60.2009.310
Istanza di ispezione degli atti. amministrazione federale delle dogane quale istante
25 novembre 2009Italiano3 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.310
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. amministrazione federale delle dogane quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.310
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/13.8.2009
presentata dall'
IS 1, ,
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di una persona fermata
in dogana con medicamenti;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera con scritto 13.8.2009, comunicando al contempo di non avere particolari
osservazioni in merito alla stessa;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. PI
2 è stato fermato in dogana a __________ in data 2.8.2009, trovato in possesso
di una quantità di medicamenti di una certa importanza. A seguito del fermo, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), attualmente
allo stadio delle informazioni preliminari, per violazione della legge federale
che promuove la ginnastica e lo sport.
2. Con
la presente istanza, le autorità doganali chiedono l’accesso agli atti del procedimento
penale surriferito in relazione al procedimento per messa in pericolo del dazio
ai sensi della legge federale sulle dogane e per infrazione alla legge federale
sull’imposta sul valore aggiunto.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso è pacifico l’interesse delle autorità istanti, in relazione al
procedimento doganale aperto per i medesimi fatti.
Fatti
5. L’istanza
è accolta. Un rappresentante delle autorità doganali potrà esaminare gli atti
Considerandi
dell’incarto penale MP __________ dopo la crescita in giudicato della presente
decisione: potrà parimenti estrarre fotocopie dello stesso.
6.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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