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Decisione

60.2009.345

Istanza di ispezione degli atti

20 ottobre 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.345

Data decisione, Autorità:

20.10.2009, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2009.345

Lugano

20 ottobre 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/7.9.2009

presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere copia di una

sentenza penale a carico di una persona membro di un Organismo di

autodisciplina (OAD);

richiamate le osservazioni 11.9.2009 del

procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, mediante le quali preavvisa

favorevolmente la richiesta;

richiamato lo scritto 15/16.9.2009 del

giudice Claudio Zali, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da

formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.

Il Ministero

pubblico ha condotto un procedimento per titolo di truffa fiscale ed infrazione

alla LAVS a carico di differenti persone, tra cui l’avv. PI 2. Il procedimento

è sfociato in una sentenza del 9.10.2008 (inc. TPC __________), cresciuta in giudicato.

Considerandi

2.

Con la presente

istanza, la FINMA chiede, in sostanza, di ricevere copia della sentenza, con

riferimento all’art. 38 LFINMA. Il procuratore pubblico ha dato il proprio

nulla osta, mentre che il giudice del merito ha comunicato di non avere osservazioni

da formulare. La persona oggetto della richiesta, interpellata, ha rinunciato a

presentare osservazioni.

3.

L'art. 27 CPP, in

vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP,

con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia

83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di

un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.

Considerato come la

FINMA, subentrata nelle funzioni (oltre che della CFB e dell’UFAP) dell’Autorità

di controllo in materia di riciclaggio (AdC), ha assunto anche la funzione di

vigilanza sugli Organismi di autodisciplina (OAD), in particolare con riferimento

all’art. 18 LRD. Con riferimento inoltre all’obbligo di reciproca assistenza

dell’art. 38 cpv. 1 LFINMA, è dato un legittimo interesse giuridico per la

richiesta qui formulata, ritenuto anche come la FINMA ed i suoi membri siano

tenuti al segreto d’ufficio (art. 14 LFINMA).

5.

L’istanza è accolta.

Copia della sentenza del 9.10.2008 sarà inviata alla FINMA, non appena

cresciuta in giudicato la presente decisione.

6.

Considerato

l’obbligo di assistenza dell’art. 38 LFINMA, si rinuncia al prelievo di tassa

di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e le altre norme

richiamate,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

).

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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