60.2009.31
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
4 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.31
Data decisione, Autorità:
04.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.31
Lugano
4 marzo 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Andrea Pedroli, Stefano Bernasconi (in sostituzione
di Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.1.2009
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
accedere agli atti di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 17/18.2.2009 del
patrocinatore di __________ __________, avv. __________ __________, __________,
che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e che il suo
assistito non si oppone alla richiesta;
richiamate altresì le osservazioni
19/20.2.2009 del patrocinatore di __________ __________, avv. __________ __________,
__________, che comunica di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 10.11.2006 il presidente della Corte delle
assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali, ha dichiarato __________
__________ e __________ __________ (entrambi membri della __________, __________,
__________) autori colpevoli di ripetuta falsità in documenti, prosciogliendo entrambi
dall’imputazione di ripetuta truffa, e li ha condannati alla pena di dieci mesi
di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza 10.11.2006, inc.
__________).
2. Presso il IS 1 è pendente un ricorso
presentato dall’avv. __________ __________, allora direttore della __________, __________,
__________, inerente alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS
(inc. __________).
3. Con
la presente istanza il vicepresidente del IS 1 Raffaele Guffi chiede a questa
Camera l’autorizzazione a poter consultare gli atti dell’incarto penale TPC __________,
a poter estrarre copia dei documenti necessari ai fini del giudizio e a poter
trasmettere gli stessi alle parti implicate nella suddetta procedura. Rileva
che nell’ambito del procedimento di cui all’inc. __________ occorre stabilire
se, come sostenuto dall’avv. __________ __________, __________ __________ e __________
__________ lo avrebbero effettivamente ingannato, mediante la falsificazione di
documentazione e della firma, sull’andamento della società e in particolare
sulla questione riguardante il pagamento degli oneri sociali.
Come esposto in entrata, __________ __________
e __________ __________ hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare
in merito alla surriferita istanza.
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella fattispecie in esame – ritenuti i
motivi addotti dal vicepresidente del IS 1 nella sua istanza e la finalità per
cui è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto penale – è certamente
dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
In
effetti, già dalla lettura della sentenza di condanna 10.11.2006 emerge che
l’incarto penale TPC __________
potrebbe essere utile ai fini del procedimento pendente presso il IS 1.
In
siffatte circostanze, questa Camera autorizza un giudice, oppure un
vicecancelliere, del IS 1 ad accedere all’intero incarto penale __________
presso il Tribunale penale cantonale, concordando i tempi di accesso con i
collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.
Il
giudice rispettivamente il vicecancelliere è, se necessario, autorizzato a
fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini del procedimento
ricorsuale di cui all’incarto __________ pendente presso il IS 1.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando.
Richiamato
l’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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