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Decisione

60.2009.245

Istanza di ispezione degli atti. Consolato generale d'Italia, in nome e per conto della Guardia di Finanza, quale istante

16 febbraio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.245

Data decisione, Autorità:

16.02.2011, CRPTI

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. Consolato generale d'Italia, in nome e per conto della Guardia di Finanza, quale istante

ACCESSO AGLI ATTI

art. 62 cpv. 4 LOG

Incarto n.

60.2009.245

Lugano

16 febbraio

2011/ps

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/22.6.2009

– completata il 4/5.8.2009 – presentata dal

IS 1 in nome

e per conto della

tendente ad ottenere l’autorizzazione a

visionare gli atti emanati dal Tribunale penale cantonale inerenti alla

persona di PI 1 (inc. __________);

premesso che l’istanza 12.6.2009 è stata trasmessa, per competenza,

a questa Camera dal Tribunale penale cantonale mediante lo scritto

12/22.6.2009, senza formulare osservazioni in merito;

richiamate le osservazioni 14.9.2009 del

procuratore pubblico Moreno Cappella, che non si oppone alla richiesta;

richiamate altresì le osservazioni

22/23.9.2009 di PI 1 (patr. da: avv. PR 1, __________), concludenti per la

reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il __________ la Corte delle assise

criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di PI 1 (inc. TPC __________),

confermata in data __________ dalla CCRP.

La sentenza è

cresciuta in giudicato il __________.

Considerandi

2.

In data

4.5.2009

l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1°.1.2011 Corte dei reclami

penali) ha respinto l’istanza 3/9.2.2009

presentata dall’__________, per il tramite del __________, __________, in nome

e per conto __________, tendente ad ottenere la trasmissione degli atti riguardanti

la sentenza __________ emanata dalla Corte delle assise criminali a carico di PI

1.

(inc. TPC __________), per l’assenza dell’obbligo di assistenza giudiziaria

in materia penale da parte delle autorità giudiziarie elvetiche e non avendo

l’istante invocato e fatto valere un interesse giuridico legittimo in ossequio

a quanto sancito dall’art. 27 CPP TI e dalla giurisprudenza del Tribunale

federale (inc. CRP __________).

3.

Con la presente istanza il IS 1, per il

tramite del suo console generale __________, formula la seguente domanda in

nome e per conto della __________:

"Oggetto: __________ in congedo

PI 1 (…)

Per aderire

ad analoga richiesta qui pervenuta dal __________ si chiede cortesemente –

laddove non pregiudizievole – la visione degli atti emessi da codesto Tribunale

Penale nei confronti del nominato in oggetto, __________ in congedo condannato

con sentenza del __________ ad anni 6 e mesi 6 di reclusione" (istanza 12/22.6.2009), precisando –

su richiesta del 22.6.2009 e del 27.7.2009 dell’allora Camera dei ricorsi

penali – che "come da intesa telefonica, si è provveduto a sollecitare

l’autorità __________ “__________” che così risponde “omissis di non

pregiudicare l’immediato esercizio dell’azione disciplinare nei confronti del __________

di cui all’oggetto (…)" (scritto 4/5.8.2009).

Come esposto

in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta ["(…) nulla osta alla trasmissione della sentenza __________ della

Corte delle Assise Criminali di __________, confermata dalla CCRP con sentenza

del __________ a carico di PI 1 " (osservazioni 14.9.2009)]. PI 1 –

richiamando le sue osservazioni 17/18.2.2009 di cui all’incarto CRP __________

– chiede di respingere la richiesta in assenza di un interesse giuridico

legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP TI. Rileva in particolare che non è dato a

sapere per quale motivo l’istante abbia bisogno di tali informazioni e se in __________

sia stata aperta una procedura nei suoi confronti che giustifichi l’istanza in

esame.

4.

Per quanto attiene al diritto applicabile,

giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP in vigore dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti

al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo

diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano

altrimenti. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in

vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP).

A norma

dell’art. 449 cpv. 1 CPP i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in

vigore del CPP sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo

diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano

altrimenti.

5.

Il

previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore

dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera

dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente

su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera

dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

Dal 1°.1.2011

l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli

articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4). Il diritto

di esaminare gli atti spetta alle parti [art. 101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lit. a

CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero

nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e

le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati

diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al

procedimento (art. 105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità (art. 101 cpv.

2.

e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv. 3 CPP), e ciò evidentemente a

determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101

CPP n. 5 ss.). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr.,

al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti.

Per contro, per quanto concerne l’esame di

procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non

prevede un’espressa norma.

A livello

cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento

penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione",

riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI.

6.

Va

anzitutto rilevato che l’autorità istante si limita a chiedere l’ispezione

degli atti emanati a carico di PI 1 in relazione alla sentenza di condanna __________,

senza minimamente comprovare che quest’ultimo è un "finanziere in congedo", che è (ancora)

membro della __________ e che nei suoi confronti è stata promossa / sarà

promossa una non meglio precisata azione disciplinare, producendo la

relativa documentazione.

Giova inoltre osservare che dalla sentenza di condanna __________

risulta in particolare che PI 1, dopo aver terminato il servizio militare, "(…) si è arruolato nel corpo della

__________ dove è rimasto per cinque anni (dall’80 all’85), prestando servizio

in diverse parti __________ (…)" e che "(…) gli ultimi due

anni della sua carriera come __________ li ha trascorsi presso il __________ di

__________ di __________ __________ dove ha svolto la mansione di agente __________

(…). Nel 1985 ha lasciato la __________ e si è trasferito in Ticino per

rimanere vicino alla moglie. (…)" (sentenza __________, p. 16, inc.

TPC __________).

Dalla citata sentenza emerge altresì che PI

1, dal 1985 in poi, non ha più esercitato alcuna attività lavorativa in seno al

__________ / alla __________.

Di

conseguenza, non essendo PI 1 dal 1985 più attivo in tale ambito, non è dato a

sapere a questa Corte, per quale motivo – e ciò a distanza di oltre venti anni

– il __________ abbia promosso / sia intenzionato a promuovere un’azione

disciplinare nei suoi confronti.

Tenuto conto

di quanto sopra esposto, l’autorità istante non ha sufficientemente dimostrato

un interesse giuridico legittimo prevalente sui diritti personali di PI 1 come esatto

dall’art. 62 cpv. 4 LOG.

7.

L’istanza è respinta. Vista la

particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo della tassa di

giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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