60.2009.317
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena (GIAP) in materia di congedo
8 settembre 2009Italiano10 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2009.317
Data decisione, Autorità:
08.09.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena (GIAP) in materia di congedo
ESECUZIONE DELLE PENE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339 cpv. 1 let. h CPP-TI
art. 341 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 75 cpv. 3 CPS
art. 84 cpv. 6 CPS
Incarto n.
60.2009.317
Lugano
8 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 19/21.8.2009
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione emanata il 12.8.2009 dal giudice
dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi con la quale ha
respinto la sua richiesta per un primo congedo (inc. GIAP __________);
richiamate le osservazioni 26/27.8.2009 del
giudice dell’applicazione della pena (GIAP) mediante le quali si conferma nella
propria decisione;
richiamate le osservazioni 26/27.8.2009
della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure mediante le quali
chiede la conferma della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con giudizio 10.9.2008 la Corte delle
assise criminali ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ripetuto furto
aggravato, di ripetuta ricettazione aggravata, di ripetuto danneggiamento, di
ripetuta violazione di domicilio e di violazione della legge federale sulle
armi, gli accessori di armi e le munizioni. L’ha quindi condannato alla pena detentiva
di tre anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________). Sulla commisurazione
della pena ha ovviamente inciso la situazione di recidiva specifica.
b. La
Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 30.12.2008, ha parzialmente
accolto il ricorso per cassazione 3.11.2008 di RI 1 prosciogliendolo da alcune
fattispecie e condannandolo alla pena detentiva di due anni e sei mesi, da dedursi
il carcere preventivo sofferto (inc. __________).
c.Con decisione 23.1.2009, il giudice dell’applicazione
della pena ha respinto una prima domanda di congedo.
d.
Con decisione
26.3.2009, il medesimo giudice ha respinto una seconda richiesta di primo
congedo, in considerazione anche del piano di esecuzione della sentenza (PES)
allestito il 2.3.2009 e all’esecuzione del quale il ricorrente non ha aderito.
e.Con decisione 10.6.2009, qui impugnata, il giudice
dell’applicazione della pena ha respinto una terza richiesta di primo congedo
del qui ricorrente. Il successivo gravame del 22/23.6.2009 è stato respinto da
questa Camera in data 7.9.2009 (inc. CRP __________).
f.
Con decisione
3.7.2009 il medesimo giudice ha respinto un’ulteriore richiesta di primo
congedo, in quanto non erano emersi elementi nuovi rispetto alle precedenti
decisioni.
g.
Con ulteriore
richiesta del 22/24.7.2009 RI 1 ha chiesto nuovamente un primo congedo. Il
giudice dell’esecuzione della pena ha respinto la richiesta con decisione del
12.8.2009, considerato come non ci fossero elementi nuovi tali da discostarsi
dalla precedente decisione del 3.7.2009 (inc. __________).
h.
Avverso la
decisione è insortoRI 1 con gravame del 19/21.8.2009. Il ricorrente si lamenta
anzitutto della sua mancata audizione prima dell’emanazione della decisione
impugnata, adducendo la violazione del diritto di essere sentito. Argomenta che
la richiesta di audizione (formulata dal ricorrente personalmente e dal
patrocinatore) aveva quale scopo anzitutto quello di prendere visione dei
preavvisi emanati dai servizi carcerari, per poi potere prendere posizione
compiutamente sui medesimi. Il ricorrente lamenta anche il non invio di detti
preavvisi, ciò che ulteriormente costituirebbe una violazione del diritto di essere
sentito. Per il ricorrente la sua audizione avrebbe dovuto infine permettergli
di esporre i progressi da lui compiuti nell’ambito dell’esecuzione della pena,
quali la richiesta di sostegno psicologico, il risarcimento delle vittime messo
in opera, la richiesta di trovare un lavoro onesto (ignorata dai servizi). Per
questi motivi, il ricorrente contesta l’argomentazione del giudice secondo cui
non ci sarebbero elementi nuovi che meriterebbero di essere discussi. Anche la
mancata entrata in materia sulla richiesta di congedo fintanto che sia pendente
un gravame (relativo ad una precedente richiesta di primo congedo) sarebbe
costitutiva di diniego di giustizia materiale. Per tutti questi motivi il
ricorrente chiede l’annullamento della decisione, con rinvio dell’incarto per
nuova decisione.
Considerandi
1.
Il
giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP,
secondo cui è competente a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena – ha respinto l’istanza di RI 1 con la
quale aveva postulato il primo congedo (decisione 10.6.2009, inc. __________).
Giusta
l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice
dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla
conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi
previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.
Il
gravame 19/21.8.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.
2.
2.1.
La
materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal
diritto federale dall’1.1.2007, ovvero dall’entrata in vigore della revisione
della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati
conclusi tra i cantoni.
2.2
Giusta l’art. 75 cpv. 3 CP il
regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione
(PES) con il detenuto; questo piano contiene, tra l’altro, indicazioni sulle
relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea
2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP).
Le
relazioni sono regolamentate dall’art. 84 cpv. 6 CP: “Al detenuto vanno
concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per
la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari,
sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si
opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da
attendersi che commetta nuovi reati” (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op.
cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP).
Come
chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia
l’art. 84 cpv. 6 CP – viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa
fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali
d’esecuzione penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante
la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84
cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una
restrizione corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo
di recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).
2.3
La
materia è inoltre disciplinata dall’art. 45 del regolamento sull’esecuzione
delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale “il
carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha
per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni
normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di
prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.
L’esecuzione
delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull’esecuzione delle pene
privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti
nei cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del
10.4.2006
[e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle
autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5
cpv. 1 lit. a: un’autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono
essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato
almeno un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del
Cantone Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [“Il congedo non è un diritto del carcerato” (art. 78 RCPT); “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto
un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è
cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario” (art.
80.
cpv. 1 RCPT)].
2.4
In
ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una
valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente:
occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del
singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento
tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale,
ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell’applicazione
della pena deve di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente
abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon
comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in
concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).
3.
Nel
presente caso, la richiesta respinta e qui impugnata è la quinta presentata dal
ricorrente. Rispetto alle precedenti non sono stati addotti elementi nuovi.
Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, i “progressi” nell’esecuzione
della pena (richiesta di sostegno psicologico, risarcimento delle vittime messo
in opera, richiesta di un lavoro onesto) erano già stati addotti nella
precedente procedura relativa alla richiesta di congedo, respinta il 10.6.2009
(decisione del 7.9.2009, inc. CRP __________, punto 3, p. 6), senza che gli
stessi fossero stati ritenuti rilevanti. Per il resto, non ci sono elementi
nuovi a sostengo della richiesta formulata dal ricorrente.
4.
In
simili circostanze, vanamente è invocato dal ricorrente l’argomento della
violazione del diritto di essere sentito, a motivo della sua mancata audizione.
Anzitutto
perché rispetto alle precedenti decisioni, non sono invocati nuovi motivi. Perciò
anche i preavvisi dei servizi penitenziari non si discostano dai precedenti.
Inoltre,
in caso di presentazione di ripetute richieste di congedo senza il sostegno di
fatti nuovi e rilevanti, la richiesta di un’ulteriore audizione appare
francamente inutile, financo provocatoria. Nel presente caso si è confrontati
con ripetute richieste di congedo, senza addurre fatti nuovi, addirittura
presentate prima ancora del termine della procedura relativa alla precedente
richiesta. Tanto che dopo la decisione del giudice qui impugnata (del
12.8
), e immediatamente dopo la presentazione del presente gravame (del
19/21.8.2009), in data 24.8.2009 (tre giorni dopo la presentazione del gravame)
RI 1 ha presentato un’ulteriore richiesta di primo congedo (allegata alle
osservazioni 26/27.8.2009 del SEPEM). Pretendere un automatismo (richiesta di
primo congedo, conseguente audizione) in assenza di fatti nuovi e rilevanti, in
presenza di successive richieste (simili), assurge a situazione abusiva, e come
tale non meritevole di tutela.
5.
Non
miglior fortuna merita la censura di diniego di giustizia materiale, addotta
con riferimento al ricorso pendente presso questa Camera (inc. __________).
Nella decisione impugnata, il giudice non si è rifiutato di entrare nel merito,
e neppure ha sospeso la richiesta fino al momento della decisione su ricorso di
questa Camera. Il giudice ha deciso la richiesta di congedo, respingendola, e
rinviando per il merito alle conclusioni della precedente decisione.
L’argomento del diniego di giustizia è invocato a torto.
6.
Per
il resto, il ricorso non argomenta nel merito, di modo che questa Camera può
dispensare dall’esaminarlo, ritenuto che in assenza di fatti nuovi si può, per
economia di decisione, ulteriormente rinviare alla precedente decisione del
7.9.2009
(inc. __________).
7.
Il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi
le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 75 cpv. 3 e 84 cpv. 6
CP, 339 e 341 CPP e ogni altra norma applicabile
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.--, e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio
di diritto
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
-
Dipartimento
Istituzioni Sezione esecuzione pene e misure, 6807 Taverne
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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