60.2009.338
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. assegnazione alla parte civile
20 ottobre 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2009.338
Data decisione, Autorità:
20.10.2009, CRP
Titolo:
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. assegnazione alla parte civile
DECADENZA OPE LEGIS
DIRITTI DELLA PARTE CIVILE
ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA
art. 112 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.338
Lugano
20 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire
sull’istanza 26.8/2.9.2009 presentata dal
presidente della Corte
delle assise correzionali di , giudice IS 1
chiedente la pronuncia
della decadenza della cauzione di CHF 100'000.-- prestata da __________, già
in __________, ora di ignota dimora (patr. da: avv. __________, __________);
richiamate le osservazioni 3/4.9.2009 di PI
2, __________ – che, quale parte civile nel procedimento penale, chiede
l’assegnazione della cauzione –, 7/8.9.2009 del procuratore pubblico Arturo
Garzoni – che postula la decadenza della cauzione a favore dello Stato e si
rimette al giudizio di questa Camera in merito all’eventuale versamento della
somma di CHF 100'000.-- alla parte civile – e 14/15.9.2009 di __________ – che
domanda che l’importo venga utilizzato principalmente a copertura dei costi di
giustizia e della multa inflittagli e, nel caso di un’eccedenza, che venga
devoluto ad PI 2 –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. __________
è stato arrestato, a __________, l’__________ per i reati di truffa,
appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti, sub.
coazione, sub. estorsione (AI 60/61) in merito all’ottenimento, nel periodo
1991 – 1998, di somme di denaro (pari ad oltre CHF 1'200'000.--) dall’allora __________,
__________, per il tramite del funzionario __________, malgrado la sua relazione
bancaria non presentasse più attivi.
Il
provvedimento è stato confermato il giorno successivo (AI 62).
2. Con
decisione 26.10.2001 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha accolto
l’istanza di libertà provvisoria 17/18.10.2001 previo versamento di una
cauzione di CHF 100'000.-- (AI 82).
L’accusato
è stato scarcerato il successivo 31.10.2001 (AI 87).
3. __________
– sebbene regolarmente citato – non ha fatto atto di comparsa al dibattimento
pubblico celebrato il 15.7.2009.
La
Corte delle assise correzionali di __________, davanti alla quale era stato deferito,
ha pertanto proceduto nei di lui confronti, che non aveva fatto pervenire
alcuna valida giustificazione per la sua assenza, nelle forme contumaciali
giusta gli art. 308 ss. CPP.
Con
giudizio 15.7.2009 è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta
istigazione in amministrazione infedele aggravata [“siccome commessa per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere intenzionalmente
determinato __________ a violare le disposizioni della __________ (in seguito PI
2) che vietano le concessioni di prestiti e linee di credito in difetto di
garanzie reali e quindi ad autorizzare almeno 20 prelevamenti a contanti da lui
effettuati nel periodo 27 ottobre 1994 – 12 giugno 1997 a debito delle
relazioni (…) intestate proprio ad __________, per un importo complessivo di fr.
743'519.85” (dispositivo n. 1.1, decisione 15.7.2009, inc. TPC __________)]
e di ripetuta istigazione in abuso di un impianto per l’elaborazione di dati [“per
avere, a __________, nel periodo compreso tra il 29 ottobre 1997 e il 29
gennaio 1998, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, intenzionalmente
determinato __________ a servirsi in modo abusivo ed indebito del sistema
informatico della __________ (in seguito PI 2), così da ripetutamente influire
su un processo elettronico di trasmissione di dati provocando per mezzo dei
risultati erronei così ottenuti il trasferimento indebito a proprio favore di
attivi per un ammontare complessivo di almeno fr. 75'700.--” (dispositivo
n. 1.2, decisione 15.7.2009, inc. TPC __________)].
__________
– prosciolto dalle imputazioni di istigazione a truffa, istigazione in falsità
in documenti, istigazione in soppressione di documenti e ripetuta estorsione (dispositivo
n. 2, decisione 15.7.2009, inc. TPC __________) – è stato condannato, visto il lungo
tempo trascorso dai fatti, constatata la violazione del principio di celerità,
alla pena detentiva di dodici mesi – sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni –, alla multa di CHF 1'500.-- ed al pagamento di tassa di
giustizia e spese.
La
competente Corte ha rinviato PI 2 al foro civile (dispositivi n. 3, 4, 5 e 6, decisione
15.7.2009, inc. TPC __________).
4. Con
istanza 26.8/2.9.2009 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________
chiede di pronunciare la decadenza a favore dello Stato della cauzione prestata
da __________.
5. Secondo
l’art. 112 cpv. 1 CPP “la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali
interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si
sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della
libertà”.
La
decadenza della cauzione – pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali (art.
112 cpv. 3 CPP) – interviene quindi “ope legis” quando si verificano le
condizioni elencate da questo capoverso (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 112
CPP).
La
cauzione – misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) – decade a favore
dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad
un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non
correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che constata
l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria
o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento
a favore dello Stato (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed.,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 874,
in particolare nota 2425, p.
566).
La
successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi
penali ad istanza del presidente della Corte competente ha pertanto solo valore
dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che la cauzione è
decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati i presupposti.
Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o
si ripresenta, la decadenza della cauzione è già sostanzialmente intervenuta
(cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).
In
questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale,
con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art.
112 cpv. 4 CPP).
Il
Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.), chiamato a determinarsi sulla
natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) – sostituito
nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso
sostanzialmente il contenuto –, aveva ritenuto che secondo la procedura
ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato
in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello
Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una
citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata
cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto
in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP).
Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione
a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nella
forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento
dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi
coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad
un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della
cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche
modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a
statuire il Tribunale federale.
6. Nella
fattispecie l’ingiustificata assenza di __________ dal processo del 15.7.2009 –
ritenuta tale dalla Corte (decisione 15.7.2009, p. 12 ss., inc. TPC __________)
– costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello
Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 112 CPP).
7. 7.1.
L’art.
112 cpv. 2 CPP prevede il diritto della parte civile di chiedere che sia soddisfatta
con la cauzione anzitutto la sua pretesa di risarcimento civile, a condizione
che sia riconosciuta, che non sia coperta da assicurazione e che
prevedibilmente non sarà risarcita dal condannato, e ciò in quanto la parte
civile può rifarsi sulla cauzione solo a titolo sussidiario. Riguardo alla
terza condizione, non occorre portare la dimostrazione dell’assenza di beni del
condannato: basta che la difficoltà nell’ottenere il risarcimento sia
giustificabile alla luce del principio della proporzionalità (M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ss. ad art. 112 CPP).
7.2.
PI
2, che avrebbe sofferto un pregiudizio di oltre CHF 2'000'000.--, chiede
l’assegnazione a suo favore della somma di CHF 100'000.--: sarebbe l’unica
parte civile nel procedimento, il danno patito sarebbe nettamente superiore all’importo
della cauzione, il condannato sarebbe insolvente, latitante e di ignota dimora,
una qualsiasi procedura esecutiva e/o civile nei suoi confronti non avrebbe
alcuna probabilità di successo e, infine, secondo il principio della
proporzionalità non sarebbe pretendibile l’avvio di vane e costose procedure
esecutive e/o giudiziarie.
7.3.
7.3.1.
L’assegnazione
della cauzione alla parte civile presuppone innanzitutto, come appena detto, l’esistenza
di pretese di risarcimento civilmente esigibili, ovvero riconosciute
dall’accusato oppure stabilite dal giudice nella sentenza di merito (M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5/14 ad art. 112 CPP).
La
competente Corte ha rinviato PI 2 al foro civile (dispositivo n. 5, decisione
15.7.2009, inc. TPC __________). Ha ritenuto che “(…) non ha elementi
sufficienti per valutare l’incidenza delle corresponsabilità della banca sia
per quel che è degli atti del suo consulente sia, per finire, dell’assenza di serie
verifiche sull’attività dello stesso che hanno, di certo, favorito l’insorgere
del danno” (decisione 15.7.2009, p. 20, inc. TPC __________).
La
pretesa invocata da PI 2 non è quindi stata riconosciuta dalla sentenza della
Corte che ha giudicato __________.
Quest’ultimo,
interrogato il 4.10.2001, ha nondimeno “(…) preso atto che di fatto l’importo
globale da me ritirato (per il tramite di __________) ammonta a frs.
1'255'836.45. Francamente devo dire che io non mi sono reso conto che lo scoperto
mio verso PI 2 ha raggiunto nel tempo una simile cifra. Come detto ne ho preso
atto e non contesto. Dichiaro che è mia intenzione pagare il dovuto e restituire
quanto ricevuto” (verbale di interrogatorio 4.10.2001, p. 21, AI 66). Si
può pertanto concludere che __________ abbia riconosciuto un importo dovuto
alla parte civile, superiore a quello oggetto dei reati per cui è stato condannato.
Considerato inoltre che tra il danno creato con i reati (CHF 743'519.85 +
75'700.--) e l’importo della cauzione (CHF 100'000.--) esiste un ampio divario,
nel quale può essere defalcata un’eventuale riduzione dell’indennizzo per
concolpa della banca, ritenuto comunque che il giudice non ha ravvisato una
colpa esclusiva ed interruttiva a carico della banca medesima.
Il
condannato, nelle osservazioni 14/15.9.2009 all’istanza di decadenza della cauzione
del presidente della Corte, chiede peraltro “(…) che, se possibile, tale
importo venga devoluto a PI 2”.
__________,
il 6/7.10.2009, ha inoltre fatto pervenire a questa Camera la convenzione
6/17.9.2009 tra PI 2 e lui stesso inerente l’attribuzione in favore dell’istituto
bancario della cauzione di CHF 100'000.-- oltre interessi. Il condannato ha riconosciuto
“(…) di essere debitore nei confronti di PI 2 per un importo pari ad almeno
l’ammontare della cauzione di CHF 100'000.-- oltre gli interessi maturati dal
giorno in cui la cauzione è stata prestata”; le parti si sono accordate nel
senso che “(…) la cauzione di CHF 100'000.--, oltre gli interessi maturati
Considerandi
dal giorno in cui la cauzione è stata prestata e dedotta la multa, le tasse e
le spese di giustizia, venga attribuita interamente ad PI 2”.
La
pretesa di risarcimento fatta valere da PI 2 è di conseguenza civilmente esigibile
a’ sensi dell’art. 112 cpv. 2 CPP.
7.3.2
La
condotta di __________, latitante, di ignota dimora, nei confronti della Corte
(cfr. decisione 15.7.2009, p. 12 ss., inc. TPC __________) fa ritenere che sia
più che probabile che non risarcirà la parte lesa. Il fatto che non abbia dato
seguito al proposito espresso il 4.10.2001 [“Dichiaro che è mia intenzione
pagare il dovuto e restituire quanto ricevuto” (verbale di interrogatorio
4.10
, p. 21, AI 66)] conferma questa conclusione.
Non
si può poi esigere dalla parte civile PI 2 – nel rispetto del principio della
proporzionalità – l’avvio di procedure civili e/o esecutive nei confronti del
condannato in ragione della di lui situazione di latitanza rispettivamente di
dimora ignota (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 7 ad art. 112 CPP).
Il criterio di equità alla base dell’art. 112 cpv. 2 CPP, ricordato dal Rapporto
dell’8.11.1994 della Commissione speciale per l’esame del CPP (p. 44), impone
del resto di non essere eccessivamente restrittivi con le condizioni poste dalla
norma alla parte civile.
7.3.3
L’art.
112.
cpv. 2 CPP implica, inoltre, che il danno sofferto dalla parte civile non
sia coperto da alcuna assicurazione (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op.
cit., n. 7 ad art. 112 CPP).
La
parte civile PI 2 non si è espressa sulla citata condizione.
Con
scritto 30.9.2009 questa Camera ha interpellato l’istituto bancario in merito
all’eventuale copertura assicurativa del danno.
PI
2, il 2/5.10.2009, ha comunicato che il pregiudizio sofferto non è stato e non
sarà coperto da alcuna assicurazione.
7.3.4
La
cauzione di CHF 100'000.-- – essendo adempiuti i presupposti esatti dall’art.
112.
cpv. 2 CPP – è assegnata alla parte civile, dedotti – come concordato tra
le parti il 6/17.9.2009 – la multa di CHF 1'500.-- (dispositivo n. 3.2,
decisione 15.7.2009, inc. TPC __________), la tassa di giustizia di CHF 300.--
e le spese di CHF 250.-- (dispositivo n. 6, decisione 15.7.2009, inc. TPC __________),
per complessivi CHF 2'050.--. La somma attribuita a favore di PI 2 ammonta di conseguenza
a CHF 97'950.--.
8.
Vista
la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l'art. 112 CPP
e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
§ La cauzione
di CHF 100'000.-- prestata da __________, già in __________, ora di ignota
dimora, è dichiarata decaduta a favore dello Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino.
§§ La somma
di CHF 97'950.-- (CHF 100'000.-- dedotti CHF 2'050.-- inerenti multa, tassa di
giustizia e spese) è assegnata alla parte civile PI 2, __________.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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