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Decisione

60.2009.28

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

11 maggio 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

di fiducia, avv. PR 1, di CHF 6’572.20 [di cui CHF 5'950.-- a titolo di

onorario (21 ore e 15 minuti a CHF 280.--/ora), CHF 158.-- di spese e CHF 464.20

di IVA (doc. 1.c annesso all’istanza 27/28.1.2009)];

che

alla luce della surriferita giurisprudenza, non è giustificato il

riconoscimento di una tariffa oraria di CHF 280.--, in applicazione dell’art.

12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007

(secondo cui nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile, le

ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di

CHF 280.-- l’ora per l’avvocato e di CHF 120.-- l’ora per il praticante; è

applicabile per analogia l’art. 11 cpv. 5), come domandato dall’istante;

che

dalla lettura dell’incarto penale emerge che il procedimento penale, nonostante

la gravità delle accuse mosse nei confronti dell’istante, non è stato

eccessivamente complicato e non imponeva approfondimenti particolari tali da

giustificare uno scostamento dalla prassi di questa Camera che riconosce una tariffa

di CHF 250.--/ora;

che il legale ha assunto il mandato dopo

l’emanazione del decreto di accusa ed ha sostanzialmente assistito il qui

istante nella preparazione del processo, nel dibattimento e nella stesura della

presente istanza;

che, come detto, la fattispecie non

presentava difficoltà particolari in fatto e/o in diritto, circostanza che

peraltro l’istante nemmeno sostiene;

che

determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che,

pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la

diligenza dimostrati, il dispendio orario indicato appare nondimeno

sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento ai "colloqui con il cliente"

(complessivamente 4 ore e 45 minuti) ed ai "colloqui con il cliente ed esame atti istruttori" (complessivamente 6 ore e 30 minuti), che viene

ridotto a 8 ore;

che

– tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 18 ore a

CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 4'500.--;

che

le spese sono ammesse in CHF 158.--, come postulato;

che

l’IVA ammonta a CHF 354.-- (calcolata al 7.6% su CHF 4'658.--);

che

di conseguenza al qui istante va rifusa, a titolo di spese legali, la somma complessiva

di CHF 5'012.--;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che

l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta

dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il

procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del

23.2.2004)];

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante chiede la rifusione dell’importo di CHF

707.50, di cui CHF 310.-- per spese di trasferta [cinque trasferte __________

(5 x 62 km, a CHF 1.--/km), di cui quattro per recarsi dal suo patrocinatore e

una per recarsi al pubblico dibattimento] e CHF 397.50 per perdita di guadagno

(pari a 2,5 giorni a CHF 159.--/giorno);

che vi è, di principio, un nesso di

causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi

confronti e le spese di trasferta;

che

ciononostante quattro delle cinque trasferte restano a carico del qui istante, in

applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a contenere e a ridurre il danno (art. 44 CO), considerato che egli avrebbe potuto

scegliere un patrocinatore a __________ (essendo domiciliato a __________), e

non a __________, per evitare dette spese di trasferta;

che

si giustifica quindi ammettere le spese di una sola trasferta (quella per

recarsi al pubblico dibattimento), e ciò limitatamente a CHF 26.80 pari al

costo odierno del bus e del biglietto ferroviario di seconda classe [__________–

__________ – __________ – __________ – __________, sempre in applicazione del

principio secondo cui il danneggiato è tenuto a contenere il nocumento (art. 44

CO)];

che,

per quanto concerne la rifusione del dispendio orario per l’interrogatorio di

polizia, per i colloqui con il suo patrocinatore, per le trasferte e per il pubblico

dibattimento, IS 1 domanda il risarcimento di CHF 397.50 [pari a 2,5 giorni a

CHF 159.--/giorno in ragione della sua professione (lavoratore indipendente)];

che

dalla sentenza 20.10.2008 emanata del giudice della Pretura penale risulta che

in quel periodo IS 1 era attivo nel campo della telefonia mobile e si occupava

dell’assistenza e dell’installazione di apparecchi distributori di carte

telefoniche (sentenza con motivazione 20.10.2008, p. 5, inc. __________; cfr.

anche istanza 27/28.1.2009, p. 4);

che

si può quindi reputare che la

sua attività professionale gli avrebbe permesso una certa flessibilità

nell’organizzazione del lavoro e pertanto una certa coordinazione con gli

impegni dipendenti dal procedimento penale, e ciò sempre in applicazione

dell’art. 44 CO, in considerazione del principio secondo cui il danneggiato è

tenuto a contenere e a ridurre il danno;

che di conseguenza nulla gli è dovuto a questo

Considerandi

titolo, ritenuto, in ogni caso, che IS 1 non ha sufficientemente comprovato,

come gli incombeva [N.

SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP,

p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece

parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione

prodotta dall'accusato prosciolto”], l’asserita perdita di guadagno dovuta

al procedimento penale;

che, in effetti, l’istante ha calcolato l’asserita perdita di guadagno,

prendendo in considerazione un

reddito imponibile annuo di CHF 35'000.-- –

importo peraltro accertato dal

Ministero pubblico –, corrispondente ad un guadagno giornaliero

ipotetico di CHF 159.-- (istanza 27/28.1.2009, p. 3 e doc. 1.d ivi annesso);

che

il calcolo così come proposto è teorico e non è evidentemente sufficiente per provare

un possibile mancato guadagno subito;

che

l’istante avrebbe perlomeno dovuto e potuto produrre della documentazione attestante

l’asserita perdita di guadagno, indicando, ad esempio, a quali lavori avrebbe

dovuto rinunciare a causa del procedimento penale e quantificando l’effettivo

danno subito;

che non può quindi esigere il risarcimento

di un danno materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli

elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42

cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);

che tenuto conto di quanto sopra

esposto, quale danno materiale, all’istante va rifuso l’importo complessivo di

CHF 26.80;

che l'indennità prevista dall'art. 317 ss.

CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato

prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa

alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es.

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che

lo Stato non è infatti tenuto al

versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un

pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono

stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota

5.

);

che l’istante sostiene in

particolare che il procedimento penale gli avrebbe causato "(…) una sofferenza personale

protrattasi per oltre due anni costituita dal doversi presentare a vari atti

procedurali: di polizia, dibattimentali penali e di patrocinio" e che

"(…), una parte non indifferente di tale sofferenza è stato il dover rimanere

a lungo tempo nell’incertezza dell’esito del procedimento penale";

che assevera inoltre che

"il tipo di reato ascrittogli dal Ministero pubblico era tale da

intaccare la sua attività professionale di installatore e addetto all’assistenza

di apparecchi distributori di carte per la telefonia (con relativi prelievi dei

contanti raccolti dagli apparecchi in oggetto)", da cui sarebbe

scaturito "(…) un marcato timore di perdere la sua attività

professionale", chiedendo un’indennità per torto morale di CHF 500.--

(istanza 27/28.1.2009, p. 4);

che durante la fase

istruttoria IS 1 è stato interrogato una volta sola in sede di polizia (verbale

d’interrogatorio di polizia 30.11.2006 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 9/12.2.2007, AI 1);

che

non ha prodotto alcun certificato medico attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica in relazione al procedimento penale rispettivamente

all’asserito timore di perdere la sua attività professionale;

che

non ha inoltre comprovato che la sua attività lavorativa sarebbe stata

intaccata a causa del procedimento penale avviato nei suoi confronti;

che

a ciò aggiungasi che non risulta – e l’istante peraltro nemmeno lo sostiene –,

che la vicenda abbia avuto una risonanza mediatica, come rettamente rilevato

dalla Divisione della giustizia nelle sue osservazioni 5/6.2.2009;

che egli non ha dunque

concretamente dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla

salute fisica, psichica o alla sua reputazione personale e/o professionale;

che

nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti

derivanti dal procedimento penale;

che questa conclusione tiene conto del

resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato

dalla sentenza 20.10.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e

dalla presente decisione;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che

protesta infine ripetibili di

questa sede;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere lavorativo può inoltre essere

reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il parziale accoglimento dell’istanza – va

pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

ad IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 5'538.80, di cui CHF 5'012.--

per spese legali, CHF 26.80 per danni

materiali e CHF 500.-- per

ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 1’300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 1’350.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 450.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 20.10.2008 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________),

rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli

art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'538.80.

2. La tassa di giustizia di CHF 1'300.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'350.-- (milletrecentocinquanta),

sono poste a carico IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 450.-- (quattrocentocinquanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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