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Decisione

60.2009.262

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

17 marzo 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

il caso – indiziario – presentava evidenti difficoltà di fatto;

che

dette difficoltà hanno richiesto al legale – che ha palesato impegno e

diligenza particolari in un procedimento complesso – un onere significativo,

come si evince dall’esame dell’incarto penale;

che

nondimeno il dispendio orario indicato con riferimento ad alcune prestazioni

appare eccessivo: la redazione dell’istanza di libertà provvisoria (prestazione

del 20/23.4.2007: 300 minuti) [AI 27] poteva infatti essere effettuata in un

paio d’ore in meno considerato che, non avendo ancora avuto accesso agli atti, il

legale non ha dovuto esaminare l’incarto penale; per le trasferte __________,

indicate in 90 minuti, è corretto riconoscere 60 minuti per tenere conto del

fatto che il traffico non è sempre (molto) intenso (posto come invece venga

ammesso il dispendio orario di 120 minuti per il giorno 25.4.2007, come

domandato);

che il procuratore pubblico postula che le

corrispondenze postali e telefoniche con la compagna di IS 1 e con l’avv. __________

(suo legale nel procedimento di divorzio) non siano tenute in considerazione

non avendo pertinenza con il procedimento penale: dette prestazioni, peraltro

contenute, erano tuttavia importanti per conoscere / comprendere l’accusato e

quindi per permettere al legale di difendere al meglio il suo assistito;

che

– tutto ciò considerato – viene pertanto riconosciuto un onorario pari a 91 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora (tariffa come richiesta)

per complessivi CHF 22'770.85, di cui 180 minuti per la redazione dell’istanza

di libertà provvisoria e 480 minuti per le trasferte __________ (11.4.2007,

18.4.2007, 27.4.2007, 28.4.2007, 30.4.2007, 1.6.2007, 7.12.2007 e 20.3.2009),

per il resto ammesso come esposto;

che,

per quanto concerne le spese, giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. b TOA l’avvocato ha

diritto al rimborso degli importi di CHF 5.-- per ogni pagina originale, inclusa la copia per

l’incarto, e di CHF 2.-- per ogni copia, somme che questa Camera continua a riconoscere

anche dopo l’abrogazione della TOA;

che,

per quanto attiene all’invio di copie per conoscenza al patrocinato, il Codice

professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino prevede il dovere

di informare il cliente circa lo sviluppo dell’incarico (art. 13 CAvv): tale

obbligo non si estende però ad ogni e qualsiasi informazione, ma solo a quelle

importanti e di rilievo per le scelte dell’assistito (decisione 23.11.2009 del

Consiglio di moderazione in re avv. X, inc. 19.2007.18);

che,

in luogo di inviare copie degli atti a IS 1, questi avrebbe senz’altro potuto

visionarli presso il legale: si giustifica di conseguenza riconoscere quali

spese di corrispondenza con l’istante soltanto l’importo di CHF 150.-- per

l’usuale carteggio;

che

– ciò detto – le spese sono approvate in CHF 1'063.--, di cui CHF 65.50 per

l’istanza di libertà provvisoria [CHF 5.-- x 6 pagine (originali), CHF 2.-- x 6

x 2 (due copie), CHF 2.-- x 3 (copie allegate] e CHF 150.-- per corrispondenza

con il cliente, stralciate le “copie per incarto”, per il resto

riconosciute come indicate;

che

l’IVA ammonta a CHF 1'811.35;

che

al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di

CHF 25'645.20, oltre interessi dal 3.7.2009, come chiesto;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che l’accusato prosciolto che postula il

risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il

nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale

annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di

patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di

risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta

dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante domanda CHF 76.80, oltre interessi, in

relazione alle quattro trasferte __________ in data 3.5.2007, 29.5.2007, 12.11.2007

e 10.2.2009 (doc. 4), effettuate al fine di adeguatamente preparare la sua

difesa;

che vi è evidentemente un nesso di

causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi

confronti e le invocate poste del danno;

che

si giustifica di conseguenza riconoscere queste spese, ammesse in CHF 76.80,

come indicate, senza interessi essendo ritenuto il prezzo del 2009 pure per le

trasferte del 2007;

che

l’indennità prevista dall’art.

317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

Considerandi

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.

60.2001

);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante domanda CHF 10’000.--, oltre interessi, quale torto morale, di cui CHF

5'000.-- (CHF 200.--/giorno) per i 25 giorni di detenzione ingiustamente sofferti

e CHF 5'000.-- per l’ulteriore pregiudizio patito;

che

IS 1 è stato arrestato il 6.4.2007 (AI 3) ed è stato scarcerato il 30.4.2007 in

seguito all’accoglimento dell’istanza di libertà provvisoria 23.4.2007

(decisione 30.4.2007 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. __________,

AI 42);

che per i 25 giorni di carcerazione va

quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 5'000.--, oltre interessi

dal 30.4.2007;

che

occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della

personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto

dal qui istante;

che

IS 1 sostiene che il procedimento penale sarebbe stato aperto per un’accusa tra

le più infamanti, che – quale padre di famiglia – l’imputazione avrebbe

comportato umiliazione e prostrazione nei confronti della figlia e della di lei

madre e gli avrebbe fatto perdere credibilità nel suo ruolo di padre, che il

danno alla sua reputazione ed alla sua credibilità sarebbe ancor più grave in

considerazione della procedura di divorzio pendente nella quale si discuteva l’affidamento

della figlia, che la notizia della carcerazione e dei motivi della stessa

avrebbe avuto un effetto devastante nelle relazioni con l’ex moglie e con la

figlia, che avrebbe incolpevolmente vissuto in uno stato di forte tensione

emotiva per tutta la durata del procedimento penale e, infine, che la stampa

avrebbe dato ampio risalto al procedimento penale rendendolo di fatto

assolutamente riconoscibile;

che

il reato di cui è stato accusato era, a non averne dubbio, grave ed infamante,

fatto che può avere avuto ripercussioni sulla sua persona;

che

dallo scritto 20.12.2007 dell’ex moglie alla Sezione dei permessi e

dell’immigrazione (AI 90) risulta che i rapporti tra gli ex coniugi rispettivamente

tra il padre e la figlia erano, già ben prima dei fatti oggetto del decreto di

abbandono 28.4.2009 (ABB __________), del tutto compromessi, per cui il

procedimento penale non può avere inasprito in modo importante le loro relazioni;

che

gli articoli di giornale, doc. 5/6 allegati all’istanza 3/6.7.2009, descrivono

in maniera generica ed imprecisa i fatti, non rendendo assolutamente

riconoscibile IS 1: il numero di persone a conoscenza del procedimento penale è

quindi stato moderato, a maggior ragione considerato che l’istante non lavorava,

ciò che necessariamente ha limitato l’esigenza di raccontare a terzi i fatti;

che,

in considerazione delle accuse comunque molto gravi e dell’inevitabile sofferenza,

a titolo di torto morale è di conseguenza riconosciuto l’importo complessivo di

CHF 7'000.--, oltre interessi su CHF 5’000.-- dal momento della scarcerazione (30.4.2007)

e su CHF 2’000.-- dal 3.7.2009 (ovvero dalla prima interpellazione agli atti),

cifra che tiene conto degli inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori,

ecc.) e della soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento

penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 28.4.2009

(ABB __________) e da questo giudizio;

che

per ripetibili, che protesta, domanda la somma di CHF 1'658.65 [di cui CHF

1'325.-- di onorario (5 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 216.50 di spese

e CHF 117.15 di IVA)] (doc. 7);

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –

va pertanto ammesso un importo di CHF 1'000.--, comprendente onorario, spese ed

IVA;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo

di CHF 33'722.--, di cui CHF 25'645.20, oltre interessi, per spese legali, CHF 76.80 per

danno materiale, CHF 7'000.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 1'000.--

per ripetibili;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 2'500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 2'550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 250.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 28.4.2009 del procuratore pubblico Andrea Pagani (ABB __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 33'722.--, oltre interessi del 5% su CHF

27'645.20 dal 3.7.2009 e su CHF 5'000.-- dal 30.4.2007.

2. La

tassa di giustizia di CHF 2'500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

2'550.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di

CHF 250.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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