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Decisione

60.2009.294

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danni materiali. Torto morale

21 gennaio 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

di complessivi CHF 15'936.30 [di cui CHF 12'800.-- di onorario (51 ore e 20

minuti a CHF 250.--/ora), CHF 2'010.70 di spese e CHF 1'125.60 di IVA (doc. 3)];

che

la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale,

non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio,

considerato che il caso non imponeva approfondimenti particolari, circostanza

che difatti l'istante non sostiene;

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

in particolare appare eccessivo l'onorario esposto con riferimento alle

telefonate e alle trasferte da __________ al Carcere (esposte in 90 minuti), al

Ministero pubblico di __________ (esposte in 90 minuti) ed al Ministero

pubblico di __________ (esposte in 120 minuti);

che

viene quindi ammesso un onorario pari a 43 ore a CHF 250.--/ora, come postulato,

per complessivi CHF 10'750.20, di cui 525 minuti inerenti le telefonate, 520 minuti

inerenti le trasferte, 310 minuti inerenti gli incontri con il cliente / terzi,

210 minuti inerenti l'interrogatorio (dalle 14.15 alle 17.45, AI 2.2), 80

minuti inerenti l'audizione della minore, 465 minuti (come esposto) inerenti

gli scritti, 240 minuti inerenti la compulsazione e lo studio dell'incarto, 230

minuti inerenti la domanda di libertà provvisoria, le osservazioni al ricorso

presentato al GIAR da __________ e l'istanza di complemento d'inchiesta;

che a questo importo vanno

aggiunte le spese, riconosciute in CHF 1'930.70, ridotte a CHF 54.-- quelle

inerenti le trasferte a __________ [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA):

secondo “l’indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano,

Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia”)];

che l'IVA ammonta a CHF

963.75;

che a IS 1 va pertanto

rifuso, a titolo di spese legali legate al procedimento penale, l'importo di

CHF 13'644.65;

che per gli interessi

moratori sono applicabili disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno

riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione

agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall'introduzione in data

4.8.2009 della presente istanza;

che,

con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli

della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi

successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al

“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum

emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa

o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l'istante postula dapprima la rifusione delle spese da lui sopportate per le trasferte

dal suo luogo di domicilio (__________) allo studio del suo avvocato (__________)

per un ammontare totale di CHF 498.--: "(…) il signor IS 1, al fine di

adeguatamente preparare la sua difesa e partecipare all'istruttoria, così come

richiesto dal PP, ha dovuto affrontare quattro trasferte (…)" (istanza

4/5.8.2009, p. 4);

che vi è evidentemente un

nesso di causalità adeguato (cfr. al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F.

B., inc.1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e

la citata pretesa;

che tuttavia, per quanto

concerne la pretesa inerente la trasferta di sabato 14.3.2009 ["(…)

incontro con l'avv. __________ presso lo studio di __________" (istanza

4/5.8.2009, p. 4)], dalla documentazione prodotta dall'istante, emerge che tale

incontro era essenzialmente volto all'allestimento della presente istanza (cfr.

doc. 39);

che non si può

ragionevolmente sostenere che fosse necessario un incontro tra l'istante ed il

suo patrocinatore per l'allestimento di tale istanza;

che vanno dunque riconosciuti

CHF 333.60 a titolo di spese per le trasferte sopraindicate;

che IS 1 afferma inoltre che "(…)

al fine di potersi recare agli incontri con il proprio legale a __________ o di

potere partecipare alle udienze presso il PP, ha dovuto prendere delle giornate

di libero, e quindi non pagate dal datore di lavoro (…)" (istanza

4/5.8.2009, p. 4);

che "(…) al momento

del suo arresto il signor IS 1 lavorava quale elettricista presso la ditta __________

di __________ (8 ore al giorno) con una paga oraria lorda base di Fr. 28.25, a

cui vanno aggiunti (…): l'8.33% per la tredicesima (…); il 3% per giorni festivi;

il 11.33% per le vacanze (…); per un totale di Fr. 35.00 lordi per ora (…). Per

la giornata relativa al 15 febbraio 2008 (…) va quindi riconosciuto l'importo

di Fr. 280.00 (8 ore a Fr. 35.00) oltre interessi a far tempo dal 1 marzo 2008 ovvero

la scadenza della relativa mensilità. (…). A far tempo dal mese di maggio 2008,

il signor IS 1 lavora quale elettricista presso la ditta __________ di __________

(…), con una paga oraria di Fr. 26.85 lorda (…), che corrisponde a Fr. 214.80

lordi al giorno. Importo a cui vanno aggiunti: l'8.33% per la tredicesima (…);

il 3% per giorni festivi; il 11.33% per le vacanze (…); per un totale quindi di

Fr. 33.25 lordi, (…). Per le giornate relative al 19 marzo, 28 maggio 2008 e al

14 maggio 2009, va quindi riconosciuto l'importo di Fr. 266.00 per giornata (8

ore a Fr. 33.25 lordi) per un totale di Fr. 798.00, oltre interessi a far tempo

dalle relative scadenze mensili (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 5);

che l'istante afferma inoltre

che "(…) questa somma verrà notificata come reddito ai fini della

deduzione degli oneri sociali (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 4);

che tuttavia giusta la

recente giurisprudenza di questa Camera (cfr. sentenza 29.12.2008, inc. __________;

sentenza 29.12.2008, inc. __________), l'istante ha diritto a vedersi versare

quale importo per perdita di guadagno, l'importo netto che il datore di lavoro

gli avrebbe accreditato, senza diritto al rimborso di quote e contributi di

natura sociale;

che pertanto a IS 1 va rifuso

l'importo di CHF 240.-- (8 ore a CHF 30.--) per la giornata del 15.2.2008, CHF

240.-- (8 ore a CHF 30.--) per la giornata del 19.3.2008 e CHF 228.-- (8 ore a

Fr. 28.50) per la giornata del 28.5.2008;

che l'istante postula inoltre

la rifusione della perdita di guadagno per il carcere preventivo sofferto: "(…)

durante i 21 giorni di carcerazione, il signor IS 1 non ha potuto evidentemente

recarsi al lavoro presso la ditta G. __________ di __________, dove era attivo

quale elettricista. (….) Si deve quindi riconoscere l'importo di Fr. 5'880.00

(8 ore a Fr. 35.00 = Fr. 280.00 per 21 giorni), oltre interessi del 5% a far

tempo dalle singole cadenze mensili (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 5 s.);

che vi è evidentemente un

nesso di causalità adeguato (cfr. al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F.

B., inc.1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e

la citata pretesa;

che tuttavia non si può

pensare che l'istante, se non si fosse trovato in carcere, avrebbe lavorato

tutti i 21 giorni (feriali e non), così come da lui sostenuto;

che pertanto, in relazione a

quanto sopraindicato, e agli attestati di salario da lui prodotti, si

riconoscono a IS 1 CHF 3'360.-- (8 ore a CHF 30.-- per 14 giorni) a titolo di

perdita di guadagno per avvenuta carcerazione;

che l'istante chiede inoltre

la rifusione di CHF 419.65 per il danno effettuato dalla polizia alla porta del

suo appartamento: "(…) nel corso del mese di febbraio 2008, la polizia __________

ha effettuato, su ordine del PP Branda, una perquisizione presso l'appartamento

del signor IS 1 a __________. (…). La polizia __________ ha quindi scassinato

la serratura/cilindro della porta d'entrata del suddetto appartamento. Una

volta terminata la perquisizione, è stata montata un'altra serratura/cilindro,

non però conforme al piano chiavi della palazzina. Il proprietario dell'immobile

ha quindi chiesto al signor IS 1 di provvedere alla sostituzione della

serratura/cilindro (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 6);

che egli ha prodotto in

merito il preventivo 10.2.2009 della ditta __________ di __________ (doc. 13);

Considerandi

che vi è un nesso di

causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi

confronti e la posta di danno qui pretesa;

che si giustifica quindi

ammettere tale spesa;

che l'istante chiede inoltre

il risarcimento della somma di CHF 1'230.90 per le spese mediche da lui

sopportate e non coperte dalla cassa malati: "(…) a seguito dell'apertura

della procedura penale in questione e delle conseguenze che ne sono derivate

(…) il signor IS 1 ha dovuto far capo ad un sostegno psichiatrico nella persona

del dr. __________ di __________. (…) I costi relativi alle sedute psichiatriche

non coperti dalla Cassa malati devono essere posti a carico dello Stato

(…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 7);

che in merito egli ha

prodotto un certificato medico del dr. med. __________ ["(…) À la suite

des événements de la fin 2008

et du début 2009, et

surtout après son incarcération du 25 janvier au 14 février 2009, un soutien

psychothérapeutique est nécessaire à raison de 1 à 2x/mois (…)" (certificato medico 8.4.2009, doc. 15)] e

le fatture di quest'ultimo del 14.11.2008, del 19.1.2009, del 27.2.2009 e del

30.4.2009

dalle quali emergono le visite effettuate dall'istante ["(…)

consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier

recours (…)" (doc. 17)];

che in base dunque alle

dichiarazioni del medico curante è lecito ammettere un nesso di causalità

naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e

le spese inerenti le visite mediche in oggetto;

che si riconoscono pertanto

CHF 1'230.90;

che IS 1 postula inoltre la

rifusione delle spese di patrocinio inerenti la procedura davanti alla

Commissione tutoria ["(…) l'apertura dell'inchiesta penale (…), ha avuto,

quale effetto immediato e diretto, la sospensione del suo diritto di visita nei

confronti dei suoi figli __________ e __________ (…). Al fine di correttamente

tutelare i suoi diritti, e quindi indirettamente quelli dei suoi figli, nella

procedura di diritto tutorio innanzi alla CTR e alle varie istanze superiori, il

signor IS 1 ha dovuto far capo al sottoscritto legale (…)" (istanza

4/5.8.2009, p. 7)], le spese di trasferta per recarsi presso la CTR di __________

per essere ascoltato nell'ambito dell'istanza per l'ottenimento del ripristino

del diritto di visita e la perdita di guadagno per l'assenza, per tale giorno,

dal posto di lavoro;

che da quanto emerge dagli

atti la Commissione tutoria regionale di __________, con decisione 29.1.2008,

ha sospeso il diritto alle relazioni personali tra __________, IS 1 ed i figli __________

e __________, preso atto della "(…) richiesta urgente pervenutaci il

28.1.2008

dal Ministero pubblico di __________ che ordina l'immediata e

provvisoria sospensione delle relazioni personali tra i minori ed i propri

genitori in quanto lo scorso 25.1.2008 il Procuratore pubblico Avv. Mario

Branda ha disposto l'arresto di due familiari di __________ e __________ __________

(…)" (decisione CTR n. __________, 29.1.2008, doc. 18);

che pertanto anche questa

posta di danno può essere considerata in nesso causale con il procedimento

penale aperto nei confronti dell'istante;

che di conseguenza vengono

riconosciuti a IS 1 CHF 3'859.35, come esposto, per spese legali inerenti la

procedura davanti alla Commissione tutoria [11 ore e 45 minuti a CHF

250.

--/ora, spese di cancelleria e IVA (doc. 36)], CHF 164.40 per spese di

trasferta (__________) e CHF 228.-- (8 ore a Fr. 28.50) per perdita di

guadagno;

che vanno pertanto

riconosciuti a IS 1 CHF 10'303.90 a titolo di risarcimento per danni materiali,

oltre interessi del 5% come richiesti;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §

109.

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269

e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113

Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.

1998.

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere

un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione

della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistano particolari

motivi che ne giustifichino una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del

5.5.1997

e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di

transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S.

R., inc. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

al proposito l'istante postula la rifusione di CHF 4'200.-- per il risarcimento

del torto morale subito;

che

IS 1 è stato arrestato il 25.1.2008 con le accuse di atti sessuali con

fanciulli, violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con persone

incapaci di discernimento o inette a resistere e violazione del dovere di

assistenza o educazione (AI 3.1, 3.3);

che, il giorno seguente, la

misura è stata confermata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula

Züblin (AI 4.2);

che l'accusato è stato

scarcerato il 14.2.2008 (AI 9.15);

che IS 1 è pertanto stato

privato della libertà personale per ventuno giorni;

che per la detenzione

preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato l'importo richiesto

di CHF 4'200.--;

che occorre ora verificare se

nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della

personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma;

che l'istante afferma che il

danno alla sua reputazione e alla sua credibilità, soprattutto nel suo ruolo di

padre, è stato gravissimo: "(…) essere accusati ed arrestati con

l'accusa di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale, coazione sessuale

(…) nei confronti della propria figlia, per un padre di famiglia, (…),

significa averlo posto in una situazione di fortissima umiliazione e

prostrazione nei confronti della figlia e della di lei madre. Significa avergli

fatto perdere ogni credibilità nel suo ruolo di padre, insinuando inoltre nei

familiari il dubbio, la sfiducia, praticamente irrecuperabile, anche se si

viene in seguito assolti (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 9);

che il procedimento penale

aperto nei suoi confronti e le sue conseguenze (in riferimento al certificato

medico ed alla procedura davanti alla commissione tutoria), hanno indubbiamente

segnato IS 1 a livello psicologico;

che tenuto conto di quanto

sopra esposto e delle particolari accuse infamanti rivolte all'istante, questa

Camera ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale

in complessivi CHF 3'000.--;

che l'istante protesta

inoltre le ripetibili di questa sede pari a CHF 3'181.-- (doc. 39);

che, nella commisurazione

dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità, questa

Camera, oltre il principio di cui all'art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare

in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell'istanza

non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l'onere lavorativo può

del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva già la fattispecie;

che sulle ripetibili non

vengono riconosciuti interessi di mora;

che va pertanto ammesso,

tenuto conto della tariffa oraria di CHF 250.-- applicata, l'importo di CHF 1'500.--,

comprendente onorario, spese ed IVA;

che alla luce delle suddette

considerazioni, al qui istante va rifuso l'importo complessivo di CHF

32'648.35, di cui CHF 13'644.45 per spese legali, CHF 10'303.90 a titolo di

risarcimento per danni materiali, CHF 7'200.-- per riparazione del torto morale

subito e CHF 1'500.-- per ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 1'800.-- e

le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'850.--, sono poste a carico del

qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 600.--.

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 1.10.2008 del procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 32'648.55, oltre interessi del 5%:

- su CHF 960.-- dall’ 1.2.2008,

-

su CHF 7'200.-- dal 14.2.2008,

-

su CHF 14.80 dal 15.2.2008,

-

su CHF 2'640.-- dall’ 1.3.2008,

-

su CHF 240.-- dall’ 1.4.2008,

-

su CHF 164.40 dal 19.5.2008,

-

su CHF 154.40 dal 28.5.2008,

- su

CHF 228.-- dall’ 1.6.2008,

- su

CHF 228.-- dall’ 1.7.2008,

-

su CHF 19'318.95 dal 4.8.2009.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1'850 (milleottocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 600.-- (seicento).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del

valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.

1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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