60.2009.305
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport quale istante
25 novembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.305
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.305
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.8.2009
presentata dal
, IS 1,
tendente ad ottenere
informazioni relative ad un procedimento a carico di un milite;
premesso che l’istanza è stata inviata al magistrato
dei minorenni Reto Medici, che ha trasmesso la stessa per competenza a questa Camera
in data 11.8.2009, comunicando il proprio nulla osta alla trasmissione delle
informazioni richieste;
ritenuto che in data 17/21.8.2009 il
Dipartimento istante ha precisato la propria richiesta ed ha trasmesso il formulario
con il consenso del milite al controllo, ciò che ha permesso di soprassedere
all’intimazione dell’istanza ad PI 2;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. PI
2 è stato oggetto, con altre persone, di un procedimento penale sfociato
anzitutto con un decreto d’accusa a suo carico del 9.7.2001, poi (a seguito
dell’opposizione della parte civile) in una decisione del 31.10.2001 del
Consiglio per i minorenni. Il successivo ricorso per cassazione presentato
ancora dalla parte lesa è stato respinto dalla Corte di cassazione e di revisione
penale in data 9.7.2002 (inc. __________).
2. Con
la presente istanza, il Dipartimento chiede di poter esaminare gli atti del
procedimento penale a carico del milite PI 2, che ha espresso parere favorevole
a detto controllo controfirmando in data 15.1.2007 l’apposito formulario (doc.
2a). Il magistrato dei minorenni ha dato il proprio nulla osta nello scritto
11.8.2009.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell'ispezione".
4. Nel
presente caso è pacifico l’interesse del Dipartimento istante, in relazione
agli art. 19 ss. della legge federale del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna (LMSI, RS 120).
5. L’istanza
è accolta. Gli atti sono trasmessi direttamente da questa Camera al Dipartimento
istante, che li ritornerà direttamente al magistrato dei minorenni, potendo
esaminare gli atti senza però fotocopiarli.
6. Considerato
lo scopo della richiesta e la natura del richiedente, si prescinde dalla tassa
di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e le norme menzionate,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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