60.2009.323
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante e parte civile quale istante
25 novembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.323
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante e parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.323
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/31.8.2009
presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’accesso
agli atti di un procedimento penale a seguito di una sua denuncia e
conclusosi con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________);
richiamate le osservazioni 31.8.2009 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi mediante le quali preavvisa
favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 7/8.9.2009 del
patrocinatore di PI 2 mediante le quali chiede di respingere l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia
presentata dall’istante in data 25.11.2008, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________), conclusosi con un decreto di non
luogo a procedere emanato il 6.7.2009 (NLP __________).
2. Con
la presente richiesta, IS 1 chiede l’accesso agli atti del procedimento, in relazione
anche ad una domanda di sequestro conservativo fatta a __________. Il procuratore
pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il patrocinatore di
PI 2 si è opposto in relazione al carattere confidenziale degli atti (estratti
bancari) e per l’assenza di un interesse giuridico legittimo.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell'ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante e parte civile)
nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
d’ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a
favore dell’istante, in quanto già parte al procedimento, e in relazione alla
ricostruzione dei movimenti finanziari. Per questo motivo si giustifica la
consegna dei verbali dell’incarto MP __________. Per quanto riguarda la
documentazione, trattandosi sostanzialmente di documentazione bancaria,
principalmente relativa alla resistente, in base ad una ponderazione dei contrapposti
interessi delle parti, si giustifica per il momento unicamente la consegna
all’istante dell’elenco degli atti, senza consegnare indiscriminatamente tutta
la documentazione bancaria. Qualora necessitasse l’accesso ad ulteriori atti
istruttori, l’istante dovrà specificare quali e per quali ragioni, in modo che
la resistente potrà prendere posizione su tale richiesta.
6. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi. I verbali e la copia dell’elenco degli
atti potranno essere ritirati presso la cancelleria di questa Camera, dopo la
crescita in giudicato della presente decisione.
Fatti
7. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.--, sono poste a carico di chi le ha generate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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