60.2009.354
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. tempestività. accusato prosciolto. spese legali. torto morale
17 marzo 2010Italiano23 min
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Numero d'incarto:
60.2009.354
Data decisione, Autorità:
17.03.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. tempestività. accusato prosciolto. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.354
Lugano
17 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.9.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
13.6.2007 – motivato il 13.7.2007 – emanato dall’allora procuratore pubblico
Luca Maghetti (ABB __________) e nel giudizio 22.9.2008 del giudice della
Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), un’indennità per ingiusto
procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 25.9.2009 del
procuratore pubblico Clarissa Torricelli e 29/30.9.2009 del giudice Giorgio
Bassetti – che si sono rimessi al giudizio di questa Camera – e 6/7.10.2009 della
Divisione della giustizia – che, da parte sua, si è rimessa alle osservazioni
del Ministero pubblico –;
preso atto che, su richiesta 23.9.2009 di
questa Camera, il 27/28.10.2009 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e
le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da
assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 14.10.2004 IS 1 è stato arrestato – unitamente alla di lui compagna __________
ed alla di lei amica __________ – con le accuse di ripetuti atti preparatori
punibili (alla rapina) e di ripetuta tentata rapina (AI 6) [inc. MP __________];
che
il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli per l’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo
di fuga e bisogni dell’istruzione) [AI 10];
che
IS 1 è stato scarcerato il 28.10.2004 (AI 80);
che
con decisione 13.6.2007 (motivata il 13.7.2007) il procuratore pubblico ha abbandonato
il procedimento penale in capo ai reati di ripetuti atti preparatori punibili (alla
rapina) e di tentata rapina: la soglia del tentativo non era stata superata
(ABB __________);
che,
lo stesso giorno, per altri fatti emersi nel corso del medesimo procedimento
penale (inc. MP __________), ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla
Pretura penale siccome ritenuto colpevole di appropriazione indebita ripetuta “per
avere, al fine di procacciare a sé ed alla compagna __________ un indebito profitto,
effettuato, a __________ in data 13 settembre 2004 e a __________ in data 14 settembre
2004, senza essere autorizzato dalla titolare, __________, due prelievi da fr.
Fatti
300.-- ciascuno, dal CCP __________, tramite la relativa Postcard a lui affidata”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 450.-- (quindici aliquote
da CHF 30.--/aliquota), da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- ed
al pagamento di tassa di giustizia e spese (decreto di accusa 13.6.2007, DA __________);
che
con scritto 25/26.6.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 22.9.2008 il giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli
il procedimento penale di cui al citato decreto di accusa per mancanza di
valida querela (art. 138 cifra 1 cpv. 4 CP in relazione con l’art. 110 cpv. 2
CP) [inc. __________];
che
con l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in
seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 15'219.95, oltre interessi, di
cui CHF 12'419.95 per spese legali e CHF 2'800.-- per torto morale, e un
importo, da definire, per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
in applicazione dell’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere
presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla
sentenza di assoluzione;
che,
a suo dire, il termine di cui al citato disposto decorrerebbe dall’ultimo atto,
che distinguere fasi e interventi difensivi, patimento per torto morale o
quant’altro risulterebbe procedimento artificioso, che – secondo la
giurisprudenza di questa Camera (decisione 9.3.2009, inc. 60.2008.272) –
un’indennità sarebbe possibile soltanto in presenza di un proscioglimento
totale dell’accusato, che – quindi – il termine di un anno inizierebbe indubbiamente
dall’ultimo atto con il quale è stato liberato da ogni accusa;
che
il procedimento penale inc. MP __________ è sfociato nel decreto di abbandono
13.6.2007 (ABB __________) e nel giudizio 22.9.2008 del giudice della Pretura
penale Giorgio Bassetti (inc. __________), decisioni sulle quali IS 1 fonda la sua
richiesta di indennità per ingiusto procedimento;
che
la domanda di indennità, presentata il 22.9.2009, nel termine di un anno di cui
all’art. 320 cpv. 1 CPP, è pacificamente tempestiva per quanto inerente il
giudizio 22.9.2008 (inc. __________);
che,
con riferimento al decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________), si pone
invece la questione a sapere se la domanda di indennità introdotta il 22.9.2009
possa essere reputata tempestiva;
che
questa Camera – chiamata a pronunciarsi sulla tempestività di un’istanza di indennità
concernente decisioni di assoluzione prolate in tempi diversi e quindi parzialmente
non ossequiante il termine di un anno – ha ritenuto che detta istanza poteva
considerarsi tempestiva in applicazione dell’art. 320 cpv. 1 CPP qualora le decisioni
alle quali si riferiva riguardavano il medesimo complesso di fatti (decisione
9.9.2008 in re B.E.B., inc. 60.2007.341), criterio dedotto dai principi
applicati all’esame del presupposto di accusato prosciolto giusta l’art.
317 CPP [cfr., per esempio, decisione 5.2.2008 in re C.F.Z. (inc. 60.2002.106);
decisione 7.12.2005 in re M.S. (inc. 60.2004.305), confermata dal Tribunale
federale con sentenza 1P.35/2006 del 7.3.2006)];
che
l’accusa di tentata rapina e di ripetuti atti preparatori punibili (alla
rapina), oggetto del decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________), è
manifestamente differente dall’accusa di ripetuta appropriazione indebita,
oggetto del decreto di accusa 13.6.2007 (DA __________) e, di seguito, della
sentenza 22.9.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________): le
imputazioni riguardano infatti fattispecie del tutto diverse, che nulla hanno a
che vedere l’una con l’altra, come ben si evince – per esempio – dal rapporto
di inchiesta di polizia giudiziaria 11.1.2005 (p. 1 ss.) [AI 98];
che,
nella menzionata situazione, chiaramente definita, il fatto che il procedimento
penale fosse, in effetti, solo uno (inc. MP __________), non può evidentemente
mutare la predetta conclusione;
che,
in queste circostanze, non costituendo il contenuto del decreto di abbandono
13.6.2007 (ABB __________) ed il contenuto della sentenza 22.9.2008 del giudice
della Pretura penale (inc. __________) un medesimo complesso di fatti, ma
fatti ben distinti ed indipendenti l’uno dall’altro, le pretese giusta l’art.
317 CPP derivanti dal citato decreto di abbandono dovevano essere fatte valere
entro il termine di un anno (art. 320 cpv. 1 CPP) a partire dalla sua
emanazione;
che
peraltro la sentenza 9.3.2009 di questa Camera (inc. 60.2008.272), citata
nell’istanza, esponeva – nel passaggio successivo a quello riportato da IS 1 – che
“eccezionalmente considera prosciolto anche l’accusato assolto da
imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero
riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (decisione 31.3.2007 in re
S.K., inc. 60.2006.243)” [p. 4];
che,
di conseguenza, l’istanza 22.9.2009, per quanto intesa alla rifusione del danno
di cui alle accuse esposte nel decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________)
[ad eccezione della pretesa per torto morale per ingiusta carcerazione, della
quale si dirà in seguito], è manifestamente tardiva e quindi irricevibile;
che,
in ogni caso, anche nell’ipotesi – comunque non data – in cui si volesse considerare
l’istanza tempestiva nel suo complesso [e pertanto non unicamente con riferimento
al giudizio 22.9.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________)], il
danno derivante dalle accuse di tentata rapina e di ripetuti atti preparatori
punibili (alla rapina) non potrebbe essere risarcito;
che
il procuratore pubblico ha infatti reputato che “nel caso in esame quindi
risulta chiara ed ammessa la realizzazione degli aspetti oggettivi del reato di
atti preparatori, ripetuti per i vari casi emersi. L’accusato nega una reale
volontà di passare (…)” (decreto di abbandono 13.6/7.2007, p. 6, ABB __________)
allo stadio del tentativo;
che
ha abbandonato il procedimento penale in applicazione della giurisprudenza del
Tribunale federale secondo cui l’art. 260bis cpv. 2 CP [“chi spontaneamente
desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena”] si
applica non appena il reo abbandona spontaneamente il suo piano criminale, a prescindere
dallo stadio di preparazione in cui si trova, ma a condizione che non abbia
iniziato l’esecuzione del reato progettato (DTF 132 IV 127);
che
formalmente il procedimento è stato abbandonato, ciò che non automaticamente
implica che l’accusato sia stato prosciolto;
che
l’istante, in applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP, è stato mandato esente
da pena, ciò che è differente rispetto all’essere stato prosciolto;
che
infatti l’applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP presuppone, necessariamente, un
comportamento conforme alla fattispecie del reato (tatbestandsmässig),
illecito (rechtswidrig) e colpevole (schuldhaft) [cfr., con
riferimento al “Verbrechensaufbau”, A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I,
8. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, p. 78 ss.]: il procuratore pubblico – pur
senza esplicitamente esprimersi sull’illiceità e sulla colpa dell’accusato – ha
del resto ritenuto adempiuto il reato dal profilo oggettivo / soggettivo
(decreto di abbandono 13.6/7.2007, p. 6, ABB __________) e quindi colpevole IS
1;
che
è peraltro evidente che, qualora il magistrato inquirente avesse reputato il
reato ipotizzato (art. 260bis cpv. 1 CP) non realizzato dal profilo oggettivo
oppure soggettivo rispettivamente dal profilo dell’illiceità oppure della colpa,
avrebbe dovuto abbandonare il procedimento penale in quanto tale, senza fare riferimento
all’art. 260bis cpv. 2 CP;
che,
detto al contrario, l’applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP presuppone la
realizzazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’art. 260bis cpv. 1 CP;
che
il fatto che il procuratore pubblico abbia dovuto prescindere da una sanzione
in applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP non è pertanto sufficiente per
reputare ingiusto, ovvero ingiustificato, il procedimento penale
[cfr. decisione 28.11.2006 di questa Camera in re X. (inc. 60.2006.182), con
cui ha negato l’applicazione dell’art. 317 CPP in un caso in cui era stato
aperto un procedimento penale a carico di una persona che si era poi rivelata totalmente
irresponsabile al momento dei fatti ed a favore della quale era stato emesso,
per questa ragione, un decreto di abbandono];
che
formalmente, in applicazione dell’art. 260bis cpv. 2 CP, sarebbe più corretto
emettere un decreto di accusa prescindendo dalla pena;
che
di conseguenza – ancorché formalmente prosciolto – IS 1, anche se l’istanza
22.9.2009 fosse tempestiva, non potrebbe appellarsi all’art. 317 CPP in
relazione al decreto di abbandono 13.6.2007 (ABB __________);
che,
oggetto del presente giudizio, possono quindi essere soltanto i nocumenti conseguenti
all’imputazione di cui al decreto di accusa 13.6.2007 (DA __________), sfociato
nella decisione 22.9.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Considerandi
d’ufficio (AI 11) di CHF 12'419.95 [di cui CHF 11'112.50 di onorario (44 ore e
27.
minuti a CHF 250.--/ora), CHF 430.20 di spese e CHF 877.25 di IVA], oltre
interessi;
che,
come indicato, può essere presa in considerazione soltanto l’imputazione di
appropriazione indebita, sfociata nel giudizio 22.9.2008 della Pretura penale
(inc. __________);
che,
per questo reato, non è stata promossa l’accusa: IS 1 è infatti stato
arrestato, con contestuale (art. 184 cpv. 3 CPP) promozione dell’accusa, per le
ipotesi di ripetuti atti preparatori punibili (alla rapina) e di ripetuta tentata
rapina [AI 2/6/7];
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono
necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF
1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
la fattispecie inerente l’imputazione di appropriazione indebita non comportava
alcuna difficoltà in fatto e/o in diritto;
che
su questo reato IS 1 è peraltro stato verbalizzato, nel corso dell’audizione
davanti al magistrato inquirente in data 28.10.2004 (AI 79), presente il suo
difensore, per sole otto righe;
che
la pena proposta nel decreto di accusa 13.6.2007 (DA __________) – pena
pecuniaria di CHF 450.-- (quindici aliquote da CHF 30.--/aliquota), da dedursi
il carcere preventivo sofferto – attesta il carattere di bagattella della
fattispecie;
che, in queste circostanze, si deve
concludere che il procedimento penale – con riferimento al titolo di appropriazione
indebita – non ha manifestamente avuto importanti ripercussioni sulla
situazione personale di IS 1, arrestato non già per questo reato, ma – come ben
si evince dagli atti – per ripetuti atti preparatori punibili (alla rapina) e ripetuta
tentata rapina [AI 2/6/7], imputazioni che hanno giustificato anche la nomina
di un difensore d’ufficio (AI 11);
che
l’istante – in merito al reato di cui all’art. 138 CP – non può di conseguenza
essere ritenuto accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP prima
dell’emanazione del decreto di accusa in data 13.6.2007, quando ha acquisito la
qualità di accusato;
che
possono pertanto essere rifusi soltanto gli oneri legali successivi
all’emanazione del decreto di accusa (DA __________), ovvero onorario e spese
inerenti la preparazione del dibattimento e la partecipazione al processo
conseguenti all’opposizione al decreto di accusa interposta il 25/26.6.2007;
che,
come detto, il caso non presentava alcuna particolare difficoltà in fatto e/o
in diritto, come peraltro emerge dal tenore dell’arringa di difesa, riportata
nel giudizio 22.9.2008;
che
del resto il motivo – inesistenza di valida querela penale – per cui il
procedimento penale è stato stralciato dai ruoli attesta ulteriormente la semplicità
del procedimento penale, che non esigeva significativo / importante onere per
il legale;
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
– tutto ciò considerato – si giustifica riconoscere un onorario pari a 8 ore e 5
minuti a CHF 250.--/ora (tariffa come richiesta), per complessivi CHF 2'020.85,
di cui 90 minuti per i colloqui (di persona / telefonici) con il cliente, 150
minuti per la lettura / l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento,
30.
minuti per gli scritti, 15 minuti per i colloqui con terzi e 200 minuti per
il dibattimento [apertosi alle ore 14.05 e riapertosi alle ore 15.50 per la
lettura del dispositivo (cfr. verbale 22.9.2008)] (compresa la trasferta __________);
che
le spese sono ammesse in CHF 168.--, di cui CHF 50.-- per l’apertura / archiviazione
incarto, CHF 40.-- per gli scritti, CHF 10.-- per le telefonate (CHF 0.15/min)
[compresi gli sms], CHF 64.-- per la trasferta __________ il 22.9.2008 [km 64
(indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno verso
il Ticino)] e CHF 4.-- per le spese di parcheggio [non si riconoscono le spese
per “scritturazione parcella + dettaglio” di data 22.9.2008, esse
rimanendo a carico del legale];
che
l’IVA ammonta a CHF 166.35;
che
al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di
CHF 2'355.20, oltre interessi dal 22.9.2009, ovvero dall’introduzione
dell’istanza, come richiesto;
che l’indennità
prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato
prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.
60.2001
);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante domanda CHF 2'800.-- (CHF 200.--/giorno per i quattordici giorni di
carcerazione), oltre interessi, per torto morale;
che
IS 1 è stato arrestato il 14.10.2004 con le accuse di ripetuti atti preparatori
punibili (alla rapina) e di ripetuta tentata rapina [AI 2/6/7], provvedimento
confermato il giorno dopo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 10);
che
la privazione della libertà, perdurata fino al 28.10.2004, quando l’accusato è
stato scarcerato (AI 80), non concerneva quindi l’imputazione poi oggetto del
decreto di accusa 13.6.2007;
che
nondimeno il procuratore pubblico – in ossequio all’art. 51 CP (il giudice
computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento
in atto o di un altro procedimento; un giorno di carcere corrisponde a
un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di
pubblica utilità) – ha computato detta carcerazione nella pena proposta nel
decreto di accusa 13.6.2007 [“Alla pena pecuniaria di fr. 450.--,
corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg. CP), da dedursi il carcere
preventivo sofferto” (DA __________)], rendendola quindi oggetto della
sanzione penale indicata dal decreto in questione, procedimento poi stralciato;
che
di conseguenza appare corretto indennizzare i giorni di privazione di libertà
sofferti, anche se materialmente concernono altre imputazioni;
che
per i quattordici (recte: quindici) giorni di carcerazione va quindi riconosciuto l’importo
richiesto di CHF 3'000.--, oltre interessi dal 28.10.2004, come postulato;
che
non ci sono elementi che inducono a ridurre detta indennità;
che
chiede una somma, da definire, per ripetibili;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –
va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese ed
IVA;
che
a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo
di CHF 5'655.20, di cui CHF 2'355.20, oltre interessi, per spese legali, CHF 3'000.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 300.-- per ripetibili;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1'800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 1'850.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 1'200.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza,
per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 22.9.2008 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'655.20, oltre interessi del 5% su CHF 2'355.20
dal 22.9.2009 e su CHF 3'000.-- dal 28.10.2004.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1’800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1’850.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di
CHF 1'200.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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