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Decisione

60.2009.293

Istanza di ispezione degli atti

11 settembre 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.293

Data decisione, Autorità:

11.09.2009, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2009.293

Lugano

11 settembre

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/5.8.2009

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un rapporto

di polizia relativo ad un procedimento penale per abuso di carta di credito;

richiamate le osservazioni 19/20.8.2009 del

procuratore pubblico Moreno Capella mediante le quali chiede che l’istanza

venga esaminata alla luce della costante giurisprudenza di questa Camera;

richiamate le osservazioni 21.8.2009 di PI

2 mediante le quali autorizza l’invio del rapporto di polizia;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito di una segnalazione da parte di PI 2, operata

su consiglio dell’istituto istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento

penale contro ignoti per titolo di acquisizione illecita di dati e abuso di un

impianto per l’elaborazione di dati (inc. __________) in relazione ad una serie

di prelievi mediante carta di credito avvenuti il 9.6.2009 a __________. Nell’ambito

di detto procedimento la polizia cantonale ha allestito un rapporto datato 23.6.2009

(AI 1).

Considerandi

2.

Con la presente procedura, l’istituto bancario istante

chiede di poter ricevere copia del surriferito rapporto di polizia. Il procuratore

pubblico si è rimesso alla decisione di questa Camera, mentre PI 2 ha

autorizzato la trasmissione del rapporto.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha

precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce

che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi

penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali

fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso è pacifico l’interesse della banca

istante ritenuto come il conto su cui sono addebitati i prelievi della carta di

credito oggetto di malversazioni sia presso il IS 1.

5.

L’istanza è accolta. Fotocopia del rapporto 23.6.2009

sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istituto richiedente.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico

di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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