60.2009.279
Istanza di promozione dell'accusa
13 agosto 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.279
Data decisione, Autorità:
13.08.2009, CRP
Titolo:
Istanza di promozione dell'accusa
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
NON LUOGO A PROCEDERE
RICEVIBILITÀ
art. 186 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2009.279
Lugano
13 agosto
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell’accusa 27/28.7.2009 presentata da
IS 1
rappresentata dall’amministratore unico __________;
contro
il decreto di non luogo a procedere emanato
il 23.7.2009 dal procuratore pubblico Clarissa Torricelli (NLP __________)
nel quadro del procedimento penale di cui all'inc. MP __________
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 20.7.2009
IS 1, rappresentata dal suo amministratore unico, ha denunciato PI 1, __________,
Considerandi
e PI 2, __________, per titolo di diffamazione, calunnia, favoreggiamento,
abuso di autorità, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (inc.
__________);
che con
decisione __________ il procuratore pubblico Clarissa Toricelli ha decretato il
non luogo a procedere in merito al procedimento sopraindicato, non ritenendo
dati gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati, e valutando la fattispecie
quale meramente civile;
che l'istanza
di promozione dell'accusa del 27/28.7.2009 non adempiva alle condizioni previste
dall'art. 186 cpv. 1 CPP e che pertanto con ordinanza 28.7.2009 la Camera dei ricorsi penali (CRP) ha
invitato l'istante ad emendare il proprio gravame;
che neppure
l'allegato 3/4.8.2009, in
evasione a quanto richiesto dalla CRP, rispetta i presupposti di cui all'art.
186.
cpv. 1 CPP, ritenuto che l'istante si limita a ribadire la sua tesi
accusatoria, senza confrontarsi con gli elementi costitutivi dei reati invocati,
senza dimostrare o rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico della denunciata, introducendo tra gli accusati il
medesima procuratore pubblico autore del decreto impugnato;
che in
presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte
lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla CRP, entro
dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del
denunciato o querelato;
che il primo
presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa,
risultante da consolidata giurisprudenza (Rep. 1994 p. 115, 1989 p. 598, 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti: per
principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione,
attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art.
189.
CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della
parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti;
che in questo
senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte
dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado
circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;
che seconda
condizione (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da
assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già
acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza,
come alle competenze del giudice di merito;
che manifestamente
l'istanza non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarata
irricevibile, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come
dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore pubblico per osservazioni;
che la tassa
e le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate alla IS
1, __________.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché
ogni altra norma applicabile, per la tassa di giustizia e le spese gli art. 1
ss. e 39 lett. f LTG,
pronuncia
1. L'istanza è
irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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