Lexipedia

Decisione

60.2009.35

Istanza di ispezione degli atti. consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario quale istante

1 aprile 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.35

Data decisione, Autorità:

01.04.2009, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2009.35

Lugano

1 aprile 2009/spa

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30.1/3.2.2009

presentata dal

IS 1,

tendente ad ottenere

l’esame degli atti di un procedimento penale nel quale tra gli accusati

figura un fiduciario;

premesso che la richiesta di esame atti da

parte del Consiglio istante è stata spedita direttamente al Ministero pubblico,

e che questi l’ha trasmessa per evasione alla scrivente Camera con scritto

accompagnatorio del 2/3.2.2009, nel quale si indica come pacifico l’interesse

giuridico legittimo dell’istante;

ritenuto che con scritto 9/10.2.2009 il

procuratore pubblico Arturo Garzoni ha trasmesso copia della segnalazione a suo

tempo fatta (22.1.2009) al Consiglio qui istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nel

quadro di un procedimento penale relativo alla compravendita di un immobile

(inc. MP __________), il procuratore pubblico ha promosso l’accusa anche a

carico di un fiduciario iscritto all’Albo per titolo di falsità in documenti

(art. 251 CP) e di istigazione a falsità in atti formati da pubblico ufficiale

o funzionario (art. 317 CP). Il procedimento penale è attualmente allo stadio

dell’istruzione formale.

Nell’ambito

di detto procedimento, in data 22.1.2009, il procuratore pubblico ha operato

una segnalazione al Consiglio qui istante con riferimento agli art. 18 cpv. 5 (sospensione

provvisionale) e 21 LFid (obblighi dell’autorità).

Considerandi

2.

Con

scritto 30.1.2009, indirizzato erroneamente al Ministero pubblico, il Consiglio

istante ha chiesto di poter compulsare gli atti del procedimento penale inc. MP

__________. PI 2, interpellato per il tramite del proprio patrocinatore, non ha

presentato osservazioni.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali

può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a

chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali

fissa le modalità dell’ispezione".

4.

La

legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) ha

istituito il Consiglio di vigilanza affinché vigili sull’attività dei fiduciari

autorizzati e punisca la violazione dei doveri con misure disciplinari (art. 16

cpv. 1 LFid, Messaggio CdS n. 2697 dell’8.3.1983, p. 538).

Tra

le competenze del Consiglio di vigilanza vi sono i procedimenti disciplinari

(art. 18 cpv. 1 LFid) e le decisioni di sospensione provvisionale, queste

ultime nel caso un fiduciario fosse soggetto ad un procedimento penale, se

comprovate circostanze consentono di concludere che il divieto di esercitare la

professione non potrà essere evitato (art. 18 cpv. 5 LFid).

5.

Si

pone preliminarmente un problema di principio in relazione all’art. 18 cpv. 5

LFid.

L’attuale

formulazione, introdotta dalla Commissione legislativa (Rapporto del 6.4.1984,

p. 552), è certamente infelice. In particolare la frase “… ove comprovate

circostanze consentono di concludere che il divieto di esercitare non potrà

essere evitato.” presuppone da parte dell’autorità di vigilanza una sorta

di giudizio anticipato.

Già

il Messaggio del CdS del 4.3.1998 n. 4727 (p. 12) riteneva l’art. 18 cpv. 5 paragrafo

primo quale inapplicabile (M. MINI, La legge sull’esercizio delle professioni

di fiduciario, Lugano 2002, p. 124).

Anche

il Messaggio del CdS del 6.3.2007 n. 5896, attualmente all’esame del parlamento,

ribadisce come la formulazione attuale sia inapplicabile, in quanto “l’autorità

di vigilanza si troverebbe a dover anticipare il giudizio dell’autorità penale,

ciò che sembra inopportuno.” (ad art. 24 del progetto). La nuova

disposizione relativa alle “sospensione cautelare” propone di eliminare le

frase surriferita.

6.

In

siffatte circostanze, la segnalazione e la richiesta di compulsare gli atti non

hanno una portata pratica, e per l’inapplicabilità dell’art. 18 cpv. 5 LFid

manca un interesse giuridico legittimo a fondamento della richiesta.

7.

L’istanza

è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la

LFid ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster