60.2009.245
Istanza di ispezione degli atti. Consolato generale d'Italia, in nome e per conto della Guardia di Finanza, quale istante
16 febbraio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.245
Data decisione, Autorità:
16.02.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Consolato generale d'Italia, in nome e per conto della Guardia di Finanza, quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2009.245
Lugano
16 febbraio
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/22.6.2009
– completata il 4/5.8.2009 – presentata dal
IS 1 in nome
e per conto della
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
visionare gli atti emanati dal Tribunale penale cantonale inerenti alla
persona di PI 1 (inc. __________);
premesso che l’istanza 12.6.2009 è stata trasmessa, per competenza,
a questa Camera dal Tribunale penale cantonale mediante lo scritto
12/22.6.2009, senza formulare osservazioni in merito;
richiamate le osservazioni 14.9.2009 del
procuratore pubblico Moreno Cappella, che non si oppone alla richiesta;
richiamate altresì le osservazioni
22/23.9.2009 di PI 1 (patr. da: avv. PR 1, __________), concludenti per la
reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il __________ la Corte delle assise
criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di PI 1 (inc. TPC __________),
confermata in data __________ dalla CCRP.
La sentenza è
cresciuta in giudicato il __________.
Considerandi
2.
In data
4.5.2009
l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1°.1.2011 Corte dei reclami
penali) ha respinto l’istanza 3/9.2.2009
presentata dall’__________, per il tramite del __________, __________, in nome
e per conto __________, tendente ad ottenere la trasmissione degli atti riguardanti
la sentenza __________ emanata dalla Corte delle assise criminali a carico di PI
1.
(inc. TPC __________), per l’assenza dell’obbligo di assistenza giudiziaria
in materia penale da parte delle autorità giudiziarie elvetiche e non avendo
l’istante invocato e fatto valere un interesse giuridico legittimo in ossequio
a quanto sancito dall’art. 27 CPP TI e dalla giurisprudenza del Tribunale
federale (inc. CRP __________).
3.
Con la presente istanza il IS 1, per il
tramite del suo console generale __________, formula la seguente domanda in
nome e per conto della __________:
"Oggetto: __________ in congedo
PI 1 (…)
Per aderire
ad analoga richiesta qui pervenuta dal __________ si chiede cortesemente –
laddove non pregiudizievole – la visione degli atti emessi da codesto Tribunale
Penale nei confronti del nominato in oggetto, __________ in congedo condannato
con sentenza del __________ ad anni 6 e mesi 6 di reclusione" (istanza 12/22.6.2009), precisando –
su richiesta del 22.6.2009 e del 27.7.2009 dell’allora Camera dei ricorsi
penali – che "come da intesa telefonica, si è provveduto a sollecitare
l’autorità __________ “__________” che così risponde “omissis di non
pregiudicare l’immediato esercizio dell’azione disciplinare nei confronti del __________
di cui all’oggetto (…)" (scritto 4/5.8.2009).
Come esposto
in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta ["(…) nulla osta alla trasmissione della sentenza __________ della
Corte delle Assise Criminali di __________, confermata dalla CCRP con sentenza
del __________ a carico di PI 1 " (osservazioni 14.9.2009)]. PI 1 –
richiamando le sue osservazioni 17/18.2.2009 di cui all’incarto CRP __________
– chiede di respingere la richiesta in assenza di un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP TI. Rileva in particolare che non è dato a
sapere per quale motivo l’istante abbia bisogno di tali informazioni e se in __________
sia stata aperta una procedura nei suoi confronti che giustifichi l’istanza in
esame.
4.
Per quanto attiene al diritto applicabile,
giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP in vigore dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti
al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo
diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano
altrimenti. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in
vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP).
A norma
dell’art. 449 cpv. 1 CPP i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in
vigore del CPP sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo
diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano
altrimenti.
5.
Il
previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore
dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera
dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente
su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera
dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Dal 1°.1.2011
l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli
articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4). Il diritto
di esaminare gli atti spetta alle parti [art. 101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lit. a
CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero
nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e
le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati
diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al
procedimento (art. 105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità (art. 101 cpv.
2.
e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv. 3 CPP), e ciò evidentemente a
determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101
CPP n. 5 ss.). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr.,
al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti.
Per contro, per quanto concerne l’esame di
procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non
prevede un’espressa norma.
A livello
cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento
penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione",
riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI.
6.
Va
anzitutto rilevato che l’autorità istante si limita a chiedere l’ispezione
degli atti emanati a carico di PI 1 in relazione alla sentenza di condanna __________,
senza minimamente comprovare che quest’ultimo è un "finanziere in congedo", che è (ancora)
membro della __________ e che nei suoi confronti è stata promossa / sarà
promossa una non meglio precisata azione disciplinare, producendo la
relativa documentazione.
Giova inoltre osservare che dalla sentenza di condanna __________
risulta in particolare che PI 1, dopo aver terminato il servizio militare, "(…) si è arruolato nel corpo della
__________ dove è rimasto per cinque anni (dall’80 all’85), prestando servizio
in diverse parti __________ (…)" e che "(…) gli ultimi due
anni della sua carriera come __________ li ha trascorsi presso il __________ di
__________ di __________ __________ dove ha svolto la mansione di agente __________
(…). Nel 1985 ha lasciato la __________ e si è trasferito in Ticino per
rimanere vicino alla moglie. (…)" (sentenza __________, p. 16, inc.
TPC __________).
Dalla citata sentenza emerge altresì che PI
1, dal 1985 in poi, non ha più esercitato alcuna attività lavorativa in seno al
__________ / alla __________.
Di
conseguenza, non essendo PI 1 dal 1985 più attivo in tale ambito, non è dato a
sapere a questa Corte, per quale motivo – e ciò a distanza di oltre venti anni
– il __________ abbia promosso / sia intenzionato a promuovere un’azione
disciplinare nei suoi confronti.
Tenuto conto
di quanto sopra esposto, l’autorità istante non ha sufficientemente dimostrato
un interesse giuridico legittimo prevalente sui diritti personali di PI 1 come esatto
dall’art. 62 cpv. 4 LOG.
7.
L’istanza è respinta. Vista la
particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo della tassa di
giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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