60.2009.259
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale
8 marzo 2010Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2009.259
Data decisione, Autorità:
08.03.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.259
Lugano
8 marzo 2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/2.7.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 17.3.2009 del
presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice
Claudio Zali (inc. TPC __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamato lo scritto 7/8.7.2009 della
Divisione della giustizia e le osservazioni dell'allora procuratore pubblico
Giuseppe Muschietti, che rilevando come "(….) l'attività dell'avv. __________
si incentra (…) sulla sola preparazione del dibattimento e sullo stesso, non
potendosi inoltre accollare allo Stato costi imputabili a difficoltà
linguistiche del difensore, rispettivamente a seguito dell'affiancamento allo
stesso di un legale locale italofono (…)", si è rimesso al giudizio di
questa Camera;
ritenuto che l'istante, interpellato da
questa Camera, ha affermato che "(…) ich nicht Rechtsschutzversichert
bin und auch für den vorliegenden Fall keine Rechtsschutzversicherung habe
(…)";
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con atto d'accusa
27.3.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato d'accusa dinanzi alla
Corte delle assise correzionali di __________ IS 1, siccome ritenuto colpevole
di truffa per avere, in correità con un'altra persona "(…) agendo in qualità
di organi di fatto e di diritto di __________ AG, __________ (fallita in data __________2001),
nel quadro della negoziazione e del perfezionamento dei contratti conclusi con __________
S.p.A. (…), affermando cose false e dissimulando cose vere, intenzionalmente
indotto, con inganno astuto, gli organi di __________ S.p.A., (…), a
sottoscrivere, con __________ AG, (…) quattro lettere di intenti (...) e
quattro contratti leasing (…), aventi per oggetto 4 aeromobili (…) prodotti da __________
GmbH (…), in virtù dei quali __________ S.p.A. ha versato, a favore di __________
AG, a titolo di rate di leasing (…) nonché di deposito rimborsabile (…),
complessivi DM 680'000.- (…), sapendo, e dovendo comunque presumere dalle
circostanze, che né al momento della conclusione delle lettere d'intenti né al
momento della firma dei contratti di leasing, né in seguito, __________ AG disponeva,
o avrebbe potuto disporre, della capacità finanziaria necessaria per far fronte
agli impegni contrattualmente assunti nei confronti di __________ S.p.A, sottacendo
ciò agli organi di __________ S.p.A., utilizzando invece i fondi versati da
quest'ultima per spese personali e per costi di gestione di __________ AG, procacciando
in tal guisa a sé e ad altri un indebito profitto, (…)" (ACC __________);
che il 17.3.2009 il
presidente della Corte della assise correzionali di __________, giudice Claudio
Zali, ha prosciolto l'accusato dall'imputazione (inc. TPC __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 20'140.10, di cui CHF 14'616.20 (avv. __________)
e CHF 3'523.90 (avv. PR 1) per spese legali e CHF 2'000.-- per torto morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori
di fiducia, avv. __________ e avv. PR 1, per complessivi CHF 18'140.10 [di cui
CHF 11'375.-- di onorario dell'avv. __________ (37 ore e 55 minuti a CHF
300.--/ora), CHF 2'208.83 di spese e CHF 1'032.37 di IVA (doc. C) e CHF 2'750.--
di onorario dell'avv. PR 1 (11 ore e 25 minuti a CHF 240.--/ora), CHF 525.-- di
spese e CHF 248.90 di IVA (doc. C)];
che nel caso in cui un accusato conferisce mandato a più
patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono
risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R.
WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen
zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che in concreto IS 1 non ha
addotto alcuna oggettiva giustificazione al doppio patrocinio;
che di conseguenza gli onorari e le
spese inerenti il doppio patrocinio (apertura incarto, colloqui fra gli stessi
avvocati) restano a carico del qui istante;
che la tariffa applicata
dall'avv. __________, pari a CHF 300.--/ora, non è conforme ai principi
suesposti;
che l'istante sostiene che "(…)
l'incarto (…) è stato seguito durante 3 anni dallo studio legale __________
(…)" oltre che dall'avv. PR 1 a partire dal 2008;
che l'avv. __________ ha
assunto il mandato il 9.5.2006 (doc. 5, inc. TPC __________), dopo l’emanazione
dell'atto di accusa;
che
peraltro, da quanto emerge dall'incarto del Tribunale penale cantonale e dalla
stessa nota d'onorario dell'avv. __________, egli si è limitato sostanzialmente
ad assistere l'istante nella preparazione del processo e nel dibattimento (che
peraltro ha potuto essere aggiornato unicamente tre anni dopo l'atto d'accusa,
in parte anche a causa di alcuni problemi di salute degli imputati);
che inoltre, benché il
procedimento in esame ha certamente richiesto alla difesa degli oneri non
indifferenti, il procedimento non presentava particolari difficoltà dal profilo
giuridico;
che pertanto si giustifica
applicare una tariffa di CHF 250.--/ora, conformemente ai principi suesposti;
che inoltre il dispendio
orario esposto, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore,
nonché l’impegno e la diligenza dimostrati nell’occasione, appare eccessivo e
non può essere interamente confermato in questa sede;
che in particolare appare
eccessivo il dispendio orario relativo alla preparazione dell'arringa di 540
minuti (pari a 9 ore);
che inoltre non possono
essere riconosciuti, come già sopraindicato, i colloqui con l'avv. PR 1, l'onorario
esposto per la "traduzione richiesta di prove" (la scelta effettuata
dall'istante di farsi patrocinare da un avvocato di lingua tedesca non può essere
accollata allo Stato e alla Repubblica del Cantone Ticino), le note d'onorario
relative a "diverse conversazioni telefoniche con cliente" e "diverse
e-mails" (non sufficientemente motivate);
che viene quindi ammesso un
onorario pari a 29 ore e 35 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF
7'396.--, di cui 410 minuti inerenti gli scritti con l'istante, 195 minuti (come
esposto) inerenti gli incontri con l'istante, 230 minuti (come esposto)
inerenti gli scritti al Tribunale penale cantonale, 105 minuti (come esposto)
inerenti i contatti con i testimoni, 440 minuti (come esposto) inerenti
l'udienza 17.3.2009, 360 minuti inerenti la preparazione dell'arringa, 35
minuti inerenti i colloqui telefonici con l'istante;
che a questa somma vanno
aggiunte le spese pari a CHF 46.--(non vengono riconosciute le spesse per "costi
di traduzione arringa" per i motivi già sopraindicati, mentre le spese
sopportate dall'istante relative al viaggio in Ticino per l'interrogatorio
28.11.2005 e l'udienza 17.3.2009 vanno riconosciute quale riparazione del danno
materiale);
che non viene risarcita
l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero;
che per quanto concerne la
nota d'onorario dell'avv. PR 1 viene unicamente ammesso un onorario pari a 150
minuti a CHF 240.--/ora (come esposto), per complessivi CHF 600.--, di cui 60 minuti
inerenti la visione degli atti e 90 minuti inerenti la preparazione della
presente istanza (secondo il principio già sopraccitato secondo il quale gli
onorari e le spese inerenti il doppio patrocinio restano a carico dell'istante);
a questa somma vanno aggiunte
le spese pari a CHF 246.-- (per fotocopie), CHF 112.-- (per la presente
istanza) e CHF 11.-- (per nota d'onorario e spese);
che non viene risarcita l’IVA,
l’istante avendo domicilio all’estero;
che all'istante va pertanto
rifuso a titolo di spese legali l'importo di CHF 8'411.--;
che
agli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione documentata agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso
concreto, dall’introduzione in data 1.7.2009 della presente istanza;
che – con riferimento al risarcimento dei
danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera
nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al
concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che
“tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e
di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare
l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale”
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante postula il risarcimento dell’importo di CHF
1'670.--(descritto nella nota d'onorario dell'avv. __________) per "Anreise
etc. IS 1 in relativo a interrogatorio, viaggio etc. (…)" e "spese
IS 1 in relativo all'udienza al tribunale, viaggio a __________ e pernottamento
in __________ (…)" (doc. C);
che
vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito,
decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc.1P.602/2003) tra il procedimento penale
promosso nei suoi confronti e le citate pretese;
che
IS 1 non ha tuttavia provato (con fatture, ricevute,…) le spese di viaggio e pernottamento
da lui richieste;
che
si giustifica dunque ammettere i costi inerenti la necessaria presenza
dell'istante nel giorno 17.3.2009 in occasione del pubblico dibattimento per un
totale di CHF 582.--, consistenti nelle spese di pernottamento pari a CHF 80.--
(CHF 80.--/notte), di pranzi/cene pari a CHF 36.-- (CHF 18.--/pasto per due
pasti) e di trasferta pari a CHF 466.-- [CHF 0.55/km per 846 km (__________)] e
Fatti
i costi per il pernottamento e la trasferta per l'interrogatorio 28.10.2005
pari a CHF 582.--, consistenti nelle spese di pernottamento pari a CHF 80.--
(CHF 80.--/notte), di pranzi/cene pari a CHF 36.-- (CHF 18.--/pasto per due
pasti) e di trasferta pari a CHF 466.-- [CHF 0.55/km per 846 km (__________)]
[art. 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e
agli altri rappresentanti in organi cantonali];
che all’istante va quindi
rifusa la somma complessiva di CHF 1'164.-- per danni materiali, oltre
interessi al 5% dal 1.7.2009;
che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP
si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
Considerandi
violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
IS 1 postula, a titolo di torto morale, la somma di CHF 2'000.--;
che egli ha affermato di aver
subito "(…) una lesione alla propria personalità essendo stato accusato
di truffa per ben 8 anni (…)" e di essere stato prosciolto dall'accusa
"(…) solamente al termine di questo lungo periodo" (istanza 1/2.7.2009,
p. 3);
che l'istante è stato sentito
dal procuratore pubblico un'unica volta in data 28.10.2005 (AI 90), unico atto
istruttorio nei suoi confronti;
che
del resto egli non ha presentato alcun certificato attestante una specifica
sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente
non ha comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;
che
nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti
derivanti dal procedimento penale;
che questa conclusione tiene conto del
resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio
17.3.2009
del presidente della Corte delle assise correzionali di __________
(inc. __________) e dalla presente decisione;
che
la pretesa non può quindi essere accolta;
che
alla luce delle suddette considerazioni l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF
9'575.--, oltre interessi al 5% dall’1.7.2009, di cui CHF 8'411.-- per spese di
patrocinio, e CHF 1'164.-- per danni materiali;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 800.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 400.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
alla sentenza 17.3.2009 del presidente della Corte delle assise correzionali di
__________, Claudio Zali (inc. __________), rifonderà a IS 1, 29.03.1957, __________,
a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'575.--, oltre
interessi al 5% dal 1.7.2009.
2.La
tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
800.-- (ottocento), sono poste a carico di IS 1, 29.3.1957, __________, in ragione
di CHF 400.-- (quattrocento).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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