60.2009.367
Istanza di ispezione degli atti. banca quale istante con riferimento ad abuso di carta di credito
27 novembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.367
Data decisione, Autorità:
27.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. banca quale istante con riferimento ad abuso di carta di credito
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.367
Lugano
27 novembre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/2.10.2009
presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia
del rapporto di polizia relativo ad un abuso di carta di credito;
richiamate le osservazioni 3/4.11.2009 del
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna mediante le quali preavvisa
favorevolmente la richiesta;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. PI 2 in data 28.9.2009 ha
dichiarato un sinistro in relazione alla propria carta Maestro: in particolare
egli contesta un prelevamento avvenuto presso __________. Nel formulario di sinistro
PI 2 ha indicato di aver presentato denuncia in data 26.9.2009 alla polizia di __________,
ciò che ha portato all’apertura di un procedimento penale (inc. MP __________).
2. Con
la presente istanza, la banca che gestisce il conto in relazione al quale è emessa
la carta Maestro chiede di poter avere copia del rapporto di polizia. Il
procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre PI 2, interpellato,
non si è espresso.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4. Divenendo
queste situazioni sempre più frequenti, è il caso con la presente di emanare
una decisione di principio.
In
caso di dichiarazioni di sinistri, in relazione ad abusi di carte Maestro, di altre
carte simili, o di carte di credito, a seguito di clonazione, sottrazione o di
altre eventuali utilizzazioni improprie, occorre ammettere che la banca che
gestisce il conto in relazione al quale è emessa la carta ha un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a ottenere copia almeno della
denuncia, dell’eventuale decisione finale, così come degli atti dell’eventuale
procedimento, e ciò per un verso per facilitare la liquidazione e l’eventuale
risarcimento del sinistro, e per altro verso per adottare eventualmente le
misure preventive atte a scongiurare questo genere di pregiudizi. In questa
situazione pertanto il Ministero pubblico potrà direttamente trasmettere gli atti
pertinenti, senza più dover ricorrere alla procedura dell’art. 27 CPP.
5. L’istanza
è accolta. Alla banca istante verrà pertanto inviata copia del rapporto di
segnalazione del 29.9.2009 della polizia, nonché copia del rapporto d’inchiesta
di polizia giudiziaria del 9.11.2009, in allegato alla copia della presente
decisione a lei destinata.
6. Considerato
come si tratti di una decisione di principio, non si prelevano né tassa di giustizia
né spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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