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Decisione

60.2009.354

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. tempestività. accusato prosciolto. spese legali. torto morale

17 marzo 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

300.-- ciascuno, dal CCP __________, tramite la relativa Postcard a lui affidata”;

che

ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 450.-- (quindici aliquote

da CHF 30.--/aliquota), da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- ed

al pagamento di tassa di giustizia e spese (decreto di accusa 13.6.2007, DA __________);

che

con scritto 25/26.6.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

che

con sentenza 22.9.2008 il giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli

il procedimento penale di cui al citato decreto di accusa per mancanza di

valida querela (art. 138 cifra 1 cpv. 4 CP in relazione con l’art. 110 cpv. 2

CP) [inc. __________];

che

con l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in

seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 15'219.95, oltre interessi, di

cui CHF 12'419.95 per spese legali e CHF 2'800.-- per torto morale, e un

importo, da definire, per ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale

o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo

a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle

spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione

del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale

suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.);

che,

in applicazione dell’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere

presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla

sentenza di assoluzione;

che,

a suo dire, il termine di cui al citato disposto decorrerebbe dall’ultimo atto,

che distinguere fasi e interventi difensivi, patimento per torto morale o

quant’altro risulterebbe procedimento artificioso, che – secondo la

giurisprudenza di questa Camera (decisione 9.3.2009, inc. 60.2008.272) –

un’indennità sarebbe possibile soltanto in presenza di un proscioglimento

totale dell’accusato, che – quindi – il termine di un anno inizierebbe indubbiamente

dall’ultimo atto con il quale è stato liberato da ogni accusa;

che

il procedimento penale inc. MP __________ è sfociato nel decreto di abbandono

13.6.2007 (ABB __________) e nel giudizio 22.9.2008 del giudice della Pretura

penale Giorgio Bassetti (inc. __________), decisioni sulle quali IS 1 fonda la sua

richiesta di indennità per ingiusto procedimento;

che

la domanda di indennità, presentata il 22.9.2009, nel termine di un anno di cui

all’art. 320 cpv. 1 CPP, è pacificamente tempestiva per quanto inerente il

giudizio 22.9.2008 (inc. __________);

che,

con riferimento al decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________), si pone

invece la questione a sapere se la domanda di indennità introdotta il 22.9.2009

possa essere reputata tempestiva;

che

questa Camera – chiamata a pronunciarsi sulla tempestività di un’istanza di indennità

concernente decisioni di assoluzione prolate in tempi diversi e quindi parzialmente

non ossequiante il termine di un anno – ha ritenuto che detta istanza poteva

considerarsi tempestiva in applicazione dell’art. 320 cpv. 1 CPP qualora le decisioni

alle quali si riferiva riguardavano il medesimo complesso di fatti (decisione

9.9.2008 in re B.E.B., inc. 60.2007.341), criterio dedotto dai principi

applicati all’esame del presupposto di accusato prosciolto giusta l’art.

317 CPP [cfr., per esempio, decisione 5.2.2008 in re C.F.Z. (inc. 60.2002.106);

decisione 7.12.2005 in re M.S. (inc. 60.2004.305), confermata dal Tribunale

federale con sentenza 1P.35/2006 del 7.3.2006)];

che

l’accusa di tentata rapina e di ripetuti atti preparatori punibili (alla

rapina), oggetto del decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________), è

manifestamente differente dall’accusa di ripetuta appropriazione indebita,

oggetto del decreto di accusa 13.6.2007 (DA __________) e, di seguito, della

sentenza 22.9.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________): le

imputazioni riguardano infatti fattispecie del tutto diverse, che nulla hanno a

che vedere l’una con l’altra, come ben si evince – per esempio – dal rapporto

di inchiesta di polizia giudiziaria 11.1.2005 (p. 1 ss.) [AI 98];

che,

nella menzionata situazione, chiaramente definita, il fatto che il procedimento

penale fosse, in effetti, solo uno (inc. MP __________), non può evidentemente

mutare la predetta conclusione;

che,

in queste circostanze, non costituendo il contenuto del decreto di abbandono

13.6.2007 (ABB __________) ed il contenuto della sentenza 22.9.2008 del giudice

della Pretura penale (inc. __________) un medesimo complesso di fatti, ma

fatti ben distinti ed indipendenti l’uno dall’altro, le pretese giusta l’art.

317 CPP derivanti dal citato decreto di abbandono dovevano essere fatte valere

entro il termine di un anno (art. 320 cpv. 1 CPP) a partire dalla sua

emanazione;

che

peraltro la sentenza 9.3.2009 di questa Camera (inc. 60.2008.272), citata

nell’istanza, esponeva – nel passaggio successivo a quello riportato da IS 1 – che

“eccezionalmente considera prosciolto anche l’accusato assolto da

imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero

riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (decisione 31.3.2007 in re

S.K., inc. 60.2006.243)” [p. 4];

che,

di conseguenza, l’istanza 22.9.2009, per quanto intesa alla rifusione del danno

di cui alle accuse esposte nel decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________)

[ad eccezione della pretesa per torto morale per ingiusta carcerazione, della

quale si dirà in seguito], è manifestamente tardiva e quindi irricevibile;

che,

in ogni caso, anche nell’ipotesi – comunque non data – in cui si volesse considerare

l’istanza tempestiva nel suo complesso [e pertanto non unicamente con riferimento

al giudizio 22.9.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________)], il

danno derivante dalle accuse di tentata rapina e di ripetuti atti preparatori

punibili (alla rapina) non potrebbe essere risarcito;

che

il procuratore pubblico ha infatti reputato che “nel caso in esame quindi

risulta chiara ed ammessa la realizzazione degli aspetti oggettivi del reato di

atti preparatori, ripetuti per i vari casi emersi. L’accusato nega una reale

volontà di passare (…)” (decreto di abbandono 13.6/7.2007, p. 6, ABB __________)

allo stadio del tentativo;

che

ha abbandonato il procedimento penale in applicazione della giurisprudenza del

Tribunale federale secondo cui l’art. 260bis cpv. 2 CP [“chi spontaneamente

desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena”] si

applica non appena il reo abbandona spontaneamente il suo piano criminale, a prescindere

dallo stadio di preparazione in cui si trova, ma a condizione che non abbia

iniziato l’esecuzione del reato progettato (DTF 132 IV 127);

che

formalmente il procedimento è stato abbandonato, ciò che non automaticamente

implica che l’accusato sia stato prosciolto;

che

l’istante, in applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP, è stato mandato esente

da pena, ciò che è differente rispetto all’essere stato prosciolto;

che

infatti l’applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP presuppone, necessariamente, un

comportamento conforme alla fattispecie del reato (tatbestandsmässig),

illecito (rechtswidrig) e colpevole (schuldhaft) [cfr., con

riferimento al “Verbrechensaufbau”, A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I,

8. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, p. 78 ss.]: il procuratore pubblico – pur

senza esplicitamente esprimersi sull’illiceità e sulla colpa dell’accusato – ha

del resto ritenuto adempiuto il reato dal profilo oggettivo / soggettivo

(decreto di abbandono 13.6/7.2007, p. 6, ABB __________) e quindi colpevole IS

1;

che

è peraltro evidente che, qualora il magistrato inquirente avesse reputato il

reato ipotizzato (art. 260bis cpv. 1 CP) non realizzato dal profilo oggettivo

oppure soggettivo rispettivamente dal profilo dell’illiceità oppure della colpa,

avrebbe dovuto abbandonare il procedimento penale in quanto tale, senza fare riferimento

all’art. 260bis cpv. 2 CP;

che,

detto al contrario, l’applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP presuppone la

realizzazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’art. 260bis cpv. 1 CP;

che

il fatto che il procuratore pubblico abbia dovuto prescindere da una sanzione

in applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP non è pertanto sufficiente per

reputare ingiusto, ovvero ingiustificato, il procedimento penale

[cfr. decisione 28.11.2006 di questa Camera in re X. (inc. 60.2006.182), con

cui ha negato l’applicazione dell’art. 317 CPP in un caso in cui era stato

aperto un procedimento penale a carico di una persona che si era poi rivelata totalmente

irresponsabile al momento dei fatti ed a favore della quale era stato emesso,

per questa ragione, un decreto di abbandono];

che

formalmente, in applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP, sarebbe più corretto

emettere un decreto di accusa prescindendo dalla pena;

che

di conseguenza – ancorché formalmente prosciolto – IS 1, anche se l’istanza

22.9.2009 fosse tempestiva, non potrebbe appellarsi all’art. 317 CPP in

relazione al decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________);

che,

oggetto del presente giudizio, possono quindi essere soltanto i nocumenti conseguenti

all’imputazione di cui al decreto di accusa 13.6.2007 (DA __________), sfociato

nella decisione 22.9.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________);

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei

ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della

Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con

riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua

abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al

principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione

che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

Considerandi

d’ufficio (AI 11) di CHF 12'419.95 [di cui CHF 11'112.50 di onorario (44 ore e

27.

minuti a CHF 250.--/ora), CHF 430.20 di spese e CHF 877.25 di IVA], oltre

interessi;

che,

come indicato, può essere presa in considerazione soltanto l’imputazione di

appropriazione indebita, sfociata nel giudizio 22.9.2008 della Pretura penale

(inc. __________);

che,

per questo reato, non è stata promossa l’accusa: IS 1 è infatti stato

arrestato, con contestuale (art. 184 cpv. 3 CPP) promozione dell’accusa, per le

ipotesi di ripetuti atti preparatori punibili (alla rapina) e di ripetuta tentata

rapina [AI 2/6/7];

che

– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;

che

accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha

promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che

lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di

reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e

avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184

cpv. 1/2 CPP);

che

in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e

pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che

la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati

diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli

atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che

la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,

basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente

sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa

(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);

che

è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che

la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono

necessario un patrocinatore;

che

– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale

(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF

1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del

Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.

PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,

§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,

in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che

la fattispecie inerente l’imputazione di appropriazione indebita non comportava

alcuna difficoltà in fatto e/o in diritto;

che

su questo reato IS 1 è peraltro stato verbalizzato, nel corso dell’audizione

davanti al magistrato inquirente in data 28.10.2004 (AI 79), presente il suo

difensore, per sole otto righe;

che

la pena proposta nel decreto di accusa 13.6.2007 (DA __________) – pena

pecuniaria di CHF 450.-- (quindici aliquote da CHF 30.--/aliquota), da dedursi

il carcere preventivo sofferto – attesta il carattere di bagattella della

fattispecie;

che, in queste circostanze, si deve

concludere che il procedimento penale – con riferimento al titolo di appropriazione

indebita – non ha manifestamente avuto importanti ripercussioni sulla

situazione personale di IS 1, arrestato non già per questo reato, ma – come ben

si evince dagli atti – per ripetuti atti preparatori punibili (alla rapina) e ripetuta

tentata rapina [AI 2/6/7], imputazioni che hanno giustificato anche la nomina

di un difensore d’ufficio (AI 11);

che

l’istante – in merito al reato di cui all’art. 138 CP – non può di conseguenza

essere ritenuto accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP prima

dell’emanazione del decreto di accusa in data 13.6.2007, quando ha acquisito la

qualità di accusato;

che

possono pertanto essere rifusi soltanto gli oneri legali successivi

all’emanazione del decreto di accusa (DA __________), ovvero onorario e spese

inerenti la preparazione del dibattimento e la partecipazione al processo

conseguenti all’opposizione al decreto di accusa interposta il 25/26.6.2007;

che,

come detto, il caso non presentava alcuna particolare difficoltà in fatto e/o

in diritto, come peraltro emerge dal tenore dell’arringa di difesa, riportata

nel giudizio 22.9.2008;

che

del resto il motivo – inesistenza di valida querela penale – per cui il

procedimento penale è stato stralciato dai ruoli attesta ulteriormente la semplicità

del procedimento penale, che non esigeva significativo / importante onere per

il legale;

che

determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che

– tutto ciò considerato – si giustifica riconoscere un onorario pari a 8 ore e 5

minuti a CHF 250.--/ora (tariffa come richiesta), per complessivi CHF 2'020.85,

di cui 90 minuti per i colloqui (di persona / telefonici) con il cliente, 150

minuti per la lettura / l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento,

30.

minuti per gli scritti, 15 minuti per i colloqui con terzi e 200 minuti per

il dibattimento [apertosi alle ore 14.05 e riapertosi alle ore 15.50 per la

lettura del dispositivo (cfr. verbale 22.9.2008)] (compresa la trasferta __________);

che

le spese sono ammesse in CHF 168.--, di cui CHF 50.-- per l’apertura / archiviazione

incarto, CHF 40.-- per gli scritti, CHF 10.-- per le telefonate (CHF 0.15/min)

[compresi gli sms], CHF 64.-- per la trasferta __________ il 22.9.2008 [km 64

(indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno verso

il Ticino)] e CHF 4.-- per le spese di parcheggio [non si riconoscono le spese

per “scritturazione parcella + dettaglio” di data 22.9.2008, esse

rimanendo a carico del legale];

che

l’IVA ammonta a CHF 166.35;

che

al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di

CHF 2'355.20, oltre interessi dal 22.9.2009, ovvero dall’introduzione

dell’istanza, come richiesto;

che l’indennità

prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato

prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.

60.2001

);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante domanda CHF 2'800.-- (CHF 200.--/giorno per i quattordici giorni di

carcerazione), oltre interessi, per torto morale;

che

IS 1 è stato arrestato il 14.10.2004 con le accuse di ripetuti atti preparatori

punibili (alla rapina) e di ripetuta tentata rapina [AI 2/6/7], provvedimento

confermato il giorno dopo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 10);

che

la privazione della libertà, perdurata fino al 28.10.2004, quando l’accusato è

stato scarcerato (AI 80), non concerneva quindi l’imputazione poi oggetto del

decreto di accusa 13.6.2007;

che

nondimeno il procuratore pubblico – in ossequio all’art. 51 CP (il giudice

computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento

in atto o di un altro procedimento; un giorno di carcere corrisponde a

un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di

pubblica utilità) – ha computato detta carcerazione nella pena proposta nel

decreto di accusa 13.6.2007 [“Alla pena pecuniaria di fr. 450.--,

corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg. CP), da dedursi il carcere

preventivo sofferto” (DA __________)], rendendola quindi oggetto della

sanzione penale indicata dal decreto in questione, procedimento poi stralciato;

che

di conseguenza appare corretto indennizzare i giorni di privazione di libertà

sofferti, anche se materialmente concernono altre imputazioni;

che

per i quattordici (recte: quindici) giorni di carcerazione va quindi riconosciuto l’importo

richiesto di CHF 3'000.--, oltre interessi dal 28.10.2004, come postulato;

che

non ci sono elementi che inducono a ridurre detta indennità;

che

chiede una somma, da definire, per ripetibili;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –

va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese ed

IVA;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo

di CHF 5'655.20, di cui CHF 2'355.20, oltre interessi, per spese legali, CHF 3'000.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 300.-- per ripetibili;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 1'800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 1'850.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 1'200.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza,

per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 22.9.2008 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'655.20, oltre interessi del 5% su CHF 2'355.20

dal 22.9.2009 e su CHF 3'000.-- dal 28.10.2004.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1’800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1’850.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di

CHF 1'200.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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