60.2009.298
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante
11 settembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.298
Data decisione, Autorità:
11.09.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.298
Lugano
11 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.8.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli
incarti penali pendenti e conclusi a carico di PI 2 nel contesto della procedura
per l'adozione di misure di protezione della figlia;
richiamate le osservazioni 27.8.2009 del patrocinatore
di PI 2 mediante le quali si oppone alla richiesta con riferimento al rispetto
della privacy;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha già dovuto occuparsi di PI 2
in diverse occasioni, come risulta dagli atti trasmessi a questa Camera.
2.La Commissione istante sta valutando l’adozione di
eventuali misure a protezione della neonata __________, figlia di PI 2. In tale
ambito chiede a questa Camera l’accesso agli atti dei procedimenti penali pendenti
o già conclusi a carico del padre della neonata. PI 2 si oppone alla richiesta,
invocando la propria privacy.
3.L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato
e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che:
"Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti,
del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa
le modalità dell'ispezione".
4.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i
presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1
istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore
l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente
spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente,
giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela
dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare
le loro relazioni personali con i genitori.
5.Il legittimo interesse giuridico della __________
prevale anche sugli interessi alla privacy del qui resistente (peraltro
invocati in modo astratto e non particolarmente motivati). Ciò considerata la
preminenza della necessità di tutelare la piccola __________ e la necessità di
mettere a disposizione della __________ istante dati ed informazioni certamente
utili e pertinenti in relazione alle decisioni che la stessa è chiamata a
prendere.
6.Non appena cresciuta in giudicato la presente
decisione, un rappresentante dalla __________ istante potrà prendere visione degli
atti penali pervenuti a questa Camera dal Ministero pubblico e, se necessario,
anche di quelli esistenti presso quest’ultima autorità.
7.Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica
di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 27 CPP
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
Considerandi
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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