60.2009.316
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. Gratuito patrocinio
8 settembre 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2009.316
Data decisione, Autorità:
08.09.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaria. Gratuito patrocinio
GRATUITO PATROCINIO
PATROCINATORE
CPP-TI
art. 56bis CPP-TI
art. 3 LAG
art. 26 LAG
art. 35 LAG
Incarto n.
60.2009.316
Lugano
8 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 19.8.2009
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 17.8.2009 emanata dal
giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli in materia di gratuito patrocino
(__________);
richiamate le osservazioni 21.8.2009 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto nelle quali si conferma nella propria
decisione del 17.8.2009;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Nel
quadro di un procedimento penale (inc. __________) __________ è stato rinviato
a processo, con altri coaccusati, con atto d’accusa del 9.6.2008 (ACC __________),
in quanto prevenuto colpevole di ripetuta truffa (commessa con altri e anche
singolarmente), ripetuta falsità in documenti e trascuranza degli obblighi di
mantenimento. Il dibattimento è aggiornato per i giorni del __________2009.
b. Nell’imminenza
del dibattimento, con scritto 13/14.8.2009 (anticipato anche per fax), il
patrocinatore (di fiducia) di __________ ha chiesto di essere posto al
beneficio del gratuito patrocinio almeno per la preparazione del processo e per
il pubblico dibattimento. Nella richiesta il patrocinatore indica che il
cliente non è attualmente rintracciabile né da lui né dalla Polizia che lo sta
cercando per un'altra inchiesta. La richiesta di gratuito patrocinio è
presentata anche perché la madre di RI 1 non si è detta disposta ad accollarsi
le spese di patrocinio.
c.Con scritto 17.8.2009 il giudice del’istruzione e
dell’arresto ha dichiarato irricevibile la domanda di gratuito patrocinio in
quanto non sembra emanare dall’accusato (inc. __________).
d.
Con scritto
18.8.2009 __________ il patrocinatore di RI 1 ha trasmesso al giudice
dell’istruzione e dell’arresto una procura indicando che l’istanza di gratuito
patrocinio è da intendere presentata dall’accusato. Con aggiunta manoscritta,
il patrocinatore ha interpellato il magistrato riguardo alla sua decisione chiedendogli
se non la ritenesse viziata di formalismo eccessivo.
e.Con scritto 19/20.8.2009 __________ il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha
preso posizione sullo scritto 18.8.2009, ribadendo che solo il beneficiario del
gratuito patrocinio può essere richiedente e legittimato a ricorrere contro il
rifiuto o la revoca (con riferimento all’art. 35 Lag). Con riferimento alla
giurisprudenza, il magistrato ha indicato che il patrocinatore non ha, nemmeno
se di fiducia, legittimazione per agire a titolo personale e che l’istituto del
gratuito patrocinio non può essere utilizzato per far fronte alle spese di una
difesa di fiducia che il mandante non vuole più finanziare. Per questi motivi,
il magistrato conclude ritenendo la sua decisione del 17.8.2009 non viziata da
formalismo eccessivo.
f.
Con gravame 19.8.2009,
presentato a nome di __________, si chiede a questa Camera di sanzionare quale
formalismo eccessivo la decisione 17.8.2009 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto, non con riferimento alla mancata documentazione della situazione
di indigenza, ma per l’irricevibilità dovuta al fatto che la richiesta sarebbe
stata presentata dal patrocinatore (in possesso di una valida procura rilasciatagli
dall’accusato e trasmessa al GIAR) e non dall’accusato, che il magistrato sa
essere latitante. La decisione andrebbe dunque sanzionata per formalismo eccessivo
e per l’assurdità del ragionamento a fondamento della stessa.
g.
Con osservazioni
21/24.8.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha rinviato, per la
censura di formalismo eccessivo, al suo scritto del 19/20.8.2009. Riguardo alla
procura inviata dal patrocinatore di RI 1, il magistrato osserva che la stessa
è datata marzo 2004 e riferita alla “(…) pratica penale conseguente alla
perquisizione (…)” non modificando in nulla la decisione impugnata, in
considerazione del fatto che nell’istanza 13/14.8.2009 avrebbe indicato che il
cliente sarebbe irreperibile anche per il legale.
Considerandi
1.1.1
Giusta
l’art. 35 Lag, contro la decisione di rifiuto o di revoca dell’assistenza
giudiziaria del giudice dell’istruzioni e dell’arresto può ricorrere la
persona richiedente o beneficiaria, entro 15 giorni.
1.2
Occorre
anzitutto considerare che la richiesta al giudice dell’istruzione e
dell’arresto è stata presentata dal patrocinatore, a suo nome.
Il
presente ricorso è presentato a nome di RI 1, pur essendo quest’ultimo
latitante (come indicato nel testo del ricorso) e non rintracciabile dal suo
legale (come indicato nella richiesta del 13/14.8.2009). Il patrocinatore ha
prodotto una procura del 4.3.2004, certamente non specifica per questo atto.
Indipendentemente dall’indicazione del ricorso, si deve considerare che lo
stesso è presentato dal patrocinatore, in continuità con la richiesta fatta al
giudice dell’istruzione e dell’arresto.
1.3
Il
testo dell’art. 35 Lag è chiaro nel limitare la legittimazione a ricorrere al
richiedente l’assistenza giudiziaria (se negatagli) o al beneficiario (se
revocatagli). Il patrocinatore non è menzionato dall’art. 35 Lag, diversamente
da quanto avviene dall’art. 36 Lag. La legittimazione riconosciuta solo al richiedente
o al beneficiario è la logica e coerente conseguenza del fatto che l’assistenza
giudiziaria possa essere chiesta unicamente da chi giustifica di non essere in
grado di sopperire alle spese di difesa (art. 26 cpv. 1 Lag per il penale, art.
4.
Lag più in generale). In questo senso si è già pronunciata questa Camera
(decisione __________).
1.4
Per
quanto esposto, si deve concludere che il ricorso è irricevibile per difetto di
legittimazione del patrocinatore.
2.2.1
Sempre
con riferimento alla ricevibilità, il gravame difetta di motivazione.
2.2
L’art.
35.
Lag, così come in generale gli art. 284 ss. CPP, non danno particolari indicazioni
riguardo alla motivazione dei gravami a questa Camera.
Di
principio quando la legge impone la forma scritta, il ricorso deve contenere
una motivazione (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, p. 752).
Come
ricordato dalla giurisprudenza, l’obbligo di sufficiente motivazione incombe
anche ai reclamanti, e non solo all’autorità decisionale (sentenza del
20.7.1994
in re D.T., inc. CRP __________).
2.3
Un
reclamo deve esporre le censure sollevate e le conclusioni formulate, in modo
comprensibile.
Come
ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, ogni istanza o impugnazione
deve essere convenientemente motivata, per consentire alle controparti ed
all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente di decidere
(sentenza del 20.7.1994 in re D.T., p. 5).
Come
autorità di ricorso, questa Camera pone esigenze rigorose, e analizza unicamente
puntuali censure, che l’istante deve sostanziare dettagliatamente in fatto e in
diritto: compete all’istante indicare compiutamente i motivi che, a suo
giudizio, costituiscono una violazione delle norme legali (sentenza del
6.8.2007
in re R. SA, p. 5, inc. CRP __________).
L’art.
385.
cpv. 1 del nuovo Codice di procedura penale federale prevede che, quando è
richiesta una motivazione, il ricorrente deve indicare con precisione i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione, i mezzi di prova che invoca.
La
giurisprudenza civile in relazione all’art. 309 cpv. 2 lit. f CPC TI esige che
l’appello debba menzionare quali sono i punti della sentenza ritenuti errati e
dimostrare che le argomentazioni e le motivazioni scelte dal giudice di prima
istanza sono sprovviste di pertinenza: la critica al giudizio appellato
dev’essere puntuale e precisa. Un semplice elenco di quesiti giuridici da
esaminare non è sufficiente (E. EPINEY-COLOMBO, Appello Copia-incolla?, in
Bollettino Avvocati n. 36, p. 8).
La
giurisprudenza amministrativa precisa che il ricorso deve contenere una breve
motivazione ed una concisa esposizione dei fatti. La norma intende prevenire memoriali
prolissi e sottolinea la necessità che la motivazione del ricorso sia
sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze minime che sono riassumibili nel
principio generale secondo cui il ricorrente deve esprimere in modo
riconoscibile le proprie intenzioni di ottenere la modifica di un atto e della
sua portata giuridica (M. BORGHI/G. CORTI, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 36, p. 248).
2.4
Nel
presente caso il ricorrente si limita ad invocare il formalismo eccessivo quale
censura, senza precisare come e perché la decisione del magistrato sia tale. Carenti
sono anche le conclusioni.
A
fronte di tali insufficienze del gravame, questa Camera non può che dichiarare
il ricorso irricevibile in ordine, in quanto non motivato.
3.3.1
Non
miglior sorte avrebbe il gravame nel merito, analizzato a titolo abbondanziale.
3.2
Secondo
la giurisprudenza vi è formalismo eccessivo, costitutivo di un diniego di
giustizia formale, quando un'autorità impone il rispetto di una norma formale
che non è giustificato da nessun interesse degno di protezione, risulta fine a
sé stesso, complica inutilmente o rende impossibile il giudizio di merito (DTF
128.
II 139 consid. 2a p. 142 con rinvii).
L'eccesso
di formalismo può risiedere sia in una regola di comportamento imposta alla
parte interessata dal diritto cantonale che nella sanzione a questa connessa
(DTF 125 I 166 consid. 3a p. 70).
Nella misura in cui viene, in sostanza,
a sanzionare l'atteggiamento dell'autorità nei confronti delle parti, il
divieto del formalismo eccessivo persegue il medesimo scopo del principio della
buona fede, che impone all'autorità di evitare di sanzionare con
l'irricevibilità vizi di procedura facilmente riconoscibili, che avrebbero
potuto essere sanati per tempo, qualora essa avesse potuto rendersene conto e
segnalarli alla parte interessata (DTF 125 I 166 consid. 3a p. 70).
In
particolare merita di essere tutelato chi, non avendo conoscenze giuridiche
sufficienti, decide di affidarsi ad un rappresentante legale; esiste, in
effetti, un interesse pubblico certo a proteggere i cittadini dal rischio di
incaricare una persona incompetente, che potrebbe privarli della possibilità di
far valere i loro diritti a causa, ad esempio, di un errore procedurale. Lo esigano gli interessi della giustizia
(prescrizione che non assicura tuttavia una protezione più estesa rispetto a
quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo di protezione
giuridica (cfr. decisioni TF 1B_172/2007 del 2.10.2007;1B_153/2007 del
25.9
; DTF 131 I 350, 129 I 281 e 127 I 202; RDAT 65/II – 2002 e 56/II –
2001).
3.3
Nel
presente caso, l’interpretazione e l’applicazione degli art. 26 e 4 Lag operata
dal giudice dell’istruzione e dell’arresto appare conforme al testo legale, ma
anche allo scopo ad alla logica della Lag, ritenuto che in una situazione quale
quella descritta nella richiesta e nel ricorso, altra è eventualmente la
soluzione.
4.
Il ricorso è irricevibile. Data la situazione, non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4 e 35 Lag ed ogni altra
norma applicabile
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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