60.2009.343
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaira. Gratuito patrocinio
8 settembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2009.343
Data decisione, Autorità:
08.09.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del GIAR in materia di assistenza giudiziaira. Gratuito patrocinio
GRATUITO PATROCINIO
art. 56bis CPP-TI
art. 3 LAG
art. 26 LAG
art. 35 LAG
Incarto n.
60.2009.343
Lugano
8 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 3/4.9.2009
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
lo scritto 21.8.2009 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli nel contesto di una procedura in
materia di gratuito patrocinio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Nel
quadro di un procedimento penale (inc. __________) __________ è stato rinviato
a processo, con altri coaccusati, con atto d’accusa del 9.6.2008 (ACC __________),
in quanto prevenuto colpevole di ripetuta truffa (commessa con altri e anche
singolarmente), ripetuta falsità in documenti e trascuranza degli obblighi di
mantenimento. Il dibattimento è aggiornato per i giorni del __________2009.
b. Nell’imminenza
del dibattimento, con scritto 13/14.8.2009 (anticipato anche per fax), il
patrocinatore (di fiducia) di RI 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del
gratuito patrocinio almeno per la preparazione del processo e per il pubblico
dibattimento. Nella richiesta il patrocinatore indica che il cliente non è
attualmente rintracciabile né da lui né dalla Polizia che lo sta cercando per
un'altra inchiesta. La richiesta di gratuito patrocinio è presentata anche
perché la madre di __________ non si è detta disposta ad accollarsi le spese di
patrocinio.
c.Con scritto 17.8.2009 il giudice del’istruzione e
dell’arresto ha dichiarato irricevibile la domanda di gratuito patrocinio in
quanto non sembra emanare dall’accusato (inc. __________).
d.
Con scritto
18.8.2009 __________ il patrocinatore di RI 1 ha trasmesso al giudice
dell’istruzione e dell’arresto una procura indicando che l’istanza di gratuito
patrocinio è da intendere presentata dall’accusato. Con aggiunta manoscritta,
il patrocinatore ha interpellato il magistrato riguardo alla sua decisione
chiedendogli se non la ritenesse viziata di formalismo eccessivo.
e.Con scritto 19/20.8.2009 __________ il giudice
dell’istruzione e dell’arresto ha preso posizione sullo scritto 18.8.2009,
ribadendo che solo il beneficiario del gratuito patrocinio può essere richiedente
e legittimato a ricorrere contro il rifiuto o la revoca (con riferimento
all’art. 35 Lag). Con riferimento alla giurisprudenza, il magistrato ha
indicato che il patrocinatore non ha, nemmeno se di fiducia, legittimazione per
agire a titolo personale e che l’istituto del gratuito patrocinio non può
essere utilizzato per far fronte alle spese di una difesa di fiducia che il
mandante non vuole più finanziare. Per questi motivi, il magistrato conclude ritenendo
la sua decisione del 17.8.2009 non viziata da formalismo eccessivo.
f.
Con gravame 19.8.2009,
presentato a nome di RI 1, il patrocinatore di quest'ultimo ha chiesto a questa
Camera di sanzionare quale formalismo eccessivo la decisione 17.8.2009 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto, non con riferimento alla mancata
documentazione della situazione di indigenza, ma per l’irricevibilità dovuta al
fatto che la richiesta sarebbe stata presentata dal patrocinatore (in possesso
di una valida procura rilasciatagli dall’accusato e trasmessa al GIAR) e non
dall’accusato, che il magistrato sa essere latitante. La decisione andrebbe dunque
sanzionata per formalismo eccessivo e per l’assurdità del ragionamento a
fondamento della stessa.
g.
Con osservazioni
21/24.8.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha rinviato, per la
censura di formalismo eccessivo, al suo scritto del 19/20.8.2009. Riguardo alla
procura inviata dal patrocinatore di RI 1, il magistrato osserva che la stessa
è datata marzo 2004 e riferita alla “(…) pratica penale conseguente alla
perquisizione (…)” non modificando in nulla la decisione impugnata, in
considerazione del fatto che nell’istanza 13/14.8.2009 avrebbe indicato che il
cliente sarebbe irreperibile anche per il legale.
h.
Pendente il precedente
gravame (inc. __________), RI 1, tramite il proprio patrocinatore, presenta un
ulteriore gravame contro “il rifiuto all’accoglimento del gratuito
patrocinio datato 21 agosto 2009 del GIAR Edy Meli”. Al gravame allega la
copia delle osservazioni 21.8.2009 presentate dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto a questa Camera nel quadro del procedimento di cui all'inc. CRP __________.
i.
Questa Camera ha
ritenuto di non dover procedere ad uno scambio di allegati, in considerazione
dell’esito del gravame.
Considerandi
1.1.1
Giusta
l’art. 35 Lag, contro la decisione di rifiuto o di revoca dell’assistenza
giudiziaria del giudice dell’istruzioni e dell’arresto può ricorrere la
persona richiedente o beneficiaria, entro 15 giorni.
1.2
Nel
presente caso è impugnata non una decisione del giudice dell’istruzione e
dell’arresto, ma delle osservazioni formulate dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto a questa Camera in merito ad un precedente ricorso (inc. __________).
Lo
scritto impugnato (allegato al gravame) indica chiaramente, nel “concerne”, in
grassetto e maiuscolo: “OSSERVAZIONI AL RICORSO”.
1.3
Mancando
una decisione, non è perciò dato ricorso. Lo stesso deve quindi essere
dichiarato irricevibile.
2.
Data la particolare situazione, si rinuncia a caricare
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4 e 35 Lag ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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