60.2009.269
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di proroga di una misura terapeutica stazionaria e di non liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria
8 ottobre 2009Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.269
Data decisione, Autorità:
08.10.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di proroga di una misura terapeutica stazionaria e di non liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria. Commissione per l'esame dei condannati pericolosi
LIBERAZIONE CONDIZIONALE
MISURE TERAPEUTICHE STAZIONARIE
RICORSO
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339 CPP-TI
art. 341 CPP-TI
art. 343 CPP-TI
art. 344 CPP-TI
art. 59 CPS
art. 62 CPS
art. 62d CPS
art. 64 CPS
Incarto n.
60.2009.269
Lugano
8 ottobre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 13/14.7.2009
presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1
contro
la decisione 2.7.2009 del giudice dell’applicazione
della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di non liberazione condizionale
da una misura terapeutica stazionaria rispettivamente di proroga di una
misura terapeutica stazionaria (inc. GIAP __________);
richiamati gli scritti 17.7.2009 della
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi – che comunica che non è
stata investita del caso con riferimento alla procedura sfociata nella
decisione impugnata –, 17.7.2009 del giudice dell’applicazione della pena – con
cui ribadisce la sua decisione e le relative motivazioni –, e 17/20.7.2009
della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – che postula la
conferma del giudizio –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. I
fatti possono essere, in parte, ripresi dal giudizio 24.10.2008 di questa
Camera, con cui aveva respinto il ricorso 11/14.7.2008 del qui ricorrente RI 1
sulla medesima tematica:
“a. Il 9.10.2002, ad __________, RI 1 ha aggredito –
con l’intenzione di uccidere – il padre, la nonna paterna e la zia paterna;
quest’ultima è deceduta in seguito alle gravi ferite sofferte.
Il
procedimento penale – promosso a suo carico per i titoli di assassinio, sub. di
omicidio intenzionale consumato, mancato e tentato, di lesioni gravi sub.
semplici qualificate e di infrazione alla legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni – è sfociato nel decreto di abbandono 7.7.2003
dell’allora procuratore pubblico Marco Villa in ragione dell’irresponsabilità
[art. 10 vCP (art. 19 cpv. 1 CP)] dell’autore, stato che risultava dalla
perizia 2.3.2003 del dr. med. __________ [ABB __________].
Con
decisione 7.7.2003 il presidente del Tribunale penale cantonale, giudice Agnese
Balestra-Bianchi, ha disposto il collocamento, a tempo indeterminato, di RI 1 –
detenuto al Penitenziario cantonale ticinese, dove aveva trascorso
tranquillamente otto mesi, senza presentare spunti deliranti o fenomeni dispercettivi
– presso la Clinica psichiatrica cantonale, casa di salute a’ sensi dell’art.
43 vCP (art. 59 CP), per essere sottoposto a trattamento medico specializzato
(inc. TPC __________).
b. Nella notte 6/7.1.2004 RI
1 si è allontanato senza permesso dal nosocomio; il giorno successivo,
8.1.2004, è stato fermato a __________ e ricondotto alla Clinica psichiatrica
cantonale.
Il 9.1.2004 il ricorrente è
stato trasferito al Penitenziario cantonale ticinese “in quanto unica
struttura in Ticino che dà la dovuta sicurezza” (verbale di interrogatorio
9.1.2004 del dr. med. __________, citato nella sentenza 1.7.2008 del giudice
dell’applicazione della pena, inc. GIAP __________). Nel corso di questo soggiorno
ha avuto luogo il primo incontro tra RI 1 e suo padre, avv. __________, durante
il quale il qui ricorrente ha chiesto scusa ottenendo il perdono. Il 16.6.2004 RI
1 ha fatto ritorno alla Clinica psichiatrica cantonale.
c. Il
17.12.2004 il ricorrente, per il tramite dei medici curanti, ha chiesto un congedo
di una giornata per trascorrere le festività con i genitori. La Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure, il 23.12.2004, ha negato il congedo
siccome prematuro.
L’avv. __________, anche
patrocinatore del qui ricorrente, ha domandato, l’8.2.2005, regolari congedi a
favore del figlio. Il 24.2.2005 l’allora competente Consiglio di vigilanza –
preso atto del rapporto 16.2.2005 dei dr. med. __________, __________ e __________,
che ritenevano che eventuali congedi potessero essere concessi previa
valutazione delle condizioni psichiche di RI 1 – ha reputato affrettato
accordare i postulati congedi.
Il
10.5.2005 i dr. med. __________ e __________ hanno presentato al Consiglio di
vigilanza un aggiornamento del rapporto [dal quale si evinceva, tra l’altro,
che “(…) il periodo di cura più prolungato conduce a continui miglioramenti
sul piano della cognizione e delle capacità di gestione emotiva, con queste
premesse è possibile definire una prognosi favorevole per il disturbo ed
escludere recidive di reato di cui nella fattispecie” (rapporto citato
nella sentenza 1.7.2008 del giudice dell’applicazione della pena, inc. GIAP __________)];
i medici hanno richiesto l’inizio di congedi.
Il
Consiglio di vigilanza, il 2.6.2005, ha concesso brevi congedi.
d. RI
1, l’1.7.2005, ha domandato di poter frequentare l’__________, __________, per
ottenere la maturità linguistica, richiesta accolta dal Consiglio di vigilanza,
che ha autorizzato il qui ricorrente a frequentare la scuola a tempo parziale
dal mese di ottobre 2005 ed a tempo pieno dal mese di marzo 2006.
e. Il
6.12.2005 il ricorrente ha postulato regolari congedi settimanali di trentasei
ore (dalle 9.00 di sabato alle 21.00 di domenica).
Il
presidente del Tribunale penale cantonale – al quale erano state trasmesse le
osservazioni dei dr. med. __________ e __________, che comunicavano la comparsa
di contrasti, con l’avv. __________ rispettivamente con il figlio, in capo al
procedere terapeutico – ha reputato, nel suo rapporto 21.12.2005, che il ricorrente
potesse usufruire, dall’1.1.2006, di due congedi al mese della durata di un
giorno (se i medici avessero ritenuto ciò adeguato). Congedi poi autorizzati
dal Consiglio di vigilanza come proposti.
f. Il
2.2.2006 il ricorrente è stato trasferito in un altro reparto del nosocomio stanti
gli insanabili contrasti con i medici curanti.
g. Con
giudizio 18.6.2007 il giudice dell’applicazione della pena straordinario
supplente ha respinto l’istanza 2.5.2007 di RI 1 intesa a poter effettuare gli
esami di maturità presso un liceo di __________; la questione, già l’anno prima,
era stata oggetto di uno scambio di corrispondenza tra i diversi interessati
[avv. __________ (per il figlio), Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure,
Consiglio di vigilanza, medici curanti, presidente del Tribunale penale
cantonale, procuratore generale].
Nel corso del mese di giugno
2007 il ricorrente ha superato gli esami nell’ambito di una sessione ad hoc
tenutasi a __________.
h. Con
istanza 5/6.7.2007 RI 1 ha chiesto la soppressione della misura di collocamento
ordinata il 7.7.2003 – per essere sottoposto a trattamento medico specializzato
– in considerazione dell’ottenimento del diploma di maturità, dei congedi di
cui godeva (da venerdì pomeriggio a domenica sera) e della stabilità dal
profilo clinico (in ragione della terapia psicofarmacologica).
i. Il
25.7.2007, giusta l’art. 62d cpv. 1 CP, il giudice dell’applicazione della pena
ha sentito l’istante ed il suo legale. RI 1 ha spiegato la propria giornata di
studio, ha evidenziato il graduale ampliamento dei congedi (che trascorreva presso
la madre), ha sottolineato di aver saputo costruire un rapporto positivo con il
padre e di potere gestire la separazione dei genitori ed ha affermato di ritenere
la scuola un elemento essenziale della sua vita, di essere capace di fissarsi
degli obiettivi e di avere individuato nell’Università di __________ l’istituto
più adatto per seguire i corsi di archeologia che lo interessavano. Ha
sostenuto di reputare il soggiorno presso la Clinica psichiatrica cantonale di grande aiuto, di essere pronto a vivere
all’esterno del nosocomio, di voler seguire cure ambulatoriali psicoterapeutiche
e di essere cosciente dell’importanza della cura farmacologica.
Il
dr. med. __________, al quale il giudice dell’applicazione della pena aveva
conferito mandato il 6.7.2007, ha presentato il suo rapporto – perizia psichiatrica
– il 24.9.2007. Il perito ha confermato la diagnosi – schizofrenia paranoide,
ora ben compensata sotto terapia farmacologica – effettuata dal dr. med. __________
nel corso del procedimento penale. Non ha ravvisato, nell’attuale stato
psichico e nel suo comportamento degli ultimi diciotto mesi, elementi di pericolosità.
Ha ritenuto molto bassa la probabilità che potesse commettere nuovi reati, a
condizione che si mantenesse un’adeguata presa a carico terapeutica per un
periodo prolungato. Ha considerato sovrabbondante, rispetto alle necessità di
cura, la misura terapeutica stazionaria; ha reputato che anche un trattamento
ambulatoriale fosse adeguato per le necessità terapeutiche e per limitare i
rischi di esacerbazione della sua pericolosità. Ha sottolineato in particolare
che “dopo l’eventuale sospensione della misura terapeutica stazionaria, egli
dovrebbe poter essere seguito a livello ambulatoriale a frequenza almeno
settimanale, con regolarità e costanza. Sarebbe opportuno che la presa a carico
venisse assicurata, in parallelo da uno psicoterapeuta e da un medico (psichiatra)
in stretto contatto fra di loro e capaci di sostenere anche da soli il
peritando in momenti in cui uno dei due non fosse disponibile (vacanze, ecc.)”
[p. 15].
Il
giudice dell’applicazione della pena, in ossequio all’art. 62d cpv. 1 CP, ha
chiesto una relazione alla Direzione della Clinica psichiatrica cantonale. Il
18.7.2007 essa ha comunicato che RI 1 non aveva manifestato sintomi come deliri
o allucinazioni, presentava bizzarrie nel comportamento (lieve euforia serale,
rituali di lavaggio, laccatura delle unghie con smalto nero), aveva usufruito
in modo appropriato dei congedi, si era comportato correttamente nel reparto,
aveva assunto regolarmente la terapia ed aveva collaborato con i terapeuti.
Essa, senza poter escludere con assoluta certezza che la pericolosità fosse
totalmente scomparsa, riteneva possibile la dimissione dal nosocomio con
contestuale presa a carico ambulatoriale intensiva.
Il
30.7.2007 l’Ufficio di patronato, interpellato, ha evidenziato l’inesistenza di
un programma di presa a carico sul territorio sia dal punto di vista del quadro
di vita (alloggio, lavoro, formazione, amministrazione, rapporti con la
famiglia, rielaborazione del reato) sia dal punto di vista terapeutico
rispettivamente l’inattuabilità del progetto di prosecuzione degli studi presso
l’Università di __________. Ha di conseguenza preavvisato negativamente la
liberazione condizionale dalla misura terapeutica stazionaria.
L’__________,
pure interpellato dal giudice dell’applicazione della pena, il 23.8.2007 ha
rilevato il comportamento corretto di RI 1 con docenti e compagni, le positive
prestazioni scolastiche e l’ottenimento della maturità con buoni voti.
La
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, richiesta giusta l’art. 62d
cpv. 2 CP, si è espressa con rapporto 26.11.2007. Essa ha anzitutto sottolineato
come il ricorrente, oggi come al momento della perpetrazione dei reati,
soffrisse di schizofrenia paranoide, il cui contenimento era conseguenza
diretta del trattamento stazionario e della cura farmacologica. __________ non
era pertanto guarito. La liberazione condizionale imponeva cautela e si poteva
rinunciare alla proroga della misura del trattamento stazionario soltanto se fosse
possibile sostituirlo con misure e norme di condotta in grado di garantire il
contenimento della malattia mentale. Ha evidenziato come il perito avesse
proposto dettagliate istruzioni in capo alla frequenza ed alla modalità di esecuzione
del trattamento ambulatoriale. Ha reputato che gli specialisti dovessero, anche,
assicurare l’assunzione regolare della cura farmacologica. C’era nondimeno
totale incertezza in merito al contesto abitativo e socioambientale in cui il
trattamento poteva e/o doveva essere organizzato. Il trasferimento a __________
per gli studi era improponibile ed irrealizzabile.
j. Il
giudice dell’applicazione della pena, preso atto dei vari rapporti, ha
incaricato la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure di indicare
almeno due scenari di possibile presa a carico di carattere ambulatoriale. La
Sezione, a sua volta, ha interpellato l’Ufficio di patronato, che si è
pronunciato il 25.1.2008 sostenendo che RI 1 dovesse poter essere liberato dalla
misura stazionaria a favore di una presa a carico ambulatoriale quando il suo
progetto di vita fosse stato chiarito (in capo, segnatamente, all’alloggio,
all’organizzazione del quotidiano, ecc.).
k. Con
sentenza 1.2.2008 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto l’istanza
5.7.2007 di liberazione condizionale in difetto di un serio progetto di presa a
carico di carattere medico, farmacologico, psicologico, sociale, professionale
e famigliare. Ha annunciato che si sarebbe riespresso in capo alla liberazione
condizionale entro il 7.7.2008, una volta in possesso del rapporto informativo
di carattere programmatico che la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle
misure e l’Ufficio di patronato – in collaborazione con la Clinica psichiatrica
cantonale – dovevano presentare entro il 6.6.2008 (inc. GIAP __________).
Il
ricorso 15/18.2.2008 presentato da RI 1 avverso la citata decisione è stato,
prima, sospeso e, l’11/14.7.2008, ritirato; esso è quindi stato stralciato dai
ruoli con decreto 7.8.2008 (inc. CRP __________).
l. Con scritto 7.5.2008 l’avv. __________ ha inviato
alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure l’attestato di
immatricolazione di RI 1 all’Università di __________ (facoltà di lettere) per
il semestre autunnale con inizio il 15.9.2008.
m. Il 2.5.2008 la Clinica
psichiatrica cantonale ha trasmesso alla Sezione dell’esecuzione delle pene e
delle misure il suo rapporto inerente il riesame di valutazione delle misura
stazionaria. Ha sostanzialmente confermato le precedenti relazioni,
sottolineando che il ricorrente “(…) continua ad apparire in ottimo compenso
psichico” [scritto 2.5.2008, p. 1]. Ha asserito di non vedere controindicazioni
al fatto che RI 1 – bilingue italiano/francese – proseguisse gli studi a __________,
dove abitava la nonna materna (dichiaratasi disponibile ad ospitare il
ricorrente). Ipotesi discussa con l’avv. __________ ed il ricorrente. La sola
condizione alle dimissioni di quest’ultimo consisteva nella sua presa a carico
da parte di un servizio psichiatrico locale.
L’8.5.2008
la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – richiesta dal giudice
dell’applicazione della pena di esprimersi in merito alla proroga della misura
del trattamento stazionario – ha ritenuto prematura la liberazione condizionale
in assenza di un test di valutazione nel Canton __________. L’Ufficio di
patronato, il 26.5.2008, ha comunicato al giudice dell’applicazione della pena
che ha tentato, senza successo, di contattare __________, madre del ricorrente,
per avere informazioni sulla di lei madre. In precedenza, l’8.5.2008, l’Ufficio
in questione aveva indicato che i rapporti di RI 1 con la nonna materna erano
telefonici o epistolari; non si erano mai visti dopo il suo arresto.
n. Con
risoluzione 20.5.2008 la Commissione tutoria regionale 11, __________, ha
deciso di prescindere dall’adozione di qualsiasi provvedimento tutorio in favore
del qui ricorrente RI 1.
o. Il
ricorrente, unitamente al padre, è stato sentito dal giudice dell’applicazione
della pena il 26.5.2008. RI 1 ha confermato quanto asserito nel corso della
precedente audizione. Ha aggiunto di godere di congedi dal mercoledì alla
domenica, di gestire autonomamente la terapia farmacologica (che gli veniva
consegnata dal nosocomio all’inizio del congedo), di essersi iscritto
all’Università di __________, di volere risiedere presso la nonna materna e di
essere disposto a sottoporsi alla terapia indicata dai servizi psichiatrici del
Canton __________, già contattati.
p. Il 16.6.2008 il dr. med. __________,
medico aggiunto del __________, __________, __________, degli __________ di __________
(__________), ha confermato la disponibilità del Servizio a proseguire con il ricorrente
la psicoterapia in atto presso il nosocomio.
q. Il
giudice dell’applicazione della pena si è recato a __________ per verificare le
alternative in loco in grado di fornire assistenza educativa/logistica adeguata.
Ha in particolare visitato, unitamente al direttore del __________, lo stabilimento
– aperto – di __________, __________. Il 19.6.2008 detto Servizio ha confermato
la disponibilità di un posto presso lo stabilimento e la riservazione di una
camera per RI 1.
r. Con
sentenza 1.7.2008 il giudice dell’applicazione della pena ha mantenuto la
misura stazionaria (art. 59 CP) fino al 7.7.2009, ha ordinato il trasferimento
di RI 1, a far tempo dall’1.9.2008, presso la __________ con presa a carico medico-psichiatrica
garantita dagli ospedali universitari di __________, __________, __________, __________,
ed ha annunciato che si esprimerà nuovamente in merito alla liberazione
condizionale entro il 7.7.2009, una volta in possesso delle informazioni e dei
rapporti.
Il
giudice dell’applicazione della pena ha anzitutto ripercorso i fatti; di
seguito, premesso che la misura di cui all’art. 43 cifra 1 cpv. 1 vCP era stata
sostanzialmente ripresa dall’art. 59 CP (disposto applicabile alla fattispecie),
si è confrontato con le nuove norme del CP in capo, segnatamente, alla procedura
da seguire.
Ha
evidenziato come la richiesta di proseguire gli studi avesse solide fondamenta:
il ricorrente aveva infatti dimostrato di saper gestire al meglio gli studi
liceali nel corso della misura stazionaria vigente. Il trasferimento dal Canton
Ticino, realtà conosciuta, al Canton __________, realtà sostanzialmente non
conosciuta, era nondimeno tale da mettere a dura prova il grado di sopportazione
del ricorrente. Occorreva quindi gestire in maniera accurata la fase di
assestamento nel nuovo ambiente nell’interesse di RI 1 e della collettività.
Non era pertanto sostenibile un’immediata liberazione connessa al repentino cambiamento
imposto dalla vita universitaria fuori dal Canton Ticino. La prudenza imponeva
di ossequiare scrupolosamente la progressione nell’esecuzione della misura e di
procedere per tappe verso la liberazione condizionale. Progressione che
prevedeva il trasferimento del ricorrente in una struttura aperta, dove poteva
sviluppare le sue competenze sociali/personali sostenuto da educatori.
Requisiti che adempiva la __________. Ha ritenuto che, trascorso un primo
periodo di 6/8 mesi in questo stabilimento, il ricorrente, sulla base dei rapporti
forniti dalle autorità __________ e dai medici curanti, potesse eventualmente
accedere all’alloggio (con sorveglianza elettronica) ed all’occupazione
esterni, risiedendo presso la nonna materna (con la quale, nel corso del
soggiorno presso lo stabilimento, poteva riallacciare i rapporti e sulla quale
i competenti servizi potevano esprimere la propria valutazione circa una
convivenza). Ha inoltre valutato positivamente la disponibilità del __________
di subentrare nella psicoterapia. La __________ era ben collegata, mediante servizi
pubblici, con l’università, facilmente raggiungibile. La permanenza a __________
era positiva anche con riferimento ai rapporti con i parenti materni e con i
genitori.
La
decisione era altresì rispettosa del principio della proporzionalità.
L’esecuzione della misura stazionaria avveniva già con un regime alleggerito,
regime ulteriormente sgravato con il trasferimento a __________. Ha reputato i
presupposti per la liberazione condizionale – che implicava la prognosi favorevole
in merito al comportamento futuro – non ancora adempiuti nella fattispecie: era
necessario che RI 1 svolgesse con successo le ultime due fasi dell’espiazione
(regime dell’occupazione esterna e, in seguito, regime dell’alloggio e
dell’occupazione esterni).”
(decisione
24.10.2008, inc. CRP __________, p. 1 ss.)
b. Il
24.10.2008 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il ricorso 11/14.7.2008 di RI
1 contro la decisione 1.7.2008 del giudice dell’applicazione della pena (inc. CRP
__________).
Ha
anzitutto sottolineato che la patologia del ricorrente, connessa agli atti
penali, era sempre presente; essa era tenuta sotto controllo e sedata in
particolare con medicamenti. Ha poi evidenziato che la misura stazionaria si
era progressivamente allentata.
La
situazione scaturita dalla decisione impugnata – occupazione esterna universitaria
e collocamento in una struttura aperta – poteva corrispondere, nella sostanza, ad
una liberazione condizionale assortita dall’obbligo di un trattamento
ambulatoriale e da regole di comportamento. Ha rilevato che quanto stabilito
dal giudice dell’applicazione della pena divergeva dagli auspici del ricorrente
unicamente per la collocazione, che questi voleva presso la nonna materna a __________.
Ha rimarcato che la situazione di RI 1 era problematica, nell’ottica della
formulazione di una prognosi favorevole, proprio su questo aspetto.
Il
perito aveva infatti evidenziato un rischio di recidiva riferito ad un
famigliare o ad una persona affettivamente significativa: com’era la nonna
materna. All’incarto non c’erano indicazioni rilevanti sulla situazione
personale e logistica di quest’ultima, tale da poter formulare la prognosi
favorevole esatta dall’art. 62 CP, tale da concretamente escludere il rischio
(seppur basso) di possibili reati contro la persona. Nulla si sapeva dei loro
rapporti, nulla si diceva sulla situazione personale della nonna materna (età,
ecc.), tale da far intravedere un futuro rapporto sereno e non potenzialmente
conflittuale con il ricorrente RI 1.
Ha
quindi chiamato i competenti servizi del Canton Ticino rispettivamente del Canton
__________ a verificare concretamente la prospettiva di residenza del ricorrente
presso la nonna materna, in vista di un alloggio esterno (nel contesto di una
misura stazionaria) o di una liberazione condizionale (assortita da
condizioni).
Ha
reputato proporzionata giusta l’art. 56a CP questa soluzione.
c. RI
1 è rimasto degente alla
Clinica psichiatrica cantonale fino al 31.8.2008. Dall’1.9.2008 alloggia presso
la __________; frequenta i corsi offerti dall’Università di __________.
d. Il
3.2.2009 i responsabili della __________ hanno inviato al giudice
dell’applicazione della pena il loro rapporto (positivo) su RI 1 comunicando il
loro accordo ad una liberazione condizionale per il mese di luglio 2009, con
una misura di assistenza (“patronage”) ed un sostegno psicoterapeutico.
e. Il
giudice dell’applicazione della pena – preso atto del predetto rapporto – a’
sensi dell’art. 62d CP ha dato avvio alla procedura concernente l’esame della liberazione
condizionale del ricorrente.
Il
23.2.2009 ha sentito – giusta l’art. 62d cpv. 1 CP – RI 1, che – alla presenza
del padre __________, allora suo legale – ha dichiarato di condividere il
contenuto del rapporto della __________. Ha insistito per la sua liberazione
condizionale. A __________ tutto si stava svolgendo per il meglio dal profilo
professionale e formativo. Si è detto pronto a gestire una sua maggiore
autonomia personale; ha asserito di volere andare a vivere da solo a __________.
Poteva contare sul sostegno finanziario del padre. Ha confermato la sua
disponibilità a continuare il rapporto terapeutico con il dr. med. __________,
estremamente valido. Non si è opposto all’istituzione di un’assistenza
riabilitativa.
Il
dr. med. __________, __________, __________, interpellato dal giudice
dell’applicazione della pena, nel suo scritto 26.2.2009 ha evidenziato, tra
l’altro, di non avere mai constatato sintomi psicotici, disturbi cognitivi o
disturbi del comportamento. Il trattamento antipsicotico era stato continuato.
Si è detto favorevole ad un “élargissement du programme” con
continuazione degli incontri regolari e del trattamento medicamentoso.
Il
7.5.2009 il dr. med. __________ – incaricato l’1.4.2009 dal giudice
dell’applicazione della pena di aggiornare la sua perizia psichiatrica
24.9.2007 – ha presentato il suo rapporto. Ha rilevato che il quadro clinico
era quello di una stabilizzazione molto soddisfacente, sotto terapia
farmacologica e psicoterapia, di una struttura psicotica
(schizofrenico-paranoide). Le conclusioni espresse nel suo parere 24.9.2007
potevano essere confermate “in toto”. Ha evidenziato, in particolare,
che “già nel mio rapporto del 24.09.2007 ritenevo la pericolosità del
peritando, a quel momento, molto limitata. Al momento attuale, essa è rimasta sostanzialmente
inalterata, al limite, nella misura del possibile, è ulteriormente diminuita.
Vale naturalmente anche oggi la cautela, allora esplicitamente segnalata, con
cui la prognosi della pericolosità sociale in casi psichiatrici può essere
espressa” (risposta al quesito 1.1.). Il perito – in relazione alla domanda
“quale tipologia di reati potrebbe commettere il signor RI 1 nel caso di
un’eventuale recidiva?” – ha rinviato alla risposta al quesito 2.2. del suo
rapporto 24.9.2007 [in cui diceva, tra l’altro, che “(…) è verosimile che il
peritando commetta reati contro la persona, più probabilmente contro famigliari
o persone affettivamente significative”]. Ha reputato, considerata
l’evoluzione favorevole, che la misura ambulatoriale fosse senz’altro
sufficiente a limitare ogni eventuale rischio di nuovi reati; essa era
(probabilmente) più adatta del regime stazionario a favorire la reintegrazione
del peritando. Infine, con riferimento alla presa a carico psicoterapeutica ed
alla terapia farmacologica, ha sottolineato come dovessero continuare sulla
falsa riga di quanto già in atto per un periodo imprecisabile; ha ritenuto
utile, almeno all’inizio della liberazione condizionale, assegnargli un operatore
sociale di riferimento.
Il
13.5.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha interpellato, in ossequio
all’art. 62d cpv. 2 CP, la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi
per sapere se riteneva necessario un aggiornamento del suo rapporto 26.11.2007
o se esso poteva essere confermato. Il suo presidente, giudice Agnese
Balestra-Bianchi, il 14.5.2009 ha comunicato che la convocazione della
Commissione ed il successivo esame del caso erano questioni piuttosto
laboriose. Ha indicato che, come presidente, non aveva la competenza per
decidere se il rapporto reso fosse ancora valido o se dovesse essere
aggiornato. Era il giudice dell’applicazione della pena a dover decidere la
questione. Ha sottolineato che, qualora l’indagine per decidere se concedere la
liberazione condizionale si fosse avverata più lunga del termine dell’1.7.2009,
nulla ostava ad una proroga della misura ex art. 59 cpv. 4 CP per avere il
tempo di acquisire tutti gli elementi necessari.
f. Il 30.6/1.7.2009 l’avv. PR 1 – subentrata all’avv.
__________ nel patrocinio del qui ricorrente – ha comunicato al giudice
dell’applicazione della pena, che lo aveva richiesto, il “progetto di vita”
di RI 1. Questi prevedeva di andare a vivere a __________ presso la nonna
materna, dichiaratasi disposta ad accoglierlo. Aveva inoltre stabilito un
contatto con la responsabile del Servizio di patronato di __________, pronto ad
assisterlo. Il ricorrente aveva già a disposizione qualche soldo e stava
lavorando presso l’atelier di pulizia della __________. La sua intenzione era
quella di andare ad abitare presso la nonna, di continuare la psicoterapia e la
terapia farmacologica, di proseguire gli studi all’università e di trovare
un’attività lavorativa a tempo parziale (per, poi, avere un alloggio proprio).
g. Con
sentenza 2.7.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha mantenuto la misura
stazionaria (art. 59 CP) fino al 7.1.2010.
Il
giudice dell’applicazione della pena – esposte, come nella precedente sua decisione,
le vicende personali/penali di RI 1 e ricordato il diritto applicabile – ha
rimarcato che quest’ultimo aveva saputo compiere un percorso costruttivo e
positivo compatibilmente alla persistente malattia psichiatrica.
Il
perito aveva indicato come la sua pericolosità – comunque difficilmente
accertabile in casi del genere – fosse da ritenersi molto limitata e
verosimilmente ulteriormente diminuita negli ultimi mesi e come il trattamento
ambulatoriale fosse sufficiente per contenere il rischio di nuovi reati. La terapia
farmacologica – alla quale andava buona parte del merito dell’attuale suo stato
di salute – e la presa a carico psichiatrica dovevano essere continuate. Il
buon comportamento di RI 1 a __________ era stato chiaramente riconosciuto
dalla direzione dello stabilimento.
Il
“progetto di vita” elaborato appariva decisamente claudicante. Dallo
stesso emergeva chiaramente tra le righe che il padre, oltre a non più essere
patrocinatore di RI 1, non rientrava più nemmeno quale persona di riferimento
per garantire le adeguate risorse finanziarie al figlio in caso di liberazione
condizionale. Non a caso quest’ultimo era ritornato sul suo proposito di andare
a vivere da solo, decidendo di abitare con la nonna materna. Malgrado avesse
sostenuto di cercare un posto di lavoro a tempo parziale, nulla era maturato al
proposito. Restava peraltro da valutare se un simile impegno – studi
universitari e lavoro a tempo parziale – fosse effettivamente da lui
sopportabile. Era inoltre da affinare il progetto di sua presa a carico sul
territorio mediante un aggancio solido con l’Ufficio di patronato __________ ed
un riferimento ad un preciso operatore sociale (come richiesto dal perito). Ha
evidenziato che occorreva agire con estrema cautela e prudenza in
considerazione della gravità del reato commesso nei confronti di un famigliare
e della sua malattia. Non si poteva quindi prescindere da una valutazione
socio-ambientale da parte degli operatori dell’Ufficio di patronato di __________
inerente un’eventuale convivenza con la nonna. Era inoltre opportuno acquisire
agli atti un rapporto più completo del predetto Ufficio in capo al progetto di
presa a carico dettagliato.
Ha
pertanto confermato la strategia di procedere per tappe verso la liberazione
condizionale, prevedendo ora – qualora le condizioni fossero date – l’eventuale
concessione del regime del lavoro e dell’alloggio esterni. Ha ritenuto che si
poteva legittimamente pensare di delegare questa competenza alle autorità di esecuzione
__________ (posto come la concessione della liberazione condizionale restasse
nella competenza del giudice dell’applicazione della pena). Modo di procedere
che trovava conferma nel rapporto della Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi, rispettoso del principio della proporzionalità.
Ha
concluso che, allo stadio attuale del percorso terapeutico di esecuzione della
misura stazionaria, non erano ancora dati i presupposti legali per la
concessione della liberazione condizionale. Occorreva, infatti, che RI 1
svolgesse con successo la fase del lavoro e dell’alloggio esterni per un
periodo di circa sei mesi, preferibilmente mediante l’ausilio del controllo elettronico
(EM). Questo ulteriore alleggerimento – sempre accompagnato da un’adeguata
presa a carico medico-psichiatrica, educativa e contenitiva – permetteva di
acquisire ulteriori elementi di valutazione. Si trattava di procedere
gradualmente verso la liberazione condizionale del qui ricorrente RI 1.
h. Con
tempestivo gravame RI 1 postula la liberazione condizionale – con un periodo di
prova di due anni – con obbligo di sottoporsi a trattamento ambulatoriale (cura
farmacologica e psicoterapeutica) presso gli __________ di __________.
Il
ricorrente – riassunti i fatti precedenti alla decisione impugnata – ritiene
che il suddetto giudizio violi manifestamente gli art. 62 e 56a CP. Il
mantenimento della misura stazionaria non rispetterebbe più, da tempo, il
principio della proporzionalità ed i principi di base del diritto penale in
merito all’esecuzione di una misura.
Espone
di seguito i presupposti dell’art. 62 CP, ritenuti adempiuti. Le decisioni
1.7.2008 e 2.7.2009 del giudice dell’applicazione della pena indicherebbero che
la prognosi è assolutamente favorevole. In questo senso si sarebbero espressi anche
il perito psichiatrico, il dr. med. __________ e la direzione di __________.
Sostiene che, contrariamente a quanto
precisato nella decisione 1.7.2008 del giudice dell’applicazione della pena,
nulla sarebbe stato fatto dalle autorità di esecuzione delle pene e delle
misure per rispettare un alleggerimento della misura dopo sei/otto mesi a
partire dal suo trasferimento dal Canton Ticino a __________. Non sarebbe
quindi lui a dover patire l’inerzia delle autorità di esecuzione. Il fatto di
non avere ancora presentato gli esami universitari non potrebbe giustificare il
rifiuto della liberazione condizionale. Sosterebbe i citati esami nel corso
dell’autunno 2009.
Contesta
che il progetto di vita non sia chiaro e concreto. Incontrerebbe ed aiuterebbe
regolarmente la nonna. Il suo progetto di andare a vivere con quest’ultima sarebbe
una buona fase intermedia per acquisire sempre più autonomia ed indipendenza.
Potrebbe
ricevere aiuto dalle autorità di esecuzione __________ soltanto dal momento in
cui gli sarà concessa la liberazione condizionale. L’intenzione di andare a vivere
con la nonna materna sarebbe stata reputata in maniera positiva anche dai
medici della Clinica psichiatrica cantonale. Dal suo verbale di audizione
23.2.2009 si evincerebbe che aveva dichiarato, in presenza del padre, che
poteva contare sul sostegno finanziario di quest’ultimo. __________ avrebbe
confermato tale circostanza anche nel 2008. Il giudice dell’applicazione della
pena avrebbe inoltre mal interpretato i documenti fornitigli: avrebbe infatti
un peculio di quasi CHF 4'800.-- (e non di soli CHF 660.--).
La
misura di trattamento giusta l’art. 59 CP e la sua proroga non rispetterebbero
più il principio di proporzionalità: il ricorrente avrebbe eseguito con
successo il trattamento stazionario di turbe psichiche e si sarebbe reinserito
gradualmente dal profilo sociale. Il mantenimento della misura violerebbe anche
l’art. 56a CP.
Il
giudice dell’applicazione della pena, a’ sensi dell’art. 62 cpv. 3 CP, avrebbe
potuto obbligarlo a sottomettersi ad un trattamento ambulatoriale presso
l’Unità psichiatrica degli __________ di __________ e dare indicazioni alle
autorità di esecuzione sull’eventuale assistenza riabilitativa e sulle norme di
condotta.
RI
1 rileva, infine, di avere l’impressione di essere vittima di diniego di
giustizia: in realtà, nessuna autorità vorrebbe realmente decidere in merito
alla sua reale e futura reintegrazione, negandogli la possibilità di essere
messo alla prova in libertà.
i. Il
29/30.7.2009 il ricorrente – come aveva preannunciato nel suo gravame
13/14.7.2009 – ha inviato a questa Camera la dichiarazione 8.7.2009 del
direttore di __________ concernente lo stato del suo conto presso la struttura
(CHF 4'797.85) e la dichiarazione 15.7.2009 dell’__________, __________ [che,
in qualità di “institution d’action sociale” ha attestato che __________,
nonna di RI 1, non riceveva prestazioni di aiuto sociale].
Considerandi
1.
1.1.
Il giudice dell’applicazione della pena –
giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. c/i CPP, secondo cui è competente a prolungare le
misure terapeutiche stazionarie (art. 59 cpv. 4 CP) e ad adottare tutte le decisioni
relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria
(art. 62 e 62d cpv. 1 CP) – ha deciso di non liberare condizionalmente RI 1 e,
contestualmente, di mantenere la misura terapeutica stazionaria fino al
7.1.2010
1.2
Giusta
l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice
dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla
conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi
previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.
Il
gravame 13/14.7.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.
2.
2.1.
L’art.
62.
CP prevede, tra l’altro, che “l’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione
stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la
possibilità di essere messo alla prova in libertà” (cpv. 1), che “il
periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da
una misura di cui all’art. 59 (…)” (cpv. 2) e che “durante il
periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a
sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova,
l’autorità d’esecuzione può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire
norme di condotta” (cpv. 3) (StGB
PK – S. TRECHSEL / B. PAUEN BORER, Zurigo / S. Gallo 2008, n. 1 ss. ad art. 62
CP; BSK Strafrecht I – M. HEER, 2. ed., Basilea 2007, n. 6 ss. ad art. 62 CP).
Rispetto al diritto previgente, l’art. 62 CP disciplina
unicamente una liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria.
Come annota il Messaggio del Consiglio federale, le disposizioni sulla
liberazione da un trattamento stazionario sono notevolmente inasprite rispetto
al diritto previgente (Messaggio n. 98.038 del 21.9.1998, in FF 1999, p. 1669
ss., p. 1766).
2.2
La
liberazione condizionale è vincolata ad una prognosi favorevole circa il futuro
comportamento della persona sottoposta a misura.
Come
ricorda la dottrina, l’esame relativo alla liberazione condizionale da un trattamento
stazionario per la cura di turbe psichiche è estremamente delicato, in quanto
mette in concorrenza da una parte gli interessi dell’autore, e dall’altra
quelli della sicurezza pubblica.
Per
formulare la prognosi favorevole occorre domandarsi se esista ancora il pericolo
di altri comportamenti punibili. Non si tratta di una valutazione retrospettiva
del risultato del trattamento, ma una prognosi futura.
Per
formulare la prognosi, occorre valutare lo stato di salute attuale del
richiedente la liberazione, e chiedersi come si presenterebbe la situazione di
detta persona in stato di libertà, tenuto conto delle eventuali modalità di
messa in libertà.
Occorre
distinguere tra una valutazione del decorso di una terapia e gli aspetti di pubblica
sicurezza: un progresso nella terapia non significa a tutti i costi che
l’autore debba essere meno protetto (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n.
22.
ad art. 62 CP).
2.3
Per
operare detta valutazione, il legislatore ha previsto l’audizione
dell’interessato, un rapporto della direzione dell’istituzione dell’esecuzione
e, in determinati casi, l’allestimento di una perizia psichiatrica da parte di
un perito indipendente e di un rapporto di una Commissione di specialisti [“L’autorità
competente esamina d’ufficio o a richiesta se e quando l’autore debba essere
liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura o la misura debba essere
soppressa. Decide in merito almeno una volta all’anno. Sente dapprima il collocato
e chiede previamente una relazione alla direzione dell’istituzione di esecuzione.
Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 capoverso 1,
l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente
e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità
preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della
psichiatria. L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver
curato né assistito in altro modo l’autore” (art. 62d CP) (StGB PK – S. TRECHSEL / B. PAUEN BORER, op. cit., n.
1.
ss. ad art. 62d CP; BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 1 ss. ad art.
62d CP)].
2.4
Infine,
a’ sensi dell’art. 59 cpv. 4 CP “la privazione della libertà connessa al
trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque
anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e
vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al
rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua
turba psichica, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può
ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non
superiore a cinque anni” (StGB PK –
S. TRECHSEL / B. PAUEN BORER, op. cit., n. 15 ad art. 59 CP; BSK Strafrecht I –
M. HEER, op. cit., n. 123 ss. ad art. 59 CP).
3.
3.1.
La
procedura inerente la liberazione condizionale del ricorrente – stante la
natura dei reati da lui commessi (art. 64 cpv. 1 CP) – dispone tra l’altro,
come esposto, che il competente giudice decida dopo avere sentito una
commissione composta di rappresentanti
delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione
nonché della psichiatria (art. 62d cpv. 2
CP).
3.2
In
Ticino detto ruolo è stato assunto dalla Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi (art. 343 cpv. 1 CPP). Si compone di un giudice del Tribunale penale
cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante dell’autorità di
esecuzione della pena, di un rappresentante del settore della psichiatria e di
un avvocato iscritto nel registro cantonale (art. 343 cpv. 2 CPP).
Essa
interviene su domanda del giudice dell’applicazione della pena e dell’autorità
di esecuzione (art. 344 cpv. 2 CPP) e riferisce sulla personalità del
condannato (art. 344 cpv. 1 CPP).
3.3
L’Alta
Corte – pronunciandosi sulla facoltà del condannato, che aveva postulato la
liberazione condizionale (art. 86 CP), di ricusare i membri della Commissione
per l’esame dei condannati pericolosi – ha ritenuto che “(…) la commissione
chiamata a valutare la pericolosità del detenuto debba offrire garanzie di
imparzialità. Difatti, sebbene tale commissione assuma una funzione consultiva
e non giudicante, il suo parere è di sicuro rilievo per l’autorità che deve
pronunciarsi sulla liberazione condizionale. Posto come per pericolosità
pubblica si debba intendere, tra l’altro, il rischio che l’interessato commetta
nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale
di un’altra persona (art. 75a cpv. 3 CP), la valutazione della commissione
sulla pericolosità del detenuto è tale da influire in modo determinante sulla
formulazione della prognosi nell’ambito dell’esame della liberazione
condizionale. (…) Va inoltre rilevato che il parere della commissione è il
risultato di un’indagine interdisciplinare (v. FF 1999 1772), emesso quindi
dopo un esame del caso sotto il profilo psichiatrico, criminologico e
giuridico. In simili circostanze, seppur l’autorità competente non sia
vincolata dalla posizione della commissione, difficilmente si scosterà dalla
raccomandazione da questa espressa. Al detenuto deve quindi essere riconosciuta
la facoltà di far valere dei motivi di ricusa nei confronti dei membri della
commissione, analogamente a quanto avviene nei confronti degli esperti”
(decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 IV
289).
Il
Tribunale federale – in ragione della rilevanza del parere della Commissione
per la decisione del giudice dell’applicazione della pena – ha quindi riconosciuto
il diritto del condannato di ricusare tutti i suoi membri come fossero esperti,
ovvero periti. Attribuisce pertanto alla Commissione lo stato di perito
(cfr., in questo senso, BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 30 ad art. 62d
CP), ancorché essa formalmente non abbia questa natura giuridica.
In
queste circostanze, si può ritenere – alla luce di dette considerazioni
giurisprudenziali inerenti, segnatamente, la rilevanza del parere della
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi – che il suo rapporto debba
essere trattato alla stregua di una perizia (anche se – dal profilo formale –
non ha questo carattere).
4.
4.1.
Il
giudice dell’applicazione della pena – nel suo giudizio 2.7.2009 – ha indicato,
con riferimento alla procedura giusta l’art. 62d CP, che tutte le formalità
erano state da lui rispettate con l’audizione di RI 1 il 23.2.2009 e con
l’acquisizione agli atti del procedimento del rapporto 3.2.2009 della Direzione
della __________, della perizia 7.5.2009 del dr. med. __________ e del rapporto
26.11.2007
della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, rapporto che
“(…) mantiene la propria validità” (decisione 2.7.2009, p. 26, inc. GIAP
__________).
4.2
La
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi è stata interpellata il
9.10.2007
dal giudice dell’applicazione della pena nell’ambito della procedura
aperta in seguito ad istanza 5/6.7.2007 in capo alla liberazione condizionale
da misura terapeutica stazionaria. Il 26.11.2007 ha comunicato il suo rapporto.
Si
è di conseguenza espressa sul ricorrente quasi due anni fa.
Ora,
questa circostanza – di per sé – non compromette l’attendibilità del suo parere.
Il Tribunale federale – pronunciandosi sulle esigenze in merito al grado di attualità
di un rapporto peritale, giurisprudenza applicabile per analogia al parere
della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (cfr. considerando
3.3
) – ha ritenuto che il giudice può fondarsi su una perizia già agli atti se
è ancora sufficientemente attuale (nel rispetto del principio della
proporzionalità). L’elemento determinante non è il tempo trascorso dalla
redazione della perizia, ma l’evoluzione prodottasi da allora. E’ pertanto
concepibile che il giudice, per decidere, si basi su un parere peritale
relativamente vecchio se la situazione non è mutata nel frattempo; secondo le
circostanze, è sufficiente anche solo un complemento alla precedente perizia
(decisione TF 6B_555/2008 del 23.9.2008; DTF 128 IV 241).
La
situazione odierna di RI 1 non è tuttavia la stessa di quella del mese di
novembre 2007, quando la Commissione si è pronunciata. Allora, si trovava
ancora collocato presso la Clinica psichiatrica cantonale, aveva terminato gli
studi liceali e prevedeva di studiare a __________; oggi, è residente nel
Canton __________, alloggia presso la __________, segue una cura farmacologica
ed una psicoterapia, frequenta l’università ed intende andare a vivere con la
nonna materna e, successivamente, dopo avere trovato un lavoro a metà tempo, da
solo.
E’
quindi manifesto che le condizioni sulle quali fondarsi / dalle quali partire
per esprimersi sulla concessione della liberazione condizionale da misura
terapeutica non sono le medesime.
In
queste circostanze, non si comprende – perché il giudice dell’applicazione
della pena non lo spiega in violazione del diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2
Cost. [che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto a
decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato
nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle
eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve
poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito all’obbligo di
motivazione, decisione TF 1B_159/2009 del 26.8.2009; G. PIQUEREZ, Traité de procédure
pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2004, n. 214 s./260/576)] – per quali ragioni il rapporto 26.11.2007 della Commissione “(…) mantiene la propria
validità” (decisione 2.7.2009, p. 26, inc. GIAP __________).
Questa
conclusione – la piena validità del parere – sembra, in realtà, dovuta a “forza
maggiore”. Il 14.5.2009 il presidente della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi – interpellato il 13.5.2009 dal giudice dell’applicazione
della pena per sapere se ritenesse necessario un aggiornamento del suo rapporto
26.11.2007
o se esso potesse essere confermato – gli aveva comunicato che la
convocazione della Commissione ed il successivo esame del caso erano questioni
piuttosto laboriose, che – come presidente – non aveva la competenza per
decidere se il rapporto reso fosse ancora valido o se dovesse essere aggiornato,
che era il giudice dell’applicazione della pena a dover decidere la questione e
che – qualora l’indagine per risolvere se concedere la liberazione condizionale
si fosse avverata più lunga del termine dell’1.7.2009 – nulla ostava ad una
proroga della misura.
L’impossibilità,
di fatto, di acquisire agli atti un nuovo parere della Commissione rispettivamente
un complemento al rapporto 26.11.2007 [così come avvenuto con riferimento alla
perizia del dr. med. __________, al quale il giudice dell’applicazione della
pena aveva richiesto una (ri)valutazione di RI 1 (“Questo aggiornamento peritale
è indispensabile anche alla luce del trasferimento, nel frattempo intervenuto,
di RI 1 dalla Clinica psichiatrica cantonale di __________ al carcere aperto di
__________ nel Canton __________”, nomina di perito 1.4.2009)] non permette
tuttavia di accontentarsi di un rapporto non più attuale e di conseguenza di
prescindere dall’opinione, di oggi, della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi, in considerazione del suo ruolo – fissato dalla legge
all’art. 62d cpv. 2 CP – nella liberazione condizionale da misura terapeutica
stazionaria [cfr. decisione 2.7.2009 del giudice dell’applicazione della pena,
p. 30 (inc. GIAP __________), sul Messaggio del Consiglio federale circa i suoi
compiti; cfr., anche, considerando 3.3.)].
Spetta
peraltro alla Commissione di adeguatamente organizzarsi per ossequiare i suoi
compiti nell’ambito della citata liberazione.
4.3
Si
giustifica ritornare l’incarto al giudice dell’applicazione della pena affinché
acquisisca agli atti il parere attuale su RI 1 della Commissione per l’esame
dei condannati pericolosi rispettivamente un aggiornamento del di lei rapporto
26.11.2007
Dovrà,
poi, riesaminare la fattispecie e ripronunciarsi in merito.
5.
Questa
Camera, con giudizio 24.10.2008, aveva respinto il ricorso 11/14.7.2008 di RI 1
contro la decisione 1.7.2008 del giudice dell’applicazione della pena (inc.
GIAP __________) in difetto di prognosi favorevole, con riferimento in
particolare alla situazione abitativa futura presso la nonna. Aveva indicato
che “I competenti servizi cantonali
del Canton Ticino, rispettivamente del Canton __________ sono pertanto chiamati
a verificare concretamente la prospettiva di residenza del ricorrente presso la
nonna materna, in vista di un alloggio esterno (nel contesto di una misura
stazionaria) o di una liberazione condizionale (assortita da condizioni),
prevedendo e seguendo detto rapporto personale” (decisione 24.10.2008, p. 17, inc. CRP __________).
Ora,
trascorso quasi un anno, si deve constatare che tale accertamento non è (ancora)
stato fatto. Lo stesso giudice dell’applicazione della pena, nella decisione
qui impugnata, ha evidenziato che “grazie alla collaborazione dei competenti
servizi del Canton __________, si potrà durante i prossimi mesi concretizzare
un serio progetto di presa a carico di carattere medico, farmacologico,
psicologico, sociale, professionale e famigliare a favore di RI 1”
(decisione 2.7.2009, p. 31, inc. GIAP __________; cfr. anche p. 28 della
medesima decisione), programma che non deve essere procrastinato oltre: la
concretizzazione del progetto costringerà infatti il ricorrente a confrontarsi
con potenziali situazioni di stress (ciò
che permetterà alle competenti autorità di ulteriormente / meglio valutare il
suo caso).
L’accertamento
inerente la situazione della nonna materna, presso la quale il ricorrente
vorrebbe andare a vivere, è peraltro indispensabile anche con riferimento ai
compiti della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, che – per pronunciarsi
con il suo rapporto – deve, evidentemente, avere un quadro il più completo
possibile di tutti gli elementi che possono / potrebbero influenzare il
comportamento futuro di RI 1.
6.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 59/62 CP, 339/341 CPP
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 2.7.2009 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio
Albisetti Bernasconi (inc. GIAP __________) è annullata ai sensi dei considerandi.
§§ L’incarto
è ritornato al giudice dell’applicazione della pena che acquisirà agli atti un parere attuale su RI 1 della Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi rispettivamente un aggiornamento del di lei
rapporto 26.11.2007 e – di seguito – si (ri)pronuncerà sulla concessione della liberazione
condizionale da misura terapeutica stazionaria (art. 62 CP).
§§§ La misura terapeutica stazionaria
giusta l’art. 59 CP nei confronti di RI 1 è mantenuta fin quando il giudice
dell’applicazione della pena si potrà esprimere sulla concessione della
liberazione condizionale da misura terapeutica stazionaria (art. 62 CP).
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 600.-- (seicento) a titolo di
ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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