60.2009.37
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di collusione e d'inquinamento delle prove. pericolo di fuga residuo. principio della proporzionalità
10 febbraio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2009.37
Data decisione, Autorità:
10.02.2009, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di collusione e d'inquinamento delle prove. pericolo di fuga residuo. principio della proporzionalità
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.37
Lugano
10 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele
Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.2.2009
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: PR 2, __________),
e CO 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico
dibattimento;
visto il preavviso favorevole 5.2.2009 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi;
preso atto che gli interessati non si oppongono
alla proroga, come comunicato con scritto 6/9.2.2009 del patrocinatore di CO 1
e fax del 9.2.2009 del patrocinatore di CO 2 ;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 e di CO 2 ,
in detenzione preventiva dal 30.6.2008, il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha emanato il 22.1.2009 l’atto d’accusa (__________), rinviandoli a processo con l’accusa (per
entrambi) di truffa aggravata, consumata e tentata, falsità in documenti
ripetuta, e (solo per CO 2) di falsità in documenti ripetuta.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato al 25.3.2009, con continuazione fino al 27.3.2009.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui
sono astretti gli imputati fino al 27.3.2009, data della presumibile conclusione del pubblico
dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.Nel caso in esame, sono dati tutti i
presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta in generale la situazione
di sovraccarico del Tribunale penale cantonale, e ritenuta in concreto la
situazione del presidente della Corte, così come indicata nell’istanza.
5.Nel presente caso ci sono seri indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1 e di CO 2, come
indicato nelle sentenze emanate da questa Camera in data 5.12.2008 (inc. CRP
60.2008.357 e 60.2008.358).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.Il mantenimento della carcerazione
preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi d’interesse
pubblico.
Con
riferimento alle due decisioni di questa Camera del 5.12.2008 (inc. CRP
60.2008.357 e 60.2008.358), sono segnatamente dati per CO 1 e per CO 2 dei bisogni
d’inchiesta, un pericolo di collusione e d’inquinamento delle prove, nonché un
residuo pericolo di fuga.
7.Nell’ottica del principio della
proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale
federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione
Considerandi
preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della
libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF
116.
Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid.
4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi
del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,
stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità
deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza
interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,
in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
8.
Nell’ottica del principio della
proporzionalità e della celerità, si deve ritenere che gli stessi sono ancora
ossequiati, in considerazione dei reati oggetto dell’atto d’accusa.
9.
L’istanza è accolta; non si prelevano tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, e CO 2, __________,
è prorogato fino al 27.3.2009, rispettivamente fino alla conclusione
del processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) é dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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