Lexipedia

Decisione

60.2009.303

Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. Gratuito patrocinio

7 settembre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

giudizio 10.9.2008 la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 1 autore colpevole

di ripetuto furto aggravato, di ripetuta ricettazione aggravata, di ripetuto danneggiamento,

di ripetuta violazione di domicilio e di violazione della legge federale sulle

armi, gli accessori di armi e le munizioni. L’ha quindi condannato alla pena detentiva

di tre anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al pagamento

della tassa di giustizia e delle spese; ha ordinato, ex art. 67b CP, il ritiro

della licenza di condurre per la durata di due anni (inc. TPC __________).

b. La

Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 30.12.2008, ha parzialmente

accolto il ricorso per cassazione 3.11.2008 di RI 1 prosciogliendolo da alcune

fattispecie e condannandolo alla pena detentiva di due anni e sei mesi, da dedursi

il carcere preventivo sofferto. La condanna a’ sensi dell’art. 67b CP non è stata

impugnata (inc. CCRP __________).

c.Con scritto 31.3.2009 la Sezione della circolazione ha

comunicato a RI 1 che aveva preso atto della misura aggiuntiva sancita

dall’autorità giudiziaria giusta l’art. 67b CP [“(…) che dispone il ritiro

della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 2 anni, a partire

dalla sua scarcerazione”] e che tratteneva la licenza (trasmessa dal qui

ricorrente in deposito il 18.9.2008) fino a decorrenza di due anni dalla

scarcerazione. Dopo contatti con il patrocinatore del ricorrente, in data

18.5.2009 la medesima sezione ha confermato la propria decisione 31.3.2009.

d.

Con gravame

29.5/2.6.2009 RI 1 ha chiesto a questa Camera, in via principale, di dichiarare

nulle le decisioni 31.3.2009 e 18.5.2009; in via subordinata, ha chiesto

l’annullamento della decisione 18.5.2009.

e.Con scritto 2/3.6.2009 del proprio patrocinatore al

giudice dell’istruzione e dell’arresto, il ricorrente ha chiesto il beneficio

dell’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio in relazione al gravame

29.5/2.6.2009, e ciò in considerazione della sua situazione notoria di

indigenza.

f.

Con sentenza 20.6.2009

(__________), questa Camera ha accolto il ricorso 29.5/2.6.2009: non ha

prelevato tassa di giustizia e spese, ed ha riconosciuto al ricorrente CHF

500.-- a titolo di ripetibili (punto 2 del dispositivo, p. 14).

g.

Con decisione

30.7.2009 (inc. __________) il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha

dichiarato irricevibile l’istanza 2.6.2009, in quanto ritenuta tardiva. Abbondanzialmente

il magistrato ha evidenziato come l’importo di ripetibili riconosciuto al ricorrente

da questa Camera ossequiasse le norme del Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili del 19.12.2007, non ritenendo di dover riconoscere più di due ore

per la stesura del gravame del 29.5/2.6.2009.

h.

Contro tale

decisione insorge ora il qui ricorrente con gravame dell’11.8.2009.

Anzitutto

egli contesta che possa essere considerata tardiva la sua istanza 2/3.6.2009:

caso mai, a suo dire, espleterebbe i suoi effetti dal momento della sua

presentazione.

Inoltre

eccepisce di formalismo eccessivo la decisione del magistrato, l’istanza di

gratuito patrocinio essendo stata spedita il giorno in cui il gravame

27.5/2.6.2009 (a cui si riferisce) è pervenuto all’autorità destinataria.

Infine,

con riferimento all’art. 10 del Regolamento del 19.12.2007, il ricorrente ricorda

che le ripetibili consistono nella partecipazione all’onorario e alle spese sopportate

nell’interesse del cliente. Per il ricorrente, la stesura del ricorso del

29.5/2.6.2009 ha richiesto 200 minuti (20 minuti per la ricerca

giurisprudenziale, 30 minuti per ogni pagina). Prima del ricorso occorre poi considerare

come vi sarebbe stato l’esame delle decisioni della Sezione, i contatti con la

stessa, gli incontri con il cliente. Dopo il ricorso, vi sarebbe stato l’esame

delle osservazioni delle parti e la lettura della decisione di questa Camera.

Il ricorrente allega al suo gravame una nota di onorario del 10.8.2009 (doc. 5)

per complessivi CHF 2'568.20, da cui andrebbe dedotto l’importo di CHF 500.--

delle ripetibili.

Il

ricorrente conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso, il riconoscimento del

gratuito patrocinio e la rifusione di almeno CHF 900.-- in ragione del gravame;

in via subordinata, chiede l’annullamento della decisione ed il rinvio

dell’incarto al giudice dell’istruzione e dell’arresto.

Considerandi

1.

Giusta l’art. 35 Lag, contro la decisione di rifiuto o

di revoca dell’assistenza giudiziaria del giudice dell’istruzione e

dell’arresto può ricorrere la persona richiedente o beneficiaria, entro 15 giorni.

Il gravame, presentato tempestivamente dal richiedente, è ricevibile in ordine.

Giusta

l’art. 36 Lag, contro la retribuzione il ricorso deve essere presentato dal beneficiario

o dal patrocinatore entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

2.

Il principio, l’estensione ed i limiti del diritto

all’assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme

di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in

proposito, o non assicuri all’accusato indigente una sufficiente difesa dei

suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed. (secondo

cui, chi non dispone dei mezzi necessari, ha diritto alla gratuità della procedura

se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito

qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti;

cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha

il diritto di difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria

scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere

assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli

interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione

più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo

di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1B_172/2007 del 2.10.2007;

1B_153/2007 del 25.9.2007; DTF 131 I 350, 129 I 281 e 127 I 202; RDAT 65/II –

2002.

e 56/II – 2001).

3.

Giusta

l’art. 26 della legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria

(Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale – che ha

effetto a partire dal momento della presentazione della domanda – è concesso

dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, esperite le necessarie indagini, a

chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.

Questa

disposizione concretizza il disposto di cui all’art. 3 Lag: l’istituto

dell’assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non

ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle

spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità

giudicanti del Cantone. L’art. 3 Lag “(…) riprende i principi espressi

dall’art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l’aggiunta del momento a

partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)” (messaggio n.

5123.

del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26).

Al

di là del tenore letterale dell’art. 52 vCPP, l’assistenza giudiziaria veniva

nondimeno accordata solo nei casi in cui fossero dati gli estremi della difesa

obbligatoria (art. 49 cpv. 2 e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto

che lo Stato dovesse finanziare “(…) una difesa oggettivamente non

necessaria” e che “anche se l’indigente ha già scelto un patrocinatore,

la sua istanza di gratuito patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi

della giustizia non rendano necessario l’intervento di un difensore” (M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP).

Il

medesimo principio deve quindi valere anche per l’art. 26 Lag, come del resto

emerge dai lavori preparatori (“trattandosi di un diritto relativo, la concessione

del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria è subordinata alla

realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l’indigenza del richiedente,

il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella

causa, fatta eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione

giuridica che legittima la designazione di un avvocato”, rapporto n. 5123

del 17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).

4.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi

non dispone dei mezzi necessari ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi

interessi sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà

di fatto e di diritto che superano le capacità dell’accusato e che quindi

rendono necessaria la presenza di un patrocinatore (decisione TF 1B_170/2007

del 24.9.2007; DTF 127 I 202).

Nel

caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione

solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale

federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr.

art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1B_170/2007 del 24.9.2007 e riferimenti; M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; G.

PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, n. 491 ss., p. 317 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance

judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).

5.

Nel presente caso si pone anzitutto il quesito dell’inizio

degli effetti dell’eventuale concessione del gratuito patrocinio.

La

domanda di gratuito patrocinio è intervenuta dopo l’allestimento e l’invio del

ricorso del 29.5/2.6.2009: datata 2.6.2009, è pervenuta al giudice

dell’istruzione e dell’arresto il giorno seguente.

Per

il magistrato, l’invio successivo rende tardiva la richiesta di gratuito

patrocinio.

Per

il ricorrente, la decisione del magistrato sarebbe costitutiva di formalismo eccessivo.

6.

L’art. 26 cpv. 1 in fine Lag stabilisce in modo chiaro che l’eventuale

gratuito patrocinio “(…) ha effetto a partire dal momento della

presentazione della domanda”.

Può restare aperta la

questione della tempestività della domanda poiché dopo la stessa non vi sono

più stati interventi significativi del patrocinatore.

Occorre

infatti considerare come la richiesta sia riferita a una procedura ricorsuale

(non per un procedimento penale in corso), nella quale, dopo la presentazione

del gravame (29.5/2.6.2009), e dopo la presentazione della richiesta di gratuito

patrocinio (2/3.6.2009), non vi sono stati più sviluppi significativi.

Dopo

il 2/3.6.2009 vi è stata unicamente l’intimazione alle parti delle osservazioni

al gravame e l’emanazione della sentenza, atti che hanno comportato, in base

alla nota 10.8.2009 inviata dal ricorrente (doc. 5), un dispendio di tempo

totale di 20 minuti.

Sostanzialmente,

tutto il lavoro del patrocinatore (studio della decisione da impugnare,

contatti con la Sezione circolazione, contatti con il cliente, studio

giurisprudenza e allestimento del ricorso) è stato svolto prima del 2/3.6.2009.

Applicando

il chiaro testo dell’art. 26 cpv. 1 in fine Lag, la

richiesta di gratuito patrocinio è perciò praticamente tardiva rispetto al

lavoro prestato dal patrocinatore, non potendosi pretendere la concessione del

gratuito patrocinio per la lettura delle osservazioni e della sentenza. Giuridicamente,

siccome tardiva rispetto alle prestazioni cui si riferisce, la richiesta è

perciò priva d’oggetto.

La

conclusione del magistrato è quindi sostanzialmente condivisibile: in quanto

tesa alla copertura di quanto avvenuto prima del 2/3.6.2009 (ovvero l’essenziale

dell’attività svolta dal patrocinatore), la richiesta, tardiva, è priva

d’oggetto.

7.

Per rimediare a questa evidente e pacifica

conclusione, il ricorrente invoca il divieto di formalismo eccessivo.

Secondo

la giurisprudenza vi è formalismo eccessivo, costitutivo di un diniego di

giustizia formale, quando un'autorità impone il rispetto di una norma formale

che non è giustificato da nessun interesse degno di protezione, risulta fine a

sé stesso, complica inutilmente o rende impossibile il giudizio di merito (DTF

128.

II 139 consid. 2a pag. 142 con rinvii).

L'eccesso

di formalismo può risiedere sia in una regola di comportamento imposta alla

parte interessata dal diritto cantonale che nella sanzione a questa connessa

(DTF 125 I 166 consid. 3a pag. 70).

Nella misura in cui viene, in sostanza,

a sanzionare l'atteggiamento dell'autorità nei confronti delle parti, il

divieto del formalismo eccessivo persegue il medesimo scopo del principio della

buona fede, che impone all'autorità di evitare di sanzionare con

l'irricevibilità vizi di procedura facilmente riconoscibili, che avrebbero

potuto essere sanati per tempo, qualora essa avesse potuto rendersene conto e

segnalarli alla parte interessata (DTF 125 I 166 consid. 3a pag. 70).

In

particolare merita di essere tutelato chi, non avendo conoscenze giuridiche

sufficienti, decide di affidarsi ad un rappresentante legale; esiste, in

effetti, un interesse pubblico certo a proteggere i cittadini dal rischio di

incaricare una persona incompetente, che potrebbe privarli della possibilità di

far valere i loro diritti a causa, ad esempio, di un errore procedurale.

8.

Nel presente caso l’eccesso di formalismo è invocato manifestamente

a torto, al limite del temerario.

Anzitutto il testo dell’art. 26 cpv. 1 in fine Lag è chiaro e non si presta a fraintendimento.

Inoltre

il ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo, dalla ricezione della prima

decisione (31.3.2009), ma anche dalla ricezione della seconda decisione

(18.5.2009) e prima della presentazione del ricorso, per postulare la

concessione del gratuito patrocinio, ritenuta la semplicità dell’istanza

presentata il 2/3.6.2009.

Infine

il ricorrente, persona spesso confrontata con procedure penali, era anche patrocinato

da un legale.

In

simili circostanze, non c’è spazio per ammettere un formalismo eccessivo relativo

alla corretta applicazione di una norma legale chiara.

9.

Considerato quanto detto ai punti precedenti, non si giustifica

di entrare nel merito dell’ulteriore censura sollevata nel gravame, relativa

alla retribuzione e alle ripetibili, sfuggendo peraltro l’esame della

retribuzione alla competenza di questa Camera (art. 36 Lag).

10.

Il ricorso, per

quanto ricevibile, è respinto. Data la situazione del ricorrente, non si

prelevano tassa di giustizia e spese,

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 35 Lag ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster