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Decisione

60.2009.338

Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. assegnazione alla parte civile

20 ottobre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5/14 ad art. 112 CPP).

La

competente Corte ha rinviato PI 2 al foro civile (dispositivo n. 5, decisione

15.7.2009, inc. TPC __________). Ha ritenuto che “(…) non ha elementi

sufficienti per valutare l’incidenza delle corresponsabilità della banca sia

per quel che è degli atti del suo consulente sia, per finire, dell’assenza di serie

verifiche sull’attività dello stesso che hanno, di certo, favorito l’insorgere

del danno” (decisione 15.7.2009, p. 20, inc. TPC __________).

La

pretesa invocata da PI 2 non è quindi stata riconosciuta dalla sentenza della

Corte che ha giudicato __________.

Quest’ultimo,

interrogato il 4.10.2001, ha nondimeno “(…) preso atto che di fatto l’importo

globale da me ritirato (per il tramite di __________) ammonta a frs.

1'255'836.45. Francamente devo dire che io non mi sono reso conto che lo scoperto

mio verso PI 2 ha raggiunto nel tempo una simile cifra. Come detto ne ho preso

atto e non contesto. Dichiaro che è mia intenzione pagare il dovuto e restituire

quanto ricevuto” (verbale di interrogatorio 4.10.2001, p. 21, AI 66). Si

può pertanto concludere che __________ abbia riconosciuto un importo dovuto

alla parte civile, superiore a quello oggetto dei reati per cui è stato condannato.

Considerato inoltre che tra il danno creato con i reati (CHF 743'519.85 +

75'700.--) e l’importo della cauzione (CHF 100'000.--) esiste un ampio divario,

nel quale può essere defalcata un’eventuale riduzione dell’indennizzo per

concolpa della banca, ritenuto comunque che il giudice non ha ravvisato una

colpa esclusiva ed interruttiva a carico della banca medesima.

Il

condannato, nelle osservazioni 14/15.9.2009 all’istanza di decadenza della cauzione

del presidente della Corte, chiede peraltro “(…) che, se possibile, tale

importo venga devoluto a PI 2”.

__________,

il 6/7.10.2009, ha inoltre fatto pervenire a questa Camera la convenzione

6/17.9.2009 tra PI 2 e lui stesso inerente l’attribuzione in favore dell’istituto

bancario della cauzione di CHF 100'000.-- oltre interessi. Il condannato ha riconosciuto

“(…) di essere debitore nei confronti di PI 2 per un importo pari ad almeno

l’ammontare della cauzione di CHF 100'000.-- oltre gli interessi maturati dal

giorno in cui la cauzione è stata prestata”; le parti si sono accordate nel

senso che “(…) la cauzione di CHF 100'000.--, oltre gli interessi maturati

Considerandi

dal giorno in cui la cauzione è stata prestata e dedotta la multa, le tasse e

le spese di giustizia, venga attribuita interamente ad PI 2”.

La

pretesa di risarcimento fatta valere da PI 2 è di conseguenza civilmente esigibile

a’ sensi dell’art. 112 cpv. 2 CPP.

7.3.2

La

condotta di __________, latitante, di ignota dimora, nei confronti della Corte

(cfr. decisione 15.7.2009, p. 12 ss., inc. TPC __________) fa ritenere che sia

più che probabile che non risarcirà la parte lesa. Il fatto che non abbia dato

seguito al proposito espresso il 4.10.2001 [“Dichiaro che è mia intenzione

pagare il dovuto e restituire quanto ricevuto” (verbale di interrogatorio

4.10

, p. 21, AI 66)] conferma questa conclusione.

Non

si può poi esigere dalla parte civile PI 2 – nel rispetto del principio della

proporzionalità – l’avvio di procedure civili e/o esecutive nei confronti del

condannato in ragione della di lui situazione di latitanza rispettivamente di

dimora ignota (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 7 ad art. 112 CPP).

Il criterio di equità alla base dell’art. 112 cpv. 2 CPP, ricordato dal Rapporto

dell’8.11.1994 della Commissione speciale per l’esame del CPP (p. 44), impone

del resto di non essere eccessivamente restrittivi con le condizioni poste dalla

norma alla parte civile.

7.3.3

L’art.

112.

cpv. 2 CPP implica, inoltre, che il danno sofferto dalla parte civile non

sia coperto da alcuna assicurazione (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op.

cit., n. 7 ad art. 112 CPP).

La

parte civile PI 2 non si è espressa sulla citata condizione.

Con

scritto 30.9.2009 questa Camera ha interpellato l’istituto bancario in merito

all’eventuale copertura assicurativa del danno.

PI

2, il 2/5.10.2009, ha comunicato che il pregiudizio sofferto non è stato e non

sarà coperto da alcuna assicurazione.

7.3.4

La

cauzione di CHF 100'000.-- – essendo adempiuti i presupposti esatti dall’art.

112.

cpv. 2 CPP – è assegnata alla parte civile, dedotti – come concordato tra

le parti il 6/17.9.2009 – la multa di CHF 1'500.-- (dispositivo n. 3.2,

decisione 15.7.2009, inc. TPC __________), la tassa di giustizia di CHF 300.--

e le spese di CHF 250.-- (dispositivo n. 6, decisione 15.7.2009, inc. TPC __________),

per complessivi CHF 2'050.--. La somma attribuita a favore di PI 2 ammonta di conseguenza

a CHF 97'950.--.

8.

Vista

la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l'art. 112 CPP

e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

§ La cauzione

di CHF 100'000.-- prestata da __________, già in __________, ora di ignota

dimora, è dichiarata decaduta a favore dello Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino.

§§ La somma

di CHF 97'950.-- (CHF 100'000.-- dedotti CHF 2'050.-- inerenti multa, tassa di

giustizia e spese) è assegnata alla parte civile PI 2, __________.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedi

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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