60.2009.320
Istanza di ispezione degli atti. Indagato quale istante
21 settembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.320
Data decisione, Autorità:
21.09.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Indagato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.320
Lugano
21 settembre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/21.8.2009
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti di
un procedimento penale in cui è stata coinvolta;
premesso che la richiesta è pervenuta al
Ministero pubblico il 20.8.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Camera preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della denuncia 26.3.2009, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di IS 1 e di una terza persona (MP __________). Il
procedimento si è concluso con il decreto di non luogo a procedere 3.8.2009
(NLP __________).
2. Con
la presente istanza IS 1 chiede di poter avere accesso a tutti gli atti del
procedimento penale. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico preavvisa
favorevolmente la richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale indagata) nel procedimento
nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia degli atti
del procedimento in cui è stata coinvolta. L’istanza è quindi accolta. Gli atti
potranno essere esaminati presso la cancelleria di questa Camera.
6. Tassa
di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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