60.2009.32
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
20 febbraio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.32
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.32
Lugano
20 febbraio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.1.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
accedere agli atti di un incarto penale nel frattempo archiviato;
richiamate le osservazioni 12.2.2009 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente la
richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un procedimento penale aperto d’ufficio dal Ministero pubblico a carico
di due persone, tra le quali IS 1, per diverse ipotesi di reato, in data
12.8.2008 il procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha emanato un
decreto di abbandono (ABB __________).
2. Con
la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,
chiede di poter ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del surriferito
incarto penale, essendo prossimamente intenzionato a presentare a questa Camera
un’istanza d’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP.
Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi preavvisa
favorevolmente la richiesta "(…) riservandomi in sede di osservazioni
all’istanza d’indennità che IS 1 dovesse presentare di evidenziare gli elementi
suscettibili di configurare la richiesta siccome abusiva" (osservazioni 12.2.2009).
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale accusato) nel procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nella
fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal patrocinatore di IS 1 nella
sua richiesta, la finalità per cui è stata presentata l’istanza e la
surriferita giurisprudenza – è pacifico l’interesse giuridico legittimo
dell’istante a ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto
penale sfociato nel decreto di abbandono 12.8.2008 (ABB __________), che
peraltro l’ha interessato personalmente in qualità di accusato.
IS
1 e/ o il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati ad esaminare l’incarto
penale MP __________ presso il Ministero pubblico e a fotocopiare i documenti
di cui necessitano.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e spese,
contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--
(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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