60.2009.339
Istanza di ispezione degli atti. Denunciante / querelante quale istante
21 settembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.339
Data decisione, Autorità:
21.09.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Denunciante / querelante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.339
Lugano
21 settembre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.8/1.9.2009
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di una denuncia
da lei presentata in un procedimento penale nel frattempo concluso;
premesso che la richiesta è pervenuta al
Ministero pubblico il 31.8.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Camera preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della denuncia/querela 27/28.4.2009 presentata dalla qui istante, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ (__________),
sfociato nel decreto d’accusa 4.6.2009 __________) cresciuto in giudicato.
2. Con
la presente istanza IS 1 chiede copia della denuncia da lei presentata.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale denunciante/querelante)
nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura
prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia della denuncia
a suo tempo presentata. L’istanza è quindi accolta. La fotocopia della denuncia
sarà inviata con la copia della presente decisione destinata all’istante.
6. Tassa
di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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