60.2009.303
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. Gratuito patrocinio
7 settembre 2009Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.303
Data decisione, Autorità:
07.09.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. Gratuito patrocinio
AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRATUITO PATROCINIO
art. 56bis CPP-TI
art. 3 LAG
art. 26 LAG
Incarto n.
60.2009.303
Lugano
7 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 11/12.8.2009
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 30.7.2009 emanata dal
giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà (inc. __________) in
materia di gratuito patrocinio;
richiamate le osservazioni 18/19.8.2009 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto mediante le quali rimanda alla decisione
impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
giudizio 10.9.2008 la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 1 autore colpevole
di ripetuto furto aggravato, di ripetuta ricettazione aggravata, di ripetuto danneggiamento,
di ripetuta violazione di domicilio e di violazione della legge federale sulle
armi, gli accessori di armi e le munizioni. L’ha quindi condannato alla pena detentiva
di tre anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese; ha ordinato, ex art. 67b CP, il ritiro
della licenza di condurre per la durata di due anni (inc. TPC __________).
b. La
Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 30.12.2008, ha parzialmente
accolto il ricorso per cassazione 3.11.2008 di RI 1 prosciogliendolo da alcune
fattispecie e condannandolo alla pena detentiva di due anni e sei mesi, da dedursi
il carcere preventivo sofferto. La condanna a’ sensi dell’art. 67b CP non è stata
impugnata (inc. CCRP __________).
c.Con scritto 31.3.2009 la Sezione della circolazione ha
comunicato a RI 1 che aveva preso atto della misura aggiuntiva sancita
dall’autorità giudiziaria giusta l’art. 67b CP [“(…) che dispone il ritiro
della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 2 anni, a partire
dalla sua scarcerazione”] e che tratteneva la licenza (trasmessa dal qui
ricorrente in deposito il 18.9.2008) fino a decorrenza di due anni dalla
scarcerazione. Dopo contatti con il patrocinatore del ricorrente, in data
18.5.2009 la medesima sezione ha confermato la propria decisione 31.3.2009.
d.
Con gravame
29.5/2.6.2009 RI 1 ha chiesto a questa Camera, in via principale, di dichiarare
nulle le decisioni 31.3.2009 e 18.5.2009; in via subordinata, ha chiesto
l’annullamento della decisione 18.5.2009.
e.Con scritto 2/3.6.2009 del proprio patrocinatore al
giudice dell’istruzione e dell’arresto, il ricorrente ha chiesto il beneficio
dell’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio in relazione al gravame
29.5/2.6.2009, e ciò in considerazione della sua situazione notoria di
indigenza.
f.
Con sentenza 20.6.2009
(__________), questa Camera ha accolto il ricorso 29.5/2.6.2009: non ha
prelevato tassa di giustizia e spese, ed ha riconosciuto al ricorrente CHF
500.-- a titolo di ripetibili (punto 2 del dispositivo, p. 14).
g.
Con decisione
30.7.2009 (inc. __________) il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha
dichiarato irricevibile l’istanza 2.6.2009, in quanto ritenuta tardiva. Abbondanzialmente
il magistrato ha evidenziato come l’importo di ripetibili riconosciuto al ricorrente
da questa Camera ossequiasse le norme del Regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili del 19.12.2007, non ritenendo di dover riconoscere più di due ore
per la stesura del gravame del 29.5/2.6.2009.
h.
Contro tale
decisione insorge ora il qui ricorrente con gravame dell’11.8.2009.
Anzitutto
egli contesta che possa essere considerata tardiva la sua istanza 2/3.6.2009:
caso mai, a suo dire, espleterebbe i suoi effetti dal momento della sua
presentazione.
Inoltre
eccepisce di formalismo eccessivo la decisione del magistrato, l’istanza di
gratuito patrocinio essendo stata spedita il giorno in cui il gravame
27.5/2.6.2009 (a cui si riferisce) è pervenuto all’autorità destinataria.
Infine,
con riferimento all’art. 10 del Regolamento del 19.12.2007, il ricorrente ricorda
che le ripetibili consistono nella partecipazione all’onorario e alle spese sopportate
nell’interesse del cliente. Per il ricorrente, la stesura del ricorso del
29.5/2.6.2009 ha richiesto 200 minuti (20 minuti per la ricerca
giurisprudenziale, 30 minuti per ogni pagina). Prima del ricorso occorre poi considerare
come vi sarebbe stato l’esame delle decisioni della Sezione, i contatti con la
stessa, gli incontri con il cliente. Dopo il ricorso, vi sarebbe stato l’esame
delle osservazioni delle parti e la lettura della decisione di questa Camera.
Il ricorrente allega al suo gravame una nota di onorario del 10.8.2009 (doc. 5)
per complessivi CHF 2'568.20, da cui andrebbe dedotto l’importo di CHF 500.--
delle ripetibili.
Il
ricorrente conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso, il riconoscimento del
gratuito patrocinio e la rifusione di almeno CHF 900.-- in ragione del gravame;
in via subordinata, chiede l’annullamento della decisione ed il rinvio
dell’incarto al giudice dell’istruzione e dell’arresto.
Considerandi
1.
Giusta l’art. 35 Lag, contro la decisione di rifiuto o
di revoca dell’assistenza giudiziaria del giudice dell’istruzione e
dell’arresto può ricorrere la persona richiedente o beneficiaria, entro 15 giorni.
Il gravame, presentato tempestivamente dal richiedente, è ricevibile in ordine.
Giusta
l’art. 36 Lag, contro la retribuzione il ricorso deve essere presentato dal beneficiario
o dal patrocinatore entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
2.
Il principio, l’estensione ed i limiti del diritto
all’assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme
di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in
proposito, o non assicuri all’accusato indigente una sufficiente difesa dei
suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed. (secondo
cui, chi non dispone dei mezzi necessari, ha diritto alla gratuità della procedura
se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito
qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti;
cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha
il diritto di difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria
scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere
assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli
interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione
più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo
di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1B_172/2007 del 2.10.2007;
1B_153/2007 del 25.9.2007; DTF 131 I 350, 129 I 281 e 127 I 202; RDAT 65/II –
2002.
e 56/II – 2001).
3.
Giusta
l’art. 26 della legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria
(Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale – che ha
effetto a partire dal momento della presentazione della domanda – è concesso
dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, esperite le necessarie indagini, a
chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.
Questa
disposizione concretizza il disposto di cui all’art. 3 Lag: l’istituto
dell’assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non
ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle
spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità
giudicanti del Cantone. L’art. 3 Lag “(…) riprende i principi espressi
dall’art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l’aggiunta del momento a
partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)” (messaggio n.
5123.
del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26).
Al
di là del tenore letterale dell’art. 52 vCPP, l’assistenza giudiziaria veniva
nondimeno accordata solo nei casi in cui fossero dati gli estremi della difesa
obbligatoria (art. 49 cpv. 2 e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto
che lo Stato dovesse finanziare “(…) una difesa oggettivamente non
necessaria” e che “anche se l’indigente ha già scelto un patrocinatore,
la sua istanza di gratuito patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi
della giustizia non rendano necessario l’intervento di un difensore” (M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP).
Il
medesimo principio deve quindi valere anche per l’art. 26 Lag, come del resto
emerge dai lavori preparatori (“trattandosi di un diritto relativo, la concessione
del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria è subordinata alla
realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l’indigenza del richiedente,
il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella
causa, fatta eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione
giuridica che legittima la designazione di un avvocato”, rapporto n. 5123
del 17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).
4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi
non dispone dei mezzi necessari ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi
interessi sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà
di fatto e di diritto che superano le capacità dell’accusato e che quindi
rendono necessaria la presenza di un patrocinatore (decisione TF 1B_170/2007
del 24.9.2007; DTF 127 I 202).
Nel
caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione
solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale
federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr.
art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1B_170/2007 del 24.9.2007 e riferimenti; M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; G.
PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 491 ss., p. 317 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance
judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).
5.
Nel presente caso si pone anzitutto il quesito dell’inizio
degli effetti dell’eventuale concessione del gratuito patrocinio.
La
domanda di gratuito patrocinio è intervenuta dopo l’allestimento e l’invio del
ricorso del 29.5/2.6.2009: datata 2.6.2009, è pervenuta al giudice
dell’istruzione e dell’arresto il giorno seguente.
Per
il magistrato, l’invio successivo rende tardiva la richiesta di gratuito
patrocinio.
Per
il ricorrente, la decisione del magistrato sarebbe costitutiva di formalismo eccessivo.
6.
L’art. 26 cpv. 1 in fine Lag stabilisce in modo chiaro che l’eventuale
gratuito patrocinio “(…) ha effetto a partire dal momento della
presentazione della domanda”.
Può restare aperta la
questione della tempestività della domanda poiché dopo la stessa non vi sono
più stati interventi significativi del patrocinatore.
Occorre
infatti considerare come la richiesta sia riferita a una procedura ricorsuale
(non per un procedimento penale in corso), nella quale, dopo la presentazione
del gravame (29.5/2.6.2009), e dopo la presentazione della richiesta di gratuito
patrocinio (2/3.6.2009), non vi sono stati più sviluppi significativi.
Dopo
il 2/3.6.2009 vi è stata unicamente l’intimazione alle parti delle osservazioni
al gravame e l’emanazione della sentenza, atti che hanno comportato, in base
alla nota 10.8.2009 inviata dal ricorrente (doc. 5), un dispendio di tempo
totale di 20 minuti.
Sostanzialmente,
tutto il lavoro del patrocinatore (studio della decisione da impugnare,
contatti con la Sezione circolazione, contatti con il cliente, studio
giurisprudenza e allestimento del ricorso) è stato svolto prima del 2/3.6.2009.
Applicando
il chiaro testo dell’art. 26 cpv. 1 in fine Lag, la
richiesta di gratuito patrocinio è perciò praticamente tardiva rispetto al
lavoro prestato dal patrocinatore, non potendosi pretendere la concessione del
gratuito patrocinio per la lettura delle osservazioni e della sentenza. Giuridicamente,
siccome tardiva rispetto alle prestazioni cui si riferisce, la richiesta è
perciò priva d’oggetto.
La
conclusione del magistrato è quindi sostanzialmente condivisibile: in quanto
tesa alla copertura di quanto avvenuto prima del 2/3.6.2009 (ovvero l’essenziale
dell’attività svolta dal patrocinatore), la richiesta, tardiva, è priva
d’oggetto.
7.
Per rimediare a questa evidente e pacifica
conclusione, il ricorrente invoca il divieto di formalismo eccessivo.
Secondo
la giurisprudenza vi è formalismo eccessivo, costitutivo di un diniego di
giustizia formale, quando un'autorità impone il rispetto di una norma formale
che non è giustificato da nessun interesse degno di protezione, risulta fine a
sé stesso, complica inutilmente o rende impossibile il giudizio di merito (DTF
128.
II 139 consid. 2a pag. 142 con rinvii).
L'eccesso
di formalismo può risiedere sia in una regola di comportamento imposta alla
parte interessata dal diritto cantonale che nella sanzione a questa connessa
(DTF 125 I 166 consid. 3a pag. 70).
Nella misura in cui viene, in sostanza,
a sanzionare l'atteggiamento dell'autorità nei confronti delle parti, il
divieto del formalismo eccessivo persegue il medesimo scopo del principio della
buona fede, che impone all'autorità di evitare di sanzionare con
l'irricevibilità vizi di procedura facilmente riconoscibili, che avrebbero
potuto essere sanati per tempo, qualora essa avesse potuto rendersene conto e
segnalarli alla parte interessata (DTF 125 I 166 consid. 3a pag. 70).
In
particolare merita di essere tutelato chi, non avendo conoscenze giuridiche
sufficienti, decide di affidarsi ad un rappresentante legale; esiste, in
effetti, un interesse pubblico certo a proteggere i cittadini dal rischio di
incaricare una persona incompetente, che potrebbe privarli della possibilità di
far valere i loro diritti a causa, ad esempio, di un errore procedurale.
8.
Nel presente caso l’eccesso di formalismo è invocato manifestamente
a torto, al limite del temerario.
Anzitutto il testo dell’art. 26 cpv. 1 in fine Lag è chiaro e non si presta a fraintendimento.
Inoltre
il ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo, dalla ricezione della prima
decisione (31.3.2009), ma anche dalla ricezione della seconda decisione
(18.5.2009) e prima della presentazione del ricorso, per postulare la
concessione del gratuito patrocinio, ritenuta la semplicità dell’istanza
presentata il 2/3.6.2009.
Infine
il ricorrente, persona spesso confrontata con procedure penali, era anche patrocinato
da un legale.
In
simili circostanze, non c’è spazio per ammettere un formalismo eccessivo relativo
alla corretta applicazione di una norma legale chiara.
9.
Considerato quanto detto ai punti precedenti, non si giustifica
di entrare nel merito dell’ulteriore censura sollevata nel gravame, relativa
alla retribuzione e alle ripetibili, sfuggendo peraltro l’esame della
retribuzione alla competenza di questa Camera (art. 36 Lag).
10.
Il ricorso, per
quanto ricevibile, è respinto. Data la situazione del ricorrente, non si
prelevano tassa di giustizia e spese,
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 35 Lag ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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