60.2009.345
Istanza di ispezione degli atti
20 ottobre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.345
Data decisione, Autorità:
20.10.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.345
Lugano
20 ottobre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/7.9.2009
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia di una
sentenza penale a carico di una persona membro di un Organismo di
autodisciplina (OAD);
richiamate le osservazioni 11.9.2009 del
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, mediante le quali preavvisa
favorevolmente la richiesta;
richiamato lo scritto 15/16.9.2009 del
giudice Claudio Zali, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da
formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
Il Ministero
pubblico ha condotto un procedimento per titolo di truffa fiscale ed infrazione
alla LAVS a carico di differenti persone, tra cui l’avv. PI 2. Il procedimento
è sfociato in una sentenza del 9.10.2008 (inc. TPC __________), cresciuta in giudicato.
Considerandi
2.
Con la presente
istanza, la FINMA chiede, in sostanza, di ricevere copia della sentenza, con
riferimento all’art. 38 LFINMA. Il procuratore pubblico ha dato il proprio
nulla osta, mentre che il giudice del merito ha comunicato di non avere osservazioni
da formulare. La persona oggetto della richiesta, interpellata, ha rinunciato a
presentare osservazioni.
3.
L'art. 27 CPP, in
vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP,
con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia
83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di
un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4.
Considerato come la
FINMA, subentrata nelle funzioni (oltre che della CFB e dell’UFAP) dell’Autorità
di controllo in materia di riciclaggio (AdC), ha assunto anche la funzione di
vigilanza sugli Organismi di autodisciplina (OAD), in particolare con riferimento
all’art. 18 LRD. Con riferimento inoltre all’obbligo di reciproca assistenza
dell’art. 38 cpv. 1 LFINMA, è dato un legittimo interesse giuridico per la
richiesta qui formulata, ritenuto anche come la FINMA ed i suoi membri siano
tenuti al segreto d’ufficio (art. 14 LFINMA).
5.
L’istanza è accolta.
Copia della sentenza del 9.10.2008 sarà inviata alla FINMA, non appena
cresciuta in giudicato la presente decisione.
6.
Considerato
l’obbligo di assistenza dell’art. 38 LFINMA, si rinuncia al prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e le altre norme
richiamate,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
).
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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