60.2009.287
Istanza di ispezione degli atti
13 agosto 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.287
Data decisione, Autorità:
13.08.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.287
Lugano
13 agosto
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/31.7.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale (MP ____________________;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera con scritto 30/31.7.2009, senza formulare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una denuncia contro ignoti sporta da __________
in data 30/31.1.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc.
MP __________).
2.Dagli atti dell’incarto emerge che la Commissione di
vigilanza sanitaria, a seguito di una denuncia, sta istruendo un procedimento
amministrativo nei confronti dei dottori __________, ed ha chiesto di potere
esaminare gli atti dell’incarto di cui sopra (AI 14).
3.Con la presente istanza il dr. med. __________, quale
liquidatore della società istante, chiede al Ministero pubblico di conoscere i
motivi per cui la IS 1 sarebbe stata implicata nel procedimento penale di cui
all'inc. __________, nonché chiede di sapere a che stadio si trovi la procedura.
4.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5.__________ fonda la richiesta con riferimento alla sua
carica di liquidatore della società istante, con l’intenzione di conoscere i
motivi dell’implicazione della IS 1 nel procedimento penale nonché di sapere
l’esito di quest’ultimo, senza indicare ulteriori motivazioni.
6.La richiesta va respinta poiché con l’istanza non è
dimostrata l’esistenza di un legittimo interesse giuridico a favore della società
ora in liquidazione a conoscere gli atti e l’esito del procedimento penale di
cui all'inc. MP __________.
Considerata
l’esistenza di un procedimento amministrativo della Commissione di vigilanza
sanitaria a carico anche del liquidatore della __________, verosimilmente per i
medesimi fatti, esiste un possibile conflitto di interesse, ciò che giustifica
ulteriormente maggiore prudenza da parte di questa Camera nell’ammettere un
interesse giuridico legittimo della società istante.
Fatti
7.L’istanza è respinta. la tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico di chi le ha generate.
pronuncia
1.
L’istanza è respinta.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 250.- e le spese di CHF 50.-, per complessivi CHF
300.
- (trecento), sono posti a carico della IS 1, __________.
3.
Rimedio
di diritto
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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