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Decisione

60.2009.317

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena (GIAP) in materia di congedo

8 settembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con giudizio 10.9.2008 la Corte delle

assise criminali ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ripetuto furto

aggravato, di ripetuta ricettazione aggravata, di ripetuto danneggiamento, di

ripetuta violazione di domicilio e di violazione della legge federale sulle

armi, gli accessori di armi e le munizioni. L’ha quindi condannato alla pena detentiva

di tre anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e al pagamento

della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________). Sulla commisurazione

della pena ha ovviamente inciso la situazione di recidiva specifica.

b. La

Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 30.12.2008, ha parzialmente

accolto il ricorso per cassazione 3.11.2008 di RI 1 prosciogliendolo da alcune

fattispecie e condannandolo alla pena detentiva di due anni e sei mesi, da dedursi

il carcere preventivo sofferto (inc. __________).

c.Con decisione 23.1.2009, il giudice dell’applicazione

della pena ha respinto una prima domanda di congedo.

d.

Con decisione

26.3.2009, il medesimo giudice ha respinto una seconda richiesta di primo

congedo, in considerazione anche del piano di esecuzione della sentenza (PES)

allestito il 2.3.2009 e all’esecuzione del quale il ricorrente non ha aderito.

e.Con decisione 10.6.2009, qui impugnata, il giudice

dell’applicazione della pena ha respinto una terza richiesta di primo congedo

del qui ricorrente. Il successivo gravame del 22/23.6.2009 è stato respinto da

questa Camera in data 7.9.2009 (inc. CRP __________).

f.

Con decisione

3.7.2009 il medesimo giudice ha respinto un’ulteriore richiesta di primo

congedo, in quanto non erano emersi elementi nuovi rispetto alle precedenti

decisioni.

g.

Con ulteriore

richiesta del 22/24.7.2009 RI 1 ha chiesto nuovamente un primo congedo. Il

giudice dell’esecuzione della pena ha respinto la richiesta con decisione del

12.8.2009, considerato come non ci fossero elementi nuovi tali da discostarsi

dalla precedente decisione del 3.7.2009 (inc. __________).

h.

Avverso la

decisione è insortoRI 1 con gravame del 19/21.8.2009. Il ricorrente si lamenta

anzitutto della sua mancata audizione prima dell’emanazione della decisione

impugnata, adducendo la violazione del diritto di essere sentito. Argomenta che

la richiesta di audizione (formulata dal ricorrente personalmente e dal

patrocinatore) aveva quale scopo anzitutto quello di prendere visione dei

preavvisi emanati dai servizi carcerari, per poi potere prendere posizione

compiutamente sui medesimi. Il ricorrente lamenta anche il non invio di detti

preavvisi, ciò che ulteriormente costituirebbe una violazione del diritto di essere

sentito. Per il ricorrente la sua audizione avrebbe dovuto infine permettergli

di esporre i progressi da lui compiuti nell’ambito dell’esecuzione della pena,

quali la richiesta di sostegno psicologico, il risarcimento delle vittime messo

in opera, la richiesta di trovare un lavoro onesto (ignorata dai servizi). Per

questi motivi, il ricorrente contesta l’argomentazione del giudice secondo cui

non ci sarebbero elementi nuovi che meriterebbero di essere discussi. Anche la

mancata entrata in materia sulla richiesta di congedo fintanto che sia pendente

un gravame (relativo ad una precedente richiesta di primo congedo) sarebbe

costitutiva di diniego di giustizia materiale. Per tutti questi motivi il

ricorrente chiede l’annullamento della decisione, con rinvio dell’incarto per

nuova decisione.

Considerandi

1.

Il

giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP,

secondo cui è competente a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena – ha respinto l’istanza di RI 1 con la

quale aveva postulato il primo congedo (decisione 10.6.2009, inc. __________).

Giusta

l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice

dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla

conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi

previsti dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.

Il

gravame 19/21.8.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

La

materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal

diritto federale dall’1.1.2007, ovvero dall’entrata in vigore della revisione

della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati

conclusi tra i cantoni.

2.2

Giusta l’art. 75 cpv. 3 CP il

regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione

(PES) con il detenuto; questo piano contiene, tra l’altro, indicazioni sulle

relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea

2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP).

Le

relazioni sono regolamentate dall’art. 84 cpv. 6 CP: “Al detenuto vanno

concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per

la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari,

sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si

opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da

attendersi che commetta nuovi reati” (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op.

cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP).

Come

chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia

l’art. 84 cpv. 6 CP – viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa

fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali

d’esecuzione penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante

la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84

cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una

restrizione corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo

di recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).

2.3

La

materia è inoltre disciplinata dall’art. 45 del regolamento sull’esecuzione

delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale “il

carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha

per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni

normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di

prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.

L’esecuzione

delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull’esecuzione delle pene

privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti

nei cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del

10.4.2006

[e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle

autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5

cpv. 1 lit. a: un’autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono

essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato

almeno un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del

Cantone Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [“Il congedo non è un diritto del carcerato” (art. 78 RCPT); “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto

un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è

cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario” (art.

80.

cpv. 1 RCPT)].

2.4

In

ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una

valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente:

occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del

singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento

tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale,

ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell’applicazione

della pena deve di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente

abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon

comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in

concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

3.

Nel

presente caso, la richiesta respinta e qui impugnata è la quinta presentata dal

ricorrente. Rispetto alle precedenti non sono stati addotti elementi nuovi.

Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, i “progressi” nell’esecuzione

della pena (richiesta di sostegno psicologico, risarcimento delle vittime messo

in opera, richiesta di un lavoro onesto) erano già stati addotti nella

precedente procedura relativa alla richiesta di congedo, respinta il 10.6.2009

(decisione del 7.9.2009, inc. CRP __________, punto 3, p. 6), senza che gli

stessi fossero stati ritenuti rilevanti. Per il resto, non ci sono elementi

nuovi a sostengo della richiesta formulata dal ricorrente.

4.

In

simili circostanze, vanamente è invocato dal ricorrente l’argomento della

violazione del diritto di essere sentito, a motivo della sua mancata audizione.

Anzitutto

perché rispetto alle precedenti decisioni, non sono invocati nuovi motivi. Perciò

anche i preavvisi dei servizi penitenziari non si discostano dai precedenti.

Inoltre,

in caso di presentazione di ripetute richieste di congedo senza il sostegno di

fatti nuovi e rilevanti, la richiesta di un’ulteriore audizione appare

francamente inutile, financo provocatoria. Nel presente caso si è confrontati

con ripetute richieste di congedo, senza addurre fatti nuovi, addirittura

presentate prima ancora del termine della procedura relativa alla precedente

richiesta. Tanto che dopo la decisione del giudice qui impugnata (del

12.8

), e immediatamente dopo la presentazione del presente gravame (del

19/21.8.2009), in data 24.8.2009 (tre giorni dopo la presentazione del gravame)

RI 1 ha presentato un’ulteriore richiesta di primo congedo (allegata alle

osservazioni 26/27.8.2009 del SEPEM). Pretendere un automatismo (richiesta di

primo congedo, conseguente audizione) in assenza di fatti nuovi e rilevanti, in

presenza di successive richieste (simili), assurge a situazione abusiva, e come

tale non meritevole di tutela.

5.

Non

miglior fortuna merita la censura di diniego di giustizia materiale, addotta

con riferimento al ricorso pendente presso questa Camera (inc. __________).

Nella decisione impugnata, il giudice non si è rifiutato di entrare nel merito,

e neppure ha sospeso la richiesta fino al momento della decisione su ricorso di

questa Camera. Il giudice ha deciso la richiesta di congedo, respingendola, e

rinviando per il merito alle conclusioni della precedente decisione.

L’argomento del diniego di giustizia è invocato a torto.

6.

Per

il resto, il ricorso non argomenta nel merito, di modo che questa Camera può

dispensare dall’esaminarlo, ritenuto che in assenza di fatti nuovi si può, per

economia di decisione, ulteriormente rinviare alla precedente decisione del

7.9.2009

(inc. __________).

7.

Il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi

le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 75 cpv. 3 e 84 cpv. 6

CP, 339 e 341 CPP e ogni altra norma applicabile

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.--, e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio

di diritto

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

-

Dipartimento

Istituzioni Sezione esecuzione pene e misure, 6807 Taverne

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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