60.2009.294
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danni materiali. Torto morale
21 gennaio 2010Italiano21 min
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Numero d'incarto:
60.2009.294
Data decisione, Autorità:
21.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danni materiali. Torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.294
Lugano
21 gennaio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.8.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR
1
tendente ad ottenere, in relazione
all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 1.10.2008
emanato dal procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), un'indennità
ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 17/19.8.2009 della
Divisione della giustizia, che "si rimette alle osservazioni che presenterà
il Ministero pubblico", e 2/3.9.2009 del procuratore pubblico che
comunica di rimettersi al giudizio di questa Camera rilevando tuttavia nel
contempo che "(…) parte non trascurabile degli oneri indicati dall'istante
si riferiscono alla procedura davanti alla CTR e non concernono direttamente il
procedimento penale";
ritenuto che l'istante interpellato da
questa Camera ha dichiarato che "(…) le spese di patrocinio e le altre
poste di danno fatte valere con istanza 4/5 agosto 2009, non sono state né
coperte, né anticipate, né garantite da compagnie d'assicurazione o da
terzi";
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che IS 1 è stato arrestato il
25.1.2008 con le accuse di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale,
coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette
a resistere e violazione del dovere di assistenza o educazione, per avere "(…)
nel periodo __________, a __________ e altre località, in almeno 5 occasioni
avuto rapporti sessuali completi con __________ (__________)" (AI 3.1,
3.3);
che, il giorno seguente, la
misura è stata confermata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula
Züblin per l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di
preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente di bisogni
dell'istruzione per pericolo di collusione (AI 4.2);
che l'accusato è stato
scarcerato il 14.2.2008 (AI 9.15);
che con decisione 1.10.2008
(ABB __________), motivata in data 6.2.2009, il procuratore pubblico ha
decretato l'abbandono del procedimento penale per insufficienza di prove;
che con l'istanza in esame,
presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede
che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli,
quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale,
l'importo di CHF 46'713.60 di cui CHF 15'936.30 a titolo di spese legali, CHF
13'396.30 per danni materiali, CHF 4'200.-- a titolo di riparazione del torto
morale per i giorni di carcere preventivo sofferto, CHF 10'000.-- a titolo di
riparazione del torto morale per grave lesione della sua personalità e CHF 3'181.--
quali ripetibili di questa sede (istanza di indennità 4/5.8.2009, p. 11 s.);
che
giusta l'art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1
ss.);
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste
nel risarcimento pieno (rifusione) delle spese di patrocinio legale
oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella riparazione
del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e
dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di
diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed.,
Berna 2005, n. 1854 ss.).
che, nello stabilire l’importo delle spese
di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità
della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in
vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera, in ragione di detta norma, ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
con decisione 28.1.2008 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin
ha designato l'avv. PR 1 difensore d'ufficio di IS 1, ammettendo quest'ultimo
al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________; AI 4.4, 4.16);
che,
essendo stato prosciolto dalle accuse, l'istante ha tuttavia diritto di
chiedere un'indennità per ingiusto procedimento;
che
l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di complessivi CHF 15'936.30 [di cui CHF 12'800.-- di onorario (51 ore e 20
minuti a CHF 250.--/ora), CHF 2'010.70 di spese e CHF 1'125.60 di IVA (doc. 3)];
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale,
non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio,
considerato che il caso non imponeva approfondimenti particolari, circostanza
che difatti l'istante non sostiene;
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
in particolare appare eccessivo l'onorario esposto con riferimento alle
telefonate e alle trasferte da __________ al Carcere (esposte in 90 minuti), al
Ministero pubblico di __________ (esposte in 90 minuti) ed al Ministero
pubblico di __________ (esposte in 120 minuti);
che
viene quindi ammesso un onorario pari a 43 ore a CHF 250.--/ora, come postulato,
per complessivi CHF 10'750.20, di cui 525 minuti inerenti le telefonate, 520 minuti
inerenti le trasferte, 310 minuti inerenti gli incontri con il cliente / terzi,
210 minuti inerenti l'interrogatorio (dalle 14.15 alle 17.45, AI 2.2), 80
minuti inerenti l'audizione della minore, 465 minuti (come esposto) inerenti
gli scritti, 240 minuti inerenti la compulsazione e lo studio dell'incarto, 230
minuti inerenti la domanda di libertà provvisoria, le osservazioni al ricorso
presentato al GIAR da __________ e l'istanza di complemento d'inchiesta;
che a questo importo vanno
aggiunte le spese, riconosciute in CHF 1'930.70, ridotte a CHF 54.-- quelle
inerenti le trasferte a __________ [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA):
secondo “l’indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano,
Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia”)];
che l'IVA ammonta a CHF
963.75;
che a IS 1 va pertanto
rifuso, a titolo di spese legali legate al procedimento penale, l'importo di
CHF 13'644.65;
che per gli interessi
moratori sono applicabili disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno
riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall'introduzione in data
4.8.2009 della presente istanza;
che,
con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli
della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi
successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al
“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum
emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l'istante postula dapprima la rifusione delle spese da lui sopportate per le trasferte
dal suo luogo di domicilio (__________) allo studio del suo avvocato (__________)
per un ammontare totale di CHF 498.--: "(…) il signor IS 1, al fine di
adeguatamente preparare la sua difesa e partecipare all'istruttoria, così come
richiesto dal PP, ha dovuto affrontare quattro trasferte (…)" (istanza
4/5.8.2009, p. 4);
che vi è evidentemente un
nesso di causalità adeguato (cfr. al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F.
B., inc.1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e
la citata pretesa;
che tuttavia, per quanto
concerne la pretesa inerente la trasferta di sabato 14.3.2009 ["(…)
incontro con l'avv. __________ presso lo studio di __________" (istanza
4/5.8.2009, p. 4)], dalla documentazione prodotta dall'istante, emerge che tale
incontro era essenzialmente volto all'allestimento della presente istanza (cfr.
doc. 39);
che non si può
ragionevolmente sostenere che fosse necessario un incontro tra l'istante ed il
suo patrocinatore per l'allestimento di tale istanza;
che vanno dunque riconosciuti
CHF 333.60 a titolo di spese per le trasferte sopraindicate;
che IS 1 afferma inoltre che "(…)
al fine di potersi recare agli incontri con il proprio legale a __________ o di
potere partecipare alle udienze presso il PP, ha dovuto prendere delle giornate
di libero, e quindi non pagate dal datore di lavoro (…)" (istanza
4/5.8.2009, p. 4);
che "(…) al momento
del suo arresto il signor IS 1 lavorava quale elettricista presso la ditta __________
di __________ (8 ore al giorno) con una paga oraria lorda base di Fr. 28.25, a
cui vanno aggiunti (…): l'8.33% per la tredicesima (…); il 3% per giorni festivi;
il 11.33% per le vacanze (…); per un totale di Fr. 35.00 lordi per ora (…). Per
la giornata relativa al 15 febbraio 2008 (…) va quindi riconosciuto l'importo
di Fr. 280.00 (8 ore a Fr. 35.00) oltre interessi a far tempo dal 1 marzo 2008 ovvero
la scadenza della relativa mensilità. (…). A far tempo dal mese di maggio 2008,
il signor IS 1 lavora quale elettricista presso la ditta __________ di __________
(…), con una paga oraria di Fr. 26.85 lorda (…), che corrisponde a Fr. 214.80
lordi al giorno. Importo a cui vanno aggiunti: l'8.33% per la tredicesima (…);
il 3% per giorni festivi; il 11.33% per le vacanze (…); per un totale quindi di
Fr. 33.25 lordi, (…). Per le giornate relative al 19 marzo, 28 maggio 2008 e al
14 maggio 2009, va quindi riconosciuto l'importo di Fr. 266.00 per giornata (8
ore a Fr. 33.25 lordi) per un totale di Fr. 798.00, oltre interessi a far tempo
dalle relative scadenze mensili (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 5);
che l'istante afferma inoltre
che "(…) questa somma verrà notificata come reddito ai fini della
deduzione degli oneri sociali (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 4);
che tuttavia giusta la
recente giurisprudenza di questa Camera (cfr. sentenza 29.12.2008, inc. __________;
sentenza 29.12.2008, inc. __________), l'istante ha diritto a vedersi versare
quale importo per perdita di guadagno, l'importo netto che il datore di lavoro
gli avrebbe accreditato, senza diritto al rimborso di quote e contributi di
natura sociale;
che pertanto a IS 1 va rifuso
l'importo di CHF 240.-- (8 ore a CHF 30.--) per la giornata del 15.2.2008, CHF
240.-- (8 ore a CHF 30.--) per la giornata del 19.3.2008 e CHF 228.-- (8 ore a
Fr. 28.50) per la giornata del 28.5.2008;
che l'istante postula inoltre
la rifusione della perdita di guadagno per il carcere preventivo sofferto: "(…)
durante i 21 giorni di carcerazione, il signor IS 1 non ha potuto evidentemente
recarsi al lavoro presso la ditta G. __________ di __________, dove era attivo
quale elettricista. (….) Si deve quindi riconoscere l'importo di Fr. 5'880.00
(8 ore a Fr. 35.00 = Fr. 280.00 per 21 giorni), oltre interessi del 5% a far
tempo dalle singole cadenze mensili (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 5 s.);
che vi è evidentemente un
nesso di causalità adeguato (cfr. al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F.
B., inc.1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e
la citata pretesa;
che tuttavia non si può
pensare che l'istante, se non si fosse trovato in carcere, avrebbe lavorato
tutti i 21 giorni (feriali e non), così come da lui sostenuto;
che pertanto, in relazione a
quanto sopraindicato, e agli attestati di salario da lui prodotti, si
riconoscono a IS 1 CHF 3'360.-- (8 ore a CHF 30.-- per 14 giorni) a titolo di
perdita di guadagno per avvenuta carcerazione;
che l'istante chiede inoltre
la rifusione di CHF 419.65 per il danno effettuato dalla polizia alla porta del
suo appartamento: "(…) nel corso del mese di febbraio 2008, la polizia __________
ha effettuato, su ordine del PP Branda, una perquisizione presso l'appartamento
del signor IS 1 a __________. (…). La polizia __________ ha quindi scassinato
la serratura/cilindro della porta d'entrata del suddetto appartamento. Una
volta terminata la perquisizione, è stata montata un'altra serratura/cilindro,
non però conforme al piano chiavi della palazzina. Il proprietario dell'immobile
ha quindi chiesto al signor IS 1 di provvedere alla sostituzione della
serratura/cilindro (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 6);
che egli ha prodotto in
merito il preventivo 10.2.2009 della ditta __________ di __________ (doc. 13);
Considerandi
che vi è un nesso di
causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi
confronti e la posta di danno qui pretesa;
che si giustifica quindi
ammettere tale spesa;
che l'istante chiede inoltre
il risarcimento della somma di CHF 1'230.90 per le spese mediche da lui
sopportate e non coperte dalla cassa malati: "(…) a seguito dell'apertura
della procedura penale in questione e delle conseguenze che ne sono derivate
(…) il signor IS 1 ha dovuto far capo ad un sostegno psichiatrico nella persona
del dr. __________ di __________. (…) I costi relativi alle sedute psichiatriche
non coperti dalla Cassa malati devono essere posti a carico dello Stato
(…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 7);
che in merito egli ha
prodotto un certificato medico del dr. med. __________ ["(…) À la suite
des événements de la fin 2008
et du début 2009, et
surtout après son incarcération du 25 janvier au 14 février 2009, un soutien
psychothérapeutique est nécessaire à raison de 1 à 2x/mois (…)" (certificato medico 8.4.2009, doc. 15)] e
le fatture di quest'ultimo del 14.11.2008, del 19.1.2009, del 27.2.2009 e del
30.4.2009
dalle quali emergono le visite effettuate dall'istante ["(…)
consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier
recours (…)" (doc. 17)];
che in base dunque alle
dichiarazioni del medico curante è lecito ammettere un nesso di causalità
naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e
le spese inerenti le visite mediche in oggetto;
che si riconoscono pertanto
CHF 1'230.90;
che IS 1 postula inoltre la
rifusione delle spese di patrocinio inerenti la procedura davanti alla
Commissione tutoria ["(…) l'apertura dell'inchiesta penale (…), ha avuto,
quale effetto immediato e diretto, la sospensione del suo diritto di visita nei
confronti dei suoi figli __________ e __________ (…). Al fine di correttamente
tutelare i suoi diritti, e quindi indirettamente quelli dei suoi figli, nella
procedura di diritto tutorio innanzi alla CTR e alle varie istanze superiori, il
signor IS 1 ha dovuto far capo al sottoscritto legale (…)" (istanza
4/5.8.2009, p. 7)], le spese di trasferta per recarsi presso la CTR di __________
per essere ascoltato nell'ambito dell'istanza per l'ottenimento del ripristino
del diritto di visita e la perdita di guadagno per l'assenza, per tale giorno,
dal posto di lavoro;
che da quanto emerge dagli
atti la Commissione tutoria regionale di __________, con decisione 29.1.2008,
ha sospeso il diritto alle relazioni personali tra __________, IS 1 ed i figli __________
e __________, preso atto della "(…) richiesta urgente pervenutaci il
28.1.2008
dal Ministero pubblico di __________ che ordina l'immediata e
provvisoria sospensione delle relazioni personali tra i minori ed i propri
genitori in quanto lo scorso 25.1.2008 il Procuratore pubblico Avv. Mario
Branda ha disposto l'arresto di due familiari di __________ e __________ __________
(…)" (decisione CTR n. __________, 29.1.2008, doc. 18);
che pertanto anche questa
posta di danno può essere considerata in nesso causale con il procedimento
penale aperto nei confronti dell'istante;
che di conseguenza vengono
riconosciuti a IS 1 CHF 3'859.35, come esposto, per spese legali inerenti la
procedura davanti alla Commissione tutoria [11 ore e 45 minuti a CHF
250.
--/ora, spese di cancelleria e IVA (doc. 36)], CHF 164.40 per spese di
trasferta (__________) e CHF 228.-- (8 ore a Fr. 28.50) per perdita di
guadagno;
che vanno pertanto
riconosciuti a IS 1 CHF 10'303.90 a titolo di risarcimento per danni materiali,
oltre interessi del 5% come richiesti;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 42 ss. CO
(cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §
109.
n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
1998.
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere
un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione
della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistano particolari
motivi che ne giustifichino una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del
5.5.1997
e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di
transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S.
R., inc. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
al proposito l'istante postula la rifusione di CHF 4'200.-- per il risarcimento
del torto morale subito;
che
IS 1 è stato arrestato il 25.1.2008 con le accuse di atti sessuali con
fanciulli, violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con persone
incapaci di discernimento o inette a resistere e violazione del dovere di
assistenza o educazione (AI 3.1, 3.3);
che, il giorno seguente, la
misura è stata confermata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula
Züblin (AI 4.2);
che l'accusato è stato
scarcerato il 14.2.2008 (AI 9.15);
che IS 1 è pertanto stato
privato della libertà personale per ventuno giorni;
che per la detenzione
preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato l'importo richiesto
di CHF 4'200.--;
che occorre ora verificare se
nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della
personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma;
che l'istante afferma che il
danno alla sua reputazione e alla sua credibilità, soprattutto nel suo ruolo di
padre, è stato gravissimo: "(…) essere accusati ed arrestati con
l'accusa di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale, coazione sessuale
(…) nei confronti della propria figlia, per un padre di famiglia, (…),
significa averlo posto in una situazione di fortissima umiliazione e
prostrazione nei confronti della figlia e della di lei madre. Significa avergli
fatto perdere ogni credibilità nel suo ruolo di padre, insinuando inoltre nei
familiari il dubbio, la sfiducia, praticamente irrecuperabile, anche se si
viene in seguito assolti (…)" (istanza 4/5.8.2009, p. 9);
che il procedimento penale
aperto nei suoi confronti e le sue conseguenze (in riferimento al certificato
medico ed alla procedura davanti alla commissione tutoria), hanno indubbiamente
segnato IS 1 a livello psicologico;
che tenuto conto di quanto
sopra esposto e delle particolari accuse infamanti rivolte all'istante, questa
Camera ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale
in complessivi CHF 3'000.--;
che l'istante protesta
inoltre le ripetibili di questa sede pari a CHF 3'181.-- (doc. 39);
che, nella commisurazione
dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità, questa
Camera, oltre il principio di cui all'art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare
in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell'istanza
non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l'onere lavorativo può
del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva già la fattispecie;
che sulle ripetibili non
vengono riconosciuti interessi di mora;
che va pertanto ammesso,
tenuto conto della tariffa oraria di CHF 250.-- applicata, l'importo di CHF 1'500.--,
comprendente onorario, spese ed IVA;
che alla luce delle suddette
considerazioni, al qui istante va rifuso l'importo complessivo di CHF
32'648.35, di cui CHF 13'644.45 per spese legali, CHF 10'303.90 a titolo di
risarcimento per danni materiali, CHF 7'200.-- per riparazione del torto morale
subito e CHF 1'500.-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 1'800.-- e
le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'850.--, sono poste a carico del
qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 600.--.
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 1.10.2008 del procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 32'648.55, oltre interessi del 5%:
- su CHF 960.-- dall’ 1.2.2008,
-
su CHF 7'200.-- dal 14.2.2008,
-
su CHF 14.80 dal 15.2.2008,
-
su CHF 2'640.-- dall’ 1.3.2008,
-
su CHF 240.-- dall’ 1.4.2008,
-
su CHF 164.40 dal 19.5.2008,
-
su CHF 154.40 dal 28.5.2008,
- su
CHF 228.-- dall’ 1.6.2008,
- su
CHF 228.-- dall’ 1.7.2008,
-
su CHF 19'318.95 dal 4.8.2009.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1'850 (milleottocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 600.-- (seicento).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del
valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.
1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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