60.2009.365
Istanza di ispezione degli atti
20 ottobre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.365
Data decisione, Autorità:
20.10.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.365
Lugano
20 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29/30.9.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo di
incarti penali in sede civile;
ritenuta la particolare situazione e la
corrispondenza delle parti, non si giustifica uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Con un esposto penale del 19/23.5.2005 PI 2 ha
denunciato PI 3 per titolo di truffa, sub. appropriazione indebita e falsità in
documenti. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP____________________),
sfociato in un decreto di non luogo a procedere emanato il 27.1.2009 __________
Avverso al medesimo è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa a
questa Camera, che l’ha respinta con sentenza 4.8.2009 (inc. CRP ____________________).
2.Presso la pretura istante è pendente un’azione civile
(inc. OA ____________________) promossa da PI 2 contro PI 3 che verte
sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. In tale procedura è stato
chiesto ed ammesso il richiamo degli incarti penali surriferiti.
Fatti
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso
di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un
incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se (i) si riferisce a
procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente, (ii) è compatibile
Considerandi
con il codice di rito applicabile a quel procedimento ed (iii) è formulata dal
titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un
legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5.
Nel caso in esame è certamente data una connessione
tra i due incarti penali richiamati (inc. MP , sfociato nel NLP e nella sentenza
di cui all’inc. CRP ) e l’azione civile pendente presso la pretura istante ____________________),
riguardando in sostanza le medesime parti e il medesimo complesso di fatti. È
pertanto adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
Di
conseguenza, gli incarti penali surriferiti verranno trasmesso dalle rispettive
autorità penali alla Pretura dopo l’intimazione della presente decisione, con
l’obbligo di restituirli a procedimento civile concluso.
6.
L’istanza è accolta
ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti
in base alle norme del CPC.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1__________, __________,
che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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