60.2009.275
Istanza di ispezione degli atti
20 agosto 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.275
Data decisione, Autorità:
20.08.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.275
Lugano
20 agosto
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera;
sedente per statuire sull’istanza 15/17.7.2009
presentata dalla
IS 1
tendente a conoscere l’esistenza o meno
di un procedimento penale a carico di una sua dipendente, PI 1;
ritenuto che la richiesta, inviata
direttamente al Ministero pubblico, è stato trasmessa per competenza a questa
Camera, con scritto accompagnatorio del 16/17.7.2009, mediante il quale il
sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha comunicato di non avere obbiezioni
a comunicare all’istante l’apertura di un procedimento penale a carico della dipendente;
ritenuto che PI 1, interpellata, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una denuncia/querela, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di PI 1, per
fatti avvenuti, almeno in parte, sul posto di lavoro.
Fatti
2.Con scritto 15.7.2009 la IS 1 istante chiede la
conferma scritta dell’avvenuta apertura di un procedimento penale a carico
della dipendente, e ciò nella prospettiva di un licenziamento per motivi gravi.
Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere obbiezioni alla
comunicazione, mentre PI 1, interpellata, non ha preso posizione.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
Considerandi
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.
Nel presente caso è dato certamente un interesse
giuridico legittimo del datore di lavoro a conoscere l’esistenza e l’esito di
un procedimento penale a carico di una propria dipendente, a seguito di un
denuncia/querela operata da una paziente della clinica per fatti avvenuti,
almeno in parte, all’interno della stessa.
5.
Il procuratore potrà pertanto confermare da subito
l’esistenza di un procedimento penale, e comunicarne l’esito, tosto che lo stesso
sia cresciuto in giudicato.
6.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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