60.2009.301
Istanza di ispezione degli atti
27 settembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.301
Data decisione, Autorità:
27.09.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.301
Lugano
27 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/10.8.2009
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale per valutare un’eventuale modifica o restituzione
di prestazioni;
premesso che l'istanza è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 10.8.2009, comunicando nel contempo di non avere particolari
obbiezioni all’accoglimento della richiesta, limitatamente agli atti relativi a
PI 2;
richiamate le osservazioni 15/18.8.2009 di PI
2, mediante le quali acconsente all’accesso agli atti penali da parte dei
funzionari dell’Ufficio istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una rissa avvenuta
il 17.6.2009 a __________ e del conseguente intervento della Polizia cantonale,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
attualmente allo stadio delle informazioni preliminari. I mezzi di comunicazione
hanno dato ampio risalto ai fatti in questione.
Fatti
2.Avendo letto il nome di PI 2 tra le persone coinvolte,
in particolare avendo appreso che lo stesso risultava (in base alle informazioni
dei mezzi di comunicazione) direttore del motel ove sono avvenuti i fatti, e
ritenuto che la stessa persona è beneficiaria di una rendita parziale
dell’assicurazione invalidità, per valutare un’eventuale modifica o
restituzione di prestazioni, i competenti funzionari dell’IS 1 chiedono di
poter accedere agli atti del procedimento penale, relativi ovviamente a PI 2.
Quest’ultimo, così come il sostituto procuratore pubblico, non si è opposto
all’accesso agli atti richiesto.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può
permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
Considerandi
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
4.
In
precedenti decisioni, questa Camera ha pacificamente ammesso l’esistenza di un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP in casi in cui l’istituto istante voleva
verificare l’eventualità di un regresso (decisione 26.11.2007, inc. __________,
decisione di principio 13.10.2008, inc. __________).
5.
Alla
luce della surriferita decisione di principio, ritenuto come la legge preveda
la possibilità di un’eventuale modifica o restituzione di prestazioni,
richiamato l’art. 32 LPGA e visto anche l’accordo delle parti, all’Ufficio
istante è riconosciuto un interesse giuridico legittimo a consultare gli atti
del procedimento penale relativo alla rissa di __________ del __________,
limitatamente agli atti utili a determinare la situazione personale ed
economica di PI 2, nell’ottica di un’eventuale modifica o restituzione di prestazioni.
Un funzionario dell’Ufficio istante potrà pertanto prendere contatto con il
sostituto procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta per esaminare gli atti
rilevanti per la situazione di PI 2, estraendo eventualmente copie, senza
intralciare la conduzione dell’inchiesta penale.
6.
Non si prelevano tassa di giustizia e
spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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