo la
crescita in giudicato della presente decisione.
7.
Considerati
lo scopo e la finalità della richiesta, si rinuncia a prelevare la tassa di giustizia
e le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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