60.2009.293
Istanza di ispezione degli atti
11 settembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.293
Data decisione, Autorità:
11.09.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.293
Lugano
11 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/5.8.2009
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto
di polizia relativo ad un procedimento penale per abuso di carta di credito;
richiamate le osservazioni 19/20.8.2009 del
procuratore pubblico Moreno Capella mediante le quali chiede che l’istanza
venga esaminata alla luce della costante giurisprudenza di questa Camera;
richiamate le osservazioni 21.8.2009 di PI
2 mediante le quali autorizza l’invio del rapporto di polizia;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una segnalazione da parte di PI 2, operata
su consiglio dell’istituto istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale contro ignoti per titolo di acquisizione illecita di dati e abuso di un
impianto per l’elaborazione di dati (inc. __________) in relazione ad una serie
di prelievi mediante carta di credito avvenuti il 9.6.2009 a __________. Nell’ambito
di detto procedimento la polizia cantonale ha allestito un rapporto datato 23.6.2009
(AI 1).
Considerandi
2.
Con la presente procedura, l’istituto bancario istante
chiede di poter ricevere copia del surriferito rapporto di polizia. Il procuratore
pubblico si è rimesso alla decisione di questa Camera, mentre PI 2 ha
autorizzato la trasmissione del rapporto.
3.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel presente caso è pacifico l’interesse della banca
istante ritenuto come il conto su cui sono addebitati i prelievi della carta di
credito oggetto di malversazioni sia presso il IS 1.
5.
L’istanza è accolta. Fotocopia del rapporto 23.6.2009
sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istituto richiedente.
6.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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