60.2009.282
Istanza di ispezione degli atti
20 agosto 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2009.282
Data decisione, Autorità:
20.08.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.282
Lugano
20 agosto
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/29.7.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________;
richiamate le osservazioni 31.7/3.8.2009
del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che preavvisa favorevolmente la
richiesta;
richiamate altresì le osservazioni
7/10.8.2009 di PI 2 che non si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della denuncia 17.10.2008, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (__________) a carico di PI 2 per titolo di falsità in documenti.
L’incarto è allo stadio delle informazioni preliminari. Con scritto 12.5.2009
il procuratore pubblico ha segnalato all’ispettorato fiscale, con riferimento
all’art. 181 CPP, che nel corso dell’inchiesta sono emersi elementi che
potrebbero configurare delle ipotesi di infrazioni fiscali (AI 24).
2. Con la presente istanza la IS 1, richiamata
in particolare la surriferita segnalazione, chiede l’autorizzazione per
compulsare l’intero incarto penale allo scopo di verificare la completezza dei
dati fiscali della persona coinvolta nell’inchiesta.
Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico preavvisa favorevolmente la richiesta
e PI 2 non vi si oppone.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.
Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP).
Il
CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di
terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,
si applica la procedura dell’art. 27 CPP.
Questo
risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato
in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione
speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa
ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a
questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc.
60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando
a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la
cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in
alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente
inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione
della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del
28.7.2008, cons. 6):
“D'altronde
l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la
necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.
La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione
fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità
di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in
quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II
407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come già in
passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella
consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento
e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna
necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a
documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la
stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del
procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE
1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La
giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di
esame da parte dell'autorità fiscale.
In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non
sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di
consultare indistintamente e senza
obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)”.
5. Nel
caso in esame, ritenuta la segnalazione del procuratore pubblico, i motivi
addotti dalla IS 1 istante, e la non opposizione di PI 2, si deve ammettere
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP,
poiché i fatti alla base del procedimento penale potrebbero avere una rilevanza
in ambito fiscale.
Questa
Camera autorizza un rappresentante della IS 1 istante ad accedere all’intero
incarto penale MP __________, e, se necessario, lo autorizza a fotocopiare esclusivamente
Fatti
i documenti strettamente necessari ai fini del procedimento fiscale.
Considerandi
6.
L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde
dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP,
112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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