60.2009.304
Istanza di ispezione degli atti. tribunale cantonale amministrativo quale istante
11 settembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.304
Data decisione, Autorità:
11.09.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. tribunale cantonale amministrativo quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.304
Lugano
11 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11.8.2009
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
amministrativa di un incarto penale relativo ad un’infrazione alla Legge
federale sugli stranieri del 16.12.2005 (Lstr);
richiamate le osservazioni 31.8/1°.9.2009
di PI 2 mediante le quali comunica di non opporsi alla trasmissione degli atti
penali in sede amministrativa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Nell’ambito di un controllo di polizia a __________, è
emerso che una terza persona esercitava illegalmente la prostituzione in un
appartamento locato da PI 2 Quest’ultima è stata interrogata in polizia in data
12.12.2008 nell'ambito di un procedimento penale per incitamento al soggiorno
illegale (inc. MP __________). Negli atti del procedimento penale trasmessi a
questa Camera figura unicamente un rapporto di polizia giudiziaria del
12.12.2008. Dagli atti emerge inoltre che, in merito al surriferito
procedimento, è stato emanato, in data 29.12.2008, un decreto di non luogo a
procedere (NLP __________).
2.Presso il TRAM è pendente un ricorso presentato da PI
2 contro una risoluzione governativa in materia di rinnovo del permesso di
dimora. Dall’incarto prodotto dall’amministrazione cantonale risulta
l’esistenza del surriferito rapporto di polizia giudiziaria, che
conseguentemente il giudice delegato qui richiama. PI 2, interpellata, ha comunicato
di non opporsi alla trasmissione degli atti richiesti.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso
di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un
incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre
deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5.Nella fattispecie in esame è certamente data un’utilità
dell’incarto richiamato per il procedimento amministrativo pendente presso il
TRAM. Il giudice delegato potrà pertanto esaminare il rapporto 18.12.2008
(unico atto dell’incarto penale) e la conseguente decisione del procuratore
pubblico (NLP __________) presso questa Camera, estraendone del caso copie.
6.L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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