60.2009.364
Istanza di ispezione degli atti
11 gennaio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.364
Data decisione, Autorità:
11.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.364
Lugano
11 gennaio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7.8/9.9.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
avere copia di un rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria relativo a PI 2;
premesso che la richiesta è pervenuta al
Ministero pubblico il 9.9.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Camera preavvisandola favorevolmente;
ritenuto che PI 2 interpellato non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nell’ambito di un procedimento penale a
carico di PI 2 per titolo di furto, in relazione alla sottrazione dalla __________
di proprietà della __________ di una campana di segnalazione del valore di CHF
500.-- (cfr. DA __________), la polizia giudiziaria ha allestito, in data
4.8.2009, un rapporto di inchiesta.
2.Con la presente istanza la IS 1 chiede una copia del
suddetto rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria, in quanto PI 2 è alle
dipendenze della stessa in qualità di “agente addetto al servizio di
navigazione in Bacino Svizzero” (istanza 7.8/9.9.2009). Come esposto in
entrata, il magistrato inquirente non si oppone alla trasmissione del rapporto
di inchiesta di polizia giudiziaria all’istante.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella
fattispecie in esame, ritenuti i motivi addotti dall’istante – e meglio che in
data 16.7.2009 è stato aperto a carico di PI 2 un procedimento disciplinare
(cfr. scritto 15/23.10.2009 a questa Camera, doc. 3) - si deve ammettere
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP,
poiché le informazioni contenute nel rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria
4.8.2009 di cui all’incarto penale inc. MP __________ potrebbero essere
senz’altro utili all’istante per accertare le responsabilità disciplinari di PI
2 e suffragare ulteriormente il procedimento disciplinare di cui sopra.
In
siffatte circostanze, il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 4.8.2009
è inviato all’istante unitamente alla presente decisione.
5.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. Tasse e spese di giustizia sono poste a carico di chi le ha
occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2.La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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