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Decisione

60.2009.365

Istanza di ispezione degli atti

20 ottobre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha

precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso

di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un

incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se (i) si riferisce a

procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente, (ii) è compatibile

Considerandi

con il codice di rito applicabile a quel procedimento ed (iii) è formulata dal

titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un

legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

5.

Nel caso in esame è certamente data una connessione

tra i due incarti penali richiamati (inc. MP , sfociato nel NLP e nella sentenza

di cui all’inc. CRP ) e l’azione civile pendente presso la pretura istante ____________________),

riguardando in sostanza le medesime parti e il medesimo complesso di fatti. È

pertanto adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

Di

conseguenza, gli incarti penali surriferiti verranno trasmesso dalle rispettive

autorità penali alla Pretura dopo l’intimazione della presente decisione, con

l’obbligo di restituirli a procedimento civile concluso.

6.

L’istanza è accolta

ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti

in base alle norme del CPC.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1__________, __________,

che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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