60.2009.27
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di patronato quale istante
20 febbraio 2009Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.27
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di patronato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.27
Lugano
20 febbraio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/27.1.2009
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere la messa a
disposizione di alcuni atti di un incarto penale;
premesso che l’istanza datata 16.1.2009 è
pervenuta al Ministero pubblico il 20.1.2009, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera con scritto 23/27.1.2009, preavvisando favorevolmente
la richiesta;
richiamate le osservazioni 10/11.2.2009 di PI
2, che comunica in particolare di non avere nulla in contrario alla messa a
disposizione all’Ufficio istante della documentazione che la riguarda
personalmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una segnalazione in virtù dell’art. 68 LSan da parte dell’Ospedale regionale
di __________ concernente la minorenne __________ (__________), il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per l’ipotesi di
reato di lesioni semplici a sfavore di una persona senza difese o della quale
doveva aver cura (art. 123 cifra 2 cpv. 2 CP), sfociato nel decreto di non
luogo a procedere 11.8.2008 emanato dal sostituto procuratore pubblico Marisa
Alfier (NLP __________).
2. Con
la presente istanza l’Ufficio di patronato chiede la messa a disposizione dei
verbali e il decreto di non luogo a procedere del surriferito incarto penale,
da cui emergerebbe una ricaduta da parte di PI 2 riguardo all’uso di sostanze stupefacenti.
Precisa al riguardo che si sta occupando di PI 2 a seguito di una sentenza di
condanna emanata il 16.2.2006 dal Bezirksgericht __________, mediante la quale
è stata ordinata una misura ambulatoriale per il controllo dell’astinenza
dall’uso di sostanze stupefacenti e che dal 20.7.2007 il mandato di Patronato è
stato conferito al Canton Ticino.
Come
esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico preavvisa favorevolmente
la richiesta. A suo giudizio l’Ufficio istante ha diritto a compulsare tali
atti per inviare un rapporto completo all’autorità penale che ha ordinato la
misura ambulatoriale.
PI
2, dal canto suo, comunica in particolare di non avere nulla in contrario alla
messa a disposizione all’Ufficio istante della documentazione che la riguarda
personalmente.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e
l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nella
fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’Ufficio istante nella sua
richiesta e la finalità per cui è chiesta la trasmissione dei verbali
d’interrogatorio e del decreto di non luogo a procedere – è chiaramente
adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP da parte sua
per eseguire al meglio le sue incombenze.
Copia
del verbale d’interrogatorio di polizia 11.7.2008 di PI 2 (senza allegati),
copia del verbale d’interrogatorio MP 31.7.2008 di PI 2 e copia del decreto di
non luogo a procedere 11.8.2008 (NLP __________) – dai quali emerge che la
stessa faceva uso di sostanze stupefacenti –, vengono trasmessi all’Ufficio
istante unitamente alla presente decisione.
5. L'istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Vista la particolarità della
fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster