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Decisione

60.2009.301

Istanza di ispezione degli atti

27 settembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2.Avendo letto il nome di PI 2 tra le persone coinvolte,

in particolare avendo appreso che lo stesso risultava (in base alle informazioni

dei mezzi di comunicazione) direttore del motel ove sono avvenuti i fatti, e

ritenuto che la stessa persona è beneficiaria di una rendita parziale

dell’assicurazione invalidità, per valutare un’eventuale modifica o

restituzione di prestazioni, i competenti funzionari dell’IS 1 chiedono di

poter accedere agli atti del procedimento penale, relativi ovviamente a PI 2.

Quest’ultimo, così come il sostituto procuratore pubblico, non si è opposto

all’accesso agli atti richiesto.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha

precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre

ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può

permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

Considerandi

denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le

modalità dell’ispezione”.

4.

In

precedenti decisioni, questa Camera ha pacificamente ammesso l’esistenza di un interesse giuridico

legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP in casi in cui l’istituto istante voleva

verificare l’eventualità di un regresso (decisione 26.11.2007, inc. __________,

decisione di principio 13.10.2008, inc. __________).

5.

Alla

luce della surriferita decisione di principio, ritenuto come la legge preveda

la possibilità di un’eventuale modifica o restituzione di prestazioni,

richiamato l’art. 32 LPGA e visto anche l’accordo delle parti, all’Ufficio

istante è riconosciuto un interesse giuridico legittimo a consultare gli atti

del procedimento penale relativo alla rissa di __________ del __________,

limitatamente agli atti utili a determinare la situazione personale ed

economica di PI 2, nell’ottica di un’eventuale modifica o restituzione di prestazioni.

Un funzionario dell’Ufficio istante potrà pertanto prendere contatto con il

sostituto procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta per esaminare gli atti

rilevanti per la situazione di PI 2, estraendo eventualmente copie, senza

intralciare la conduzione dell’inchiesta penale.

6.

Non si prelevano tassa di giustizia e

spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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