60.2009.35
Istanza di ispezione degli atti. consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario quale istante
1 aprile 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.35
Data decisione, Autorità:
01.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.35
Lugano
1 aprile 2009/spa
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.1/3.2.2009
presentata dal
IS 1,
tendente ad ottenere
l’esame degli atti di un procedimento penale nel quale tra gli accusati
figura un fiduciario;
premesso che la richiesta di esame atti da
parte del Consiglio istante è stata spedita direttamente al Ministero pubblico,
e che questi l’ha trasmessa per evasione alla scrivente Camera con scritto
accompagnatorio del 2/3.2.2009, nel quale si indica come pacifico l’interesse
giuridico legittimo dell’istante;
ritenuto che con scritto 9/10.2.2009 il
procuratore pubblico Arturo Garzoni ha trasmesso copia della segnalazione a suo
tempo fatta (22.1.2009) al Consiglio qui istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel
quadro di un procedimento penale relativo alla compravendita di un immobile
(inc. MP __________), il procuratore pubblico ha promosso l’accusa anche a
carico di un fiduciario iscritto all’Albo per titolo di falsità in documenti
(art. 251 CP) e di istigazione a falsità in atti formati da pubblico ufficiale
o funzionario (art. 317 CP). Il procedimento penale è attualmente allo stadio
dell’istruzione formale.
Nell’ambito
di detto procedimento, in data 22.1.2009, il procuratore pubblico ha operato
una segnalazione al Consiglio qui istante con riferimento agli art. 18 cpv. 5 (sospensione
provvisionale) e 21 LFid (obblighi dell’autorità).
Considerandi
2.
Con
scritto 30.1.2009, indirizzato erroneamente al Ministero pubblico, il Consiglio
istante ha chiesto di poter compulsare gli atti del procedimento penale inc. MP
__________. PI 2, interpellato per il tramite del proprio patrocinatore, non ha
presentato osservazioni.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4.
La
legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) ha
istituito il Consiglio di vigilanza affinché vigili sull’attività dei fiduciari
autorizzati e punisca la violazione dei doveri con misure disciplinari (art. 16
cpv. 1 LFid, Messaggio CdS n. 2697 dell’8.3.1983, p. 538).
Tra
le competenze del Consiglio di vigilanza vi sono i procedimenti disciplinari
(art. 18 cpv. 1 LFid) e le decisioni di sospensione provvisionale, queste
ultime nel caso un fiduciario fosse soggetto ad un procedimento penale, se
comprovate circostanze consentono di concludere che il divieto di esercitare la
professione non potrà essere evitato (art. 18 cpv. 5 LFid).
5.
Si
pone preliminarmente un problema di principio in relazione all’art. 18 cpv. 5
LFid.
L’attuale
formulazione, introdotta dalla Commissione legislativa (Rapporto del 6.4.1984,
p. 552), è certamente infelice. In particolare la frase “… ove comprovate
circostanze consentono di concludere che il divieto di esercitare non potrà
essere evitato.” presuppone da parte dell’autorità di vigilanza una sorta
di giudizio anticipato.
Già
il Messaggio del CdS del 4.3.1998 n. 4727 (p. 12) riteneva l’art. 18 cpv. 5 paragrafo
primo quale inapplicabile (M. MINI, La legge sull’esercizio delle professioni
di fiduciario, Lugano 2002, p. 124).
Anche
il Messaggio del CdS del 6.3.2007 n. 5896, attualmente all’esame del parlamento,
ribadisce come la formulazione attuale sia inapplicabile, in quanto “l’autorità
di vigilanza si troverebbe a dover anticipare il giudizio dell’autorità penale,
ciò che sembra inopportuno.” (ad art. 24 del progetto). La nuova
disposizione relativa alle “sospensione cautelare” propone di eliminare le
frase surriferita.
6.
In
siffatte circostanze, la segnalazione e la richiesta di compulsare gli atti non
hanno una portata pratica, e per l’inapplicabilità dell’art. 18 cpv. 5 LFid
manca un interesse giuridico legittimo a fondamento della richiesta.
7.
L’istanza
è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la
LFid ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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