60.2009.350
Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante
25 novembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.350
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.350
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.9.2009
presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere
informazioni sui procedimenti penali (aperti o conclusi) a carico di PI 1;
richiamate le osservazioni 28.9.2009 del sostituto
procuratore pubblico Margherita Lanzillo in relazione al procedimento penale MP
__________, mediante le quali comunica il proprio nulla osta;
richiamate le osservazioni 9/12.10.2009 mediante
le quali il patrocinatore di PI 1 si oppone alla richiesta della Commissione
istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 1, il Ministero pubblico sta conducendo un procedimento penale
inc. MP __________. In passato ci sono stati altri procedimenti, con esiti
diversi (NLP __________, DA __________, DA __________, DA __________, DA __________).
2. Con
la presente istanza, la Commissione chiede l’accesso agli atti dei procedimenti
aperti e conclusi, in relazione ai provvedimenti di sua competenza relativi al
figlio di PI 1. Il sostituto procuratore pubblico che si occupa dell’inc. MP __________
ha comunicato il proprio nulla osta, mentre il patrocinatore di PI 1 si è opposto
in quanto la richiesta sarebbe prematura.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell'ispezione".
4. Nella
fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il
chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC)
dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in
materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie
comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e
315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in
materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni
personali con i genitori.
5. Nel
presente caso, un rappresentante della Commissione potrà esaminare l’incarto
presso il Ministero pubblico, concordando con il sostituto procuratore pubblico
competente per l’incarto MP __________ le modalità temporali di accesso agli atti,
ritenuto però che tale accesso sarà possibile solo dopo che il medesimo diritto
sarà riconosciuto alla difesa di PI 1.
6. Considerate
la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia
e delle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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