60.2009.262
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
17 marzo 2010Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.262
Data decisione, Autorità:
17.03.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.262
Lugano
17 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/6.7.2009
presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
28.4.2009 emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani (ABB __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 10/13.7.2009 della
Divisione della giustizia e 21.7.2009 del magistrato inquirente, dei quali si
dirà – se necessario – in corso di motivazione;
preso atto che, su richiesta 6.7.2009 di
questa Camera, il 7/8.7.2009 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le
altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da
assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
IS 1 è stato arrestato il 6.4.2007 con l’accusa di avere commesso, quella mattina
presso il suo domicilio di __________, il reato di violenza carnale a danno di __________
(AI 3);
che
il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin per l’esistenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni
dell’istruzione ) [AI 6];
che
l’accusato è stato scarcerato il 30.4.2007 in seguito all’accoglimento
dell’istanza di libertà provvisoria 23.4.2007 (decisione 30.4.2007 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto, inc. __________, AI 42);
che
il 28.4.2009 il procuratore pubblico ha abbandonato il predetto procedimento
penale per insufficienza di prove (ABB __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in ragione del procedimento penale, l’importo di CHF 39'229.95,
di cui CHF 27'494.50, oltre interessi, per le spese legali, CHF 76.80, oltre interessi,
per il danno materiale, CHF 10'000.--, oltre interessi, per il torto morale e
CHF 1'658.65 per l’istanza di indennità per ingiusto procedimento;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
con decisione 7.4.2007 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha designato
l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di IS 1, che – il 4.12.2007 – è stato ammesso
al beneficio del gratuito patrocinio (AI 7/86);
che,
essendo stato prosciolto dall’accusa, ha nondimeno diritto di chiedere
un’indennità per ingiusto procedimento;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008,
disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
d’ufficio di CHF 27'494.50 [di cui CHF 24'187.50 di onorario (96 ore e 45
minuti a CHF 250.--/ora), CHF 1'365.-- di spese e CHF 1'942.-- di IVA (doc. 3)],
oltre interessi;
che
Fatti
il caso – indiziario – presentava evidenti difficoltà di fatto;
che
dette difficoltà hanno richiesto al legale – che ha palesato impegno e
diligenza particolari in un procedimento complesso – un onere significativo,
come si evince dall’esame dell’incarto penale;
che
nondimeno il dispendio orario indicato con riferimento ad alcune prestazioni
appare eccessivo: la redazione dell’istanza di libertà provvisoria (prestazione
del 20/23.4.2007: 300 minuti) [AI 27] poteva infatti essere effettuata in un
paio d’ore in meno considerato che, non avendo ancora avuto accesso agli atti, il
legale non ha dovuto esaminare l’incarto penale; per le trasferte __________,
indicate in 90 minuti, è corretto riconoscere 60 minuti per tenere conto del
fatto che il traffico non è sempre (molto) intenso (posto come invece venga
ammesso il dispendio orario di 120 minuti per il giorno 25.4.2007, come
domandato);
che il procuratore pubblico postula che le
corrispondenze postali e telefoniche con la compagna di IS 1 e con l’avv. __________
(suo legale nel procedimento di divorzio) non siano tenute in considerazione
non avendo pertinenza con il procedimento penale: dette prestazioni, peraltro
contenute, erano tuttavia importanti per conoscere / comprendere l’accusato e
quindi per permettere al legale di difendere al meglio il suo assistito;
che
– tutto ciò considerato – viene pertanto riconosciuto un onorario pari a 91 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora (tariffa come richiesta)
per complessivi CHF 22'770.85, di cui 180 minuti per la redazione dell’istanza
di libertà provvisoria e 480 minuti per le trasferte __________ (11.4.2007,
18.4.2007, 27.4.2007, 28.4.2007, 30.4.2007, 1.6.2007, 7.12.2007 e 20.3.2009),
per il resto ammesso come esposto;
che,
per quanto concerne le spese, giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. b TOA l’avvocato ha
diritto al rimborso degli importi di CHF 5.-- per ogni pagina originale, inclusa la copia per
l’incarto, e di CHF 2.-- per ogni copia, somme che questa Camera continua a riconoscere
anche dopo l’abrogazione della TOA;
che,
per quanto attiene all’invio di copie per conoscenza al patrocinato, il Codice
professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino prevede il dovere
di informare il cliente circa lo sviluppo dell’incarico (art. 13 CAvv): tale
obbligo non si estende però ad ogni e qualsiasi informazione, ma solo a quelle
importanti e di rilievo per le scelte dell’assistito (decisione 23.11.2009 del
Consiglio di moderazione in re avv. X, inc. 19.2007.18);
che,
in luogo di inviare copie degli atti a IS 1, questi avrebbe senz’altro potuto
visionarli presso il legale: si giustifica di conseguenza riconoscere quali
spese di corrispondenza con l’istante soltanto l’importo di CHF 150.-- per
l’usuale carteggio;
che
– ciò detto – le spese sono approvate in CHF 1'063.--, di cui CHF 65.50 per
l’istanza di libertà provvisoria [CHF 5.-- x 6 pagine (originali), CHF 2.-- x 6
x 2 (due copie), CHF 2.-- x 3 (copie allegate] e CHF 150.-- per corrispondenza
con il cliente, stralciate le “copie per incarto”, per il resto
riconosciute come indicate;
che
l’IVA ammonta a CHF 1'811.35;
che
al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di
CHF 25'645.20, oltre interessi dal 3.7.2009, come chiesto;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che l’accusato prosciolto che postula il
risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il
nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di
patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di
risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta
dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante domanda CHF 76.80, oltre interessi, in
relazione alle quattro trasferte __________ in data 3.5.2007, 29.5.2007, 12.11.2007
e 10.2.2009 (doc. 4), effettuate al fine di adeguatamente preparare la sua
difesa;
che vi è evidentemente un nesso di
causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi
confronti e le invocate poste del danno;
che
si giustifica di conseguenza riconoscere queste spese, ammesse in CHF 76.80,
come indicate, senza interessi essendo ritenuto il prezzo del 2009 pure per le
trasferte del 2007;
che
l’indennità prevista dall’art.
317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
Considerandi
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.
60.2001
);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante domanda CHF 10’000.--, oltre interessi, quale torto morale, di cui CHF
5'000.-- (CHF 200.--/giorno) per i 25 giorni di detenzione ingiustamente sofferti
e CHF 5'000.-- per l’ulteriore pregiudizio patito;
che
IS 1 è stato arrestato il 6.4.2007 (AI 3) ed è stato scarcerato il 30.4.2007 in
seguito all’accoglimento dell’istanza di libertà provvisoria 23.4.2007
(decisione 30.4.2007 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. __________,
AI 42);
che per i 25 giorni di carcerazione va
quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 5'000.--, oltre interessi
dal 30.4.2007;
che
occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della
personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto
dal qui istante;
che
IS 1 sostiene che il procedimento penale sarebbe stato aperto per un’accusa tra
le più infamanti, che – quale padre di famiglia – l’imputazione avrebbe
comportato umiliazione e prostrazione nei confronti della figlia e della di lei
madre e gli avrebbe fatto perdere credibilità nel suo ruolo di padre, che il
danno alla sua reputazione ed alla sua credibilità sarebbe ancor più grave in
considerazione della procedura di divorzio pendente nella quale si discuteva l’affidamento
della figlia, che la notizia della carcerazione e dei motivi della stessa
avrebbe avuto un effetto devastante nelle relazioni con l’ex moglie e con la
figlia, che avrebbe incolpevolmente vissuto in uno stato di forte tensione
emotiva per tutta la durata del procedimento penale e, infine, che la stampa
avrebbe dato ampio risalto al procedimento penale rendendolo di fatto
assolutamente riconoscibile;
che
il reato di cui è stato accusato era, a non averne dubbio, grave ed infamante,
fatto che può avere avuto ripercussioni sulla sua persona;
che
dallo scritto 20.12.2007 dell’ex moglie alla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione (AI 90) risulta che i rapporti tra gli ex coniugi rispettivamente
tra il padre e la figlia erano, già ben prima dei fatti oggetto del decreto di
abbandono 28.4.2009 (ABB __________), del tutto compromessi, per cui il
procedimento penale non può avere inasprito in modo importante le loro relazioni;
che
gli articoli di giornale, doc. 5/6 allegati all’istanza 3/6.7.2009, descrivono
in maniera generica ed imprecisa i fatti, non rendendo assolutamente
riconoscibile IS 1: il numero di persone a conoscenza del procedimento penale è
quindi stato moderato, a maggior ragione considerato che l’istante non lavorava,
ciò che necessariamente ha limitato l’esigenza di raccontare a terzi i fatti;
che,
in considerazione delle accuse comunque molto gravi e dell’inevitabile sofferenza,
a titolo di torto morale è di conseguenza riconosciuto l’importo complessivo di
CHF 7'000.--, oltre interessi su CHF 5’000.-- dal momento della scarcerazione (30.4.2007)
e su CHF 2’000.-- dal 3.7.2009 (ovvero dalla prima interpellazione agli atti),
cifra che tiene conto degli inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori,
ecc.) e della soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento
penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 28.4.2009
(ABB __________) e da questo giudizio;
che
per ripetibili, che protesta, domanda la somma di CHF 1'658.65 [di cui CHF
1'325.-- di onorario (5 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 216.50 di spese
e CHF 117.15 di IVA)] (doc. 7);
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –
va pertanto ammesso un importo di CHF 1'000.--, comprendente onorario, spese ed
IVA;
che
a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo
di CHF 33'722.--, di cui CHF 25'645.20, oltre interessi, per spese legali, CHF 76.80 per
danno materiale, CHF 7'000.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 1'000.--
per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 2'500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 2'550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 250.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 28.4.2009 del procuratore pubblico Andrea Pagani (ABB __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 33'722.--, oltre interessi del 5% su CHF
27'645.20 dal 3.7.2009 e su CHF 5'000.-- dal 30.4.2007.
2. La
tassa di giustizia di CHF 2'500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
2'550.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di
CHF 250.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster