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Decisione

60.2009.279

Istanza di promozione dell'accusa

13 agosto 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.279

Data decisione, Autorità:

13.08.2009, CRP

Titolo:

Istanza di promozione dell'accusa

ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA

NON LUOGO A PROCEDERE

RICEVIBILITÀ

art. 186 CPP-TI

art. 284 cpv. 1 let. b CPP-TI

Incarto n.

60.2009.279

Lugano

13 agosto

2009/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di

promozione dell’accusa 27/28.7.2009 presentata da

IS 1

rappresentata dall’amministratore unico __________;

contro

il decreto di non luogo a procedere emanato

il 23.7.2009 dal procuratore pubblico Clarissa Torricelli (NLP __________)

nel quadro del procedimento penale di cui all'inc. MP __________

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il 20.7.2009

IS 1, rappresentata dal suo amministratore unico, ha denunciato PI 1, __________,

Considerandi

e PI 2, __________, per titolo di diffamazione, calunnia, favoreggiamento,

abuso di autorità, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (inc.

__________);

che con

decisione __________ il procuratore pubblico Clarissa Toricelli ha decretato il

non luogo a procedere in merito al procedimento sopraindicato, non ritenendo

dati gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati, e valutando la fattispecie

quale meramente civile;

che l'istanza

di promozione dell'accusa del 27/28.7.2009 non adempiva alle condizioni previste

dall'art. 186 cpv. 1 CPP e che pertanto con ordinanza 28.7.2009 la Camera dei ricorsi penali (CRP) ha

invitato l'istante ad emendare il proprio gravame;

che neppure

l'allegato 3/4.8.2009, in

evasione a quanto richiesto dalla CRP, rispetta i presupposti di cui all'art.

186.

cpv. 1 CPP, ritenuto che l'istante si limita a ribadire la sua tesi

accusatoria, senza confrontarsi con gli elementi costitutivi dei reati invocati,

senza dimostrare o rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico della denunciata, introducendo tra gli accusati il

medesima procuratore pubblico autore del decreto impugnato;

che in

presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte

lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla CRP, entro

dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del

denunciato o querelato;

che il primo

presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,

risultante da consolidata giurisprudenza (Rep. 1994 p. 115, 1989 p. 598, 1987

p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti: per

principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,

attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.

189.

CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della

parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti;

che in questo

senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte

dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado

circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;

che seconda

condizione (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da

assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già

acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza,

come alle competenze del giudice di merito;

che manifestamente

l'istanza non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarata

irricevibile, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come

dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore pubblico per osservazioni;

che la tassa

e le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate alla IS

1, __________.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché

ogni altra norma applicabile, per la tassa di giustizia e le spese gli art. 1

ss. e 39 lett. f LTG,

pronuncia

1. L'istanza è

irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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